Serie A ITAS CUP
Anno Sportivo 2014-2015

1° Turno - Hodegart - Asiago - Asiago (VI)

3110
26/03/2015
20:30
2 - 3
Ora d'inizio: 20:30
Ora di fine: 23:23
Team T1T2T3OTSO Finale
Migross Asiago Hockey 11000 2
Rittner Buam SkyAlps 11010 3
  • Foglio gara
  • Arbitri




  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP14219

    Data: 2015-03-27

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 27/03/2015 relativo all'incontro (3110) di Campionato Nazionale Maschile disputatosi a Odegar - Asiago (VI) il 26/03/2015 tra Asiago Hockey 1935 (684) e Ritten Sport Hockey (668).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    Squalifica per 4 giornate inflitte al giocatore Markus Spinell per Spinell : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 28.33 veniva punito con una Penalità Partita per aver caricato in mezzo al campo un giocatore avversario all' altezza della testa procurandogli una ferita al volto. Nel caso concreto, alla violazione come descritta nel rapporto arbitrale, va applicata la sanzione prevista per la violazione della regola n. 124 iii del nuovo Regol. Uff. di gioco ed in relazione a ciò, questo Giudice ritiene congruo, attesa la pericolosità del gesto e le conseguenze patite dall' avversario, l' applicazione della sanzione prevista dall' Art. 12.1.3 del Codice delle Penalità determinata in 4 (quattro) giornate di squalifica.
    Squalifica per 1 giornate inflitte al giocatore Luca Ansoldi per Ansoldi al minuto minuto 36.32 contestava in modo plateale e prolungato una decisione arbitrale e pertanto gli venivano inflitti 10 minuti di p.c.c. in base alla regola n. 116 del nuovo Regol. Uff. di gioco. Si fa luogo, inoltre, all' aumento della pena ai sensi dell' Art. 51 del Regol. di Giustizia essendo contestabile la recidiva in relazione al precedente disciplinare di cui alla decisione GSP14092 del 24.12.2014.
    Motivazione:
    Markus Spinell : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 28.33 veniva punito con una Penalità Partita per aver caricato in mezzo al campo un giocatore avversario all' altezza della testa procurandogli una ferita al volto. Nel caso concreto, alla violazione come descritta nel rapporto arbitrale, va applicata la sanzione prevista per la violazione della regola n. 124 iii del nuovo Regol. Uff. di gioco ed in relazione a ciò, questo Giudice ritiene congruo, attesa la pericolosità del gesto e le conseguenze patite dall' avversario, l' applicazione della sanzione prevista dall' Art. 12.1.3 del Codice delle Penalità determinata in 4 (quattro) giornate di squalifica.
    Luca Ansoldi al minuto minuto 36.32 contestava in modo plateale e prolungato una decisione arbitrale e pertanto gli venivano inflitti 10 minuti di p.c.c. in base alla regola n. 116 del nuovo Regol. Uff. di gioco. Si fa luogo, inoltre, all' aumento della pena ai sensi dell' Art. 51 del Regol. di Giustizia essendo contestabile la recidiva in relazione al precedente disciplinare di cui alla decisione GSP14092 del 24.12.2014.


    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra Rittner Buam SkyAlps.


    Il Giudice Sportivo
    Giuseppe
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