Under 15 - LO/PI/AO
Anno sportivo 2020-2021

5° Turno Andata - Palagorà - Milano (MI)

17966
07/02/2021
15:30
3 - 2
Ora d'inizio: 15:24
Ora di fine: 17:27
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Milano Bears U15 02100 3
Hockey Como U15 10100 2
  • Arbitri
  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP20043

    Data: 2021-02-13

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 07/02/2021 relativo all'incontro (17966) di Campionato Naz Under 15 Lombardia-Piemonte-Aosta Under 15 - LO/PI/AO disputatosi a Palagorà (MI) il 07/02/2021 tra HC Milano Bears U15 (773) e Hockey Como U15 (285).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 1 giornate inflitte al giocatore Edoardo Cervini per Cervini : dal rapporto arbitrale emerge che, quasi allo scadere del terzo tempo, il predetto giocatore colpiva con la paletta del bastone, all’altezza del fianco, un avversario che stava dirigendosi verso la propria panca. La citata condotta fallosa, pur intenzionale, non è apparsa accompagnata da cattiveria, né da intento di arrecare ferimento.
    Il Cervini Edoardo veniva comunque sanzionato con una penalità minore più penalità di cattiva condotta ai sensi della regola 159, ii del Regolamento Ufficiale di gioco.
    L’arbitro fa presente che il giocatore che ha subito il fallo riportava un livido sulla parte del corpo colpita dal bastone.
    Ciò premesso, pur non essendo stata giudicata grave, la segnalata condotta fallosa non appare minimamente giustificabile perché del tutto estranea al contesto del gioco. Si ritiene pertanto necessaria la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per 1 (una) giornata di campionato.

    Motivazione:
    Edoardo Cervini : dal rapporto arbitrale emerge che, quasi allo scadere del terzo tempo, il predetto giocatore colpiva con la paletta del bastone, all’altezza del fianco, un avversario che stava dirigendosi verso la propria panca. La citata condotta fallosa, pur intenzionale, non è apparsa accompagnata da cattiveria, né da intento di arrecare ferimento.
    Il Cervini Edoardo veniva comunque sanzionato con una penalità minore più penalità di cattiva condotta ai sensi della regola 159, ii del Regolamento Ufficiale di gioco.
    L’arbitro fa presente che il giocatore che ha subito il fallo riportava un livido sulla parte del corpo colpita dal bastone.
    Ciò premesso, pur non essendo stata giudicata grave, la segnalata condotta fallosa non appare minimamente giustificabile perché del tutto estranea al contesto del gioco. Si ritiene pertanto necessaria la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per 1 (una) giornata di campionato.



    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Hockey Como U15.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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