Serie C
Anno Sportivo 2014-2015

3° giornata - Stadio Olimpico del Ghiaccio Pinerolo - Pinerolo (TO)

1285
26/10/2014
18:30
13 - 1
Ora d'inizio: 18:30
Ora di fine: 00:00
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Pinerolo 62500 13
Torino Bulls 2011 10000 1
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP14036

    Data: 2014-10-28

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 28/10/2014 relativo all'incontro (1285) di Campionato Inter. Lombardia-Piemonte-Valle D'Aosta Serie "C" disputatosi a Pinerolo (TO) il 26/10/2014 tra HC Pinerolo (509) e Torino Bulls 2011 (669).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    Squalifica per 4 giornate inflitte al giocatore Federico Tortone per Tortone : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 59.59 veniva punito con una penalità maggiore più p.p.c.c. per aver caricato con il gomito un giocatore avversario all' altezza della testa procurandogli una ferita al labbro inferiore. Il Giudice Sportivo, nell' applicazione della norma è chiamato a inquadrare i fatti, cosi come descritti nel rapporto arbitrale, nella fattispecie prevista da chi scrive la norma, a prescindere da quanto ritenuto in proposito dal direttore di gara anche in merito alle valutazioni da questo operate in ordine all' elemento psicologico, alla pericolosità e alle conseguenze del fatto. Nel caso concreto, alla violazione come descritta nel rapporto arbitrale, va applicata la sanzione prevista per la violazione della regola n. 124 iii del nuovo Regol. Uff. di gioco ed in relazione a ciò, questo Giudice ritiene congruo, attesa la pericolosità del gesto e le conseguenze patite dall' avversario, l' applicazione della sanzione prevista dall' Art. 12.1.3 del Codice delle Penalità determinata in 4 (quattro) giornate di squalifica.
    Motivazione:
    Federico Tortone : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 59.59 veniva punito con una penalità maggiore più p.p.c.c. per aver caricato con il gomito un giocatore avversario all' altezza della testa procurandogli una ferita al labbro inferiore. Il Giudice Sportivo, nell' applicazione della norma è chiamato a inquadrare i fatti, cosi come descritti nel rapporto arbitrale, nella fattispecie prevista da chi scrive la norma, a prescindere da quanto ritenuto in proposito dal direttore di gara anche in merito alle valutazioni da questo operate in ordine all' elemento psicologico, alla pericolosità e alle conseguenze del fatto. Nel caso concreto, alla violazione come descritta nel rapporto arbitrale, va applicata la sanzione prevista per la violazione della regola n. 124 iii del nuovo Regol. Uff. di gioco ed in relazione a ciò, questo Giudice ritiene congruo, attesa la pericolosità del gesto e le conseguenze patite dall' avversario, l' applicazione della sanzione prevista dall' Art. 12.1.3 del Codice delle Penalità determinata in 4 (quattro) giornate di squalifica.


    Spese di procedura addebitate:
    € 120.00 () alla squadra HC Pinerolo.


    Il Giudice Sportivo
    Giuseppe
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