Serie A ITAS CUP
Anno Sportivo 2014-2015

9° Turno - Palagorà - Milano (MI)

622
18/10/2014
18:30
5 - 2
Ora d'inizio: 18:30
Ora di fine: 20:40
Team T1T2T3OTSO Finale
Milano Rossoblu 212 5
SG Cortina Hafro 2 2
  • Foglio gara
  • Arbitri




  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP14027

    Data: 2014-10-22

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 19/10/2014 relativo all'incontro (622) di Campionato Nazionale Maschile Serie "A" disputatosi a Palagorà (MI) il 18/10/2014 tra HC Milano Rossoblu (604) e SSD arl Sportivi Ghaccio Cortina (002).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    Squalifica per 4 giornate inflitte al giocatore Andreas Lutz per Lutz : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 51.31 veniva punito con Penalità di Partita per aver caricato con la spalla un giocatore avversario all' altezza della testa procurandogli una ferita al volto. Il Giudice Sportivo, nell' applicazione della norma è chiamato a inquadrare i fatti, cosi come descritti nel rapporto arbitrale, nella fattispecie prevista da chi scrive la norma, a prescindere da quanto ritenuto in proposito dal direttore di gara anche in merito alle valutazioni da questo operate in ordine all' elemento psicologico, alla pericolosità e alle conseguenze del fatto. Nel caso concreto, alla violazione come descritta nel rapporto arbitrale, va applicata la sanzione prevista per la violazione della regola n. 124 iii del nuovo Regol. Uff. di gioco ed in relazione a ciò, questo Giudice ritiene congruo, attesa la pericolosità del gesto e le conseguenze patite dall' avversario, l' applicazione della sanzione prevista dall' Art. 12.1.3 del Codice delle Penalità determinata in 4 (quattro) giornate di squalifica.
    Motivazione:
    Andreas Lutz : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 51.31 veniva punito con Penalità di Partita per aver caricato con la spalla un giocatore avversario all' altezza della testa procurandogli una ferita al volto. Il Giudice Sportivo, nell' applicazione della norma è chiamato a inquadrare i fatti, cosi come descritti nel rapporto arbitrale, nella fattispecie prevista da chi scrive la norma, a prescindere da quanto ritenuto in proposito dal direttore di gara anche in merito alle valutazioni da questo operate in ordine all' elemento psicologico, alla pericolosità e alle conseguenze del fatto. Nel caso concreto, alla violazione come descritta nel rapporto arbitrale, va applicata la sanzione prevista per la violazione della regola n. 124 iii del nuovo Regol. Uff. di gioco ed in relazione a ciò, questo Giudice ritiene congruo, attesa la pericolosità del gesto e le conseguenze patite dall' avversario, l' applicazione della sanzione prevista dall' Art. 12.1.3 del Codice delle Penalità determinata in 4 (quattro) giornate di squalifica.


    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra Milano Rossoblu.


    Il Giudice Sportivo
    Giuseppe
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