F.A.Q. ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA 2026

1. È possibile la delega per il rappresentante degli atleti e dei tecnici?
No. Non è prevista la delega per il rappresentante degli atleti o dei tecnici.
È tuttavia possibile, in sede di assemblea societaria, individuare il primo dei non eletti come rappresentante degli atleti o dei tecnici. In tal modo, in caso di rinuncia dell’atleta o del tecnico eletto a rappresentare la propria categoria in sede assembleare, il primo dei non eletti potrà subentrare ed esprimere il voto in Assemblea.

2. È possibile delegare un soggetto non tesserato con la società per cui si esercita il voto?
Occorre distinguere tra delega interna e delega ad altro affiliato:

  • Delega interna alla propria società/associazione
    Il legale rappresentante dell’affiliato può delegare a rappresentare la società in Assemblea un soggetto che sia:
    1. tesserato per la medesima società/associazione;
    2. dirigente sociale;
    3. componente dell’organo direttivo dell’affiliato.

    La carica sociale deve risultare dal modello di affiliazione o riaffiliazione, oppure da variazioni degli organi sociali comunicate alla Segreteria Federale nei termini previsti dalla convocazione. Non è quindi sufficiente che il soggetto sia genericamente tesserato con la società: deve anche far parte dell’organo direttivo come dirigente sociale.
  • Delega ad altro affiliato
    Il legale rappresentante di una società affiliata avente diritto di voto può delegare un’altra società affiliata avente diritto di voto, utilizzando l’apposito modulo di delega ad altro affiliato.
    In questo caso la delega è conferita all’altra società affiliata e deve indicare la denominazione della società delegata e le generalità del suo legale rappresentante.
    Il legale rappresentante della società delegata può presentarsi personalmente in Assemblea oppure, se impossibilitato, può farsi rappresentare da un proprio dirigente sociale tesserato e componente dell’organo direttivo, mediante delega interna della società delegata. In tale ipotesi il dirigente interno della società delegata rappresenterà la propria società e porterà con sé anche le eventuali deleghe esterne validamente conferite alla società delegata, nel rispetto dei limiti previsti dalla convocazione.

Restano fermi i divieti e le limitazioni previsti dalla convocazione, inclusi i limiti numerici alle deleghe e l’impossibilità per determinate categorie di soggetti di rappresentare affiliati in Assemblea.

2-bis. Se una società riceve delega da un altro affiliato, deve presentarsi necessariamente il suo legale rappresentante?
No, non necessariamente.

La delega ad altro affiliato deve essere conferita alla società affiliata delegata e deve indicare il relativo legale rappresentante, secondo quanto previsto dal modulo di delega.

Tuttavia, la società delegata può essere rappresentata in Assemblea:
dal proprio legale rappresentante; oppure
da un proprio dirigente sociale tesserato, componente dell’organo direttivo, munito di regolare delega interna.
In quest’ultimo caso, il dirigente sociale della società delegata esercita il voto della propria società e, se la documentazione è regolare, anche il voto relativo alla delega esterna ricevuta da altra società affiliata.

Esempio:
la Società A delega la Società B. La delega esterna indica la Società B e il suo legale rappresentante. Se il legale rappresentante della Società B non partecipa personalmente all’Assemblea, può delegare internamente un dirigente sociale della Società B, purché tesserato e componente dell’organo direttivo. Tale dirigente potrà rappresentare la Società B e portare anche la delega ricevuta dalla Società A.

2-ter. Le stesse regole valgono per i rappresentanti degli atleti e dei tecnici?
No.
Per i rappresentanti degli atleti e dei tecnici non è ammessa delega.

La società deve eleggere, nelle rispettive assemblee interne, un rappresentante effettivo e un supplente per ciascuna categoria. In caso di impedimento del rappresentante effettivo, subentra il supplente.

Se né il rappresentante effettivo né il supplente sono disponibili, il voto della relativa categoria non può essere espresso in Assemblea.

Il rappresentante degli atleti o dei tecnici non può quindi delegare un altro soggetto, né ricevere deleghe da altri.

3. Quali regole segue l’assemblea societaria per l’elezione dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici?
L’assemblea societaria segue le regole previste dallo statuto della società.

4. Un tesserato come amatore può essere eletto rappresentante degli atleti ed esercitare il diritto di voto?
No. Ai fini del diritto di voto vi è distinzione tra atleta e amatore. Il tesserato come amatore non ha diritto di voto e non può candidarsi né essere eletto rappresentante degli atleti.

5. Un tesserato come non agonista può essere eletto rappresentante degli atleti ed esercitare il diritto di voto?
Sì. Ai fini del diritto di voto e della possibilità di candidarsi come rappresentante degli atleti non vi è distinzione tra atleta agonista e atleta non agonista.

6. Qualora una società disponga soltanto di atleti minorenni, come può esercitare il voto in quota atleti?
Non è previsto l’obbligo di eleggere il rappresentante degli atleti. Nel caso in cui la società disponga esclusivamente di atleti minorenni, il voto in quota atleti non può essere esercitato.

7. Una società affiliata per la prima volta durante la stagione in corso ha diritto di voto?
No. La società affiliata per la prima volta durante la stagione in corso non ha diritto di voto, ma può comunque presenziare all’Assemblea.

8. Il legale rappresentante può essere eletto anche come rappresentante degli atleti e/o dei tecnici?
Secondo i principi CONI, non è possibile la coesistenza di più figure in capo alla medesima persona.
Il legale rappresentante potrà quindi rappresentare una sola categoria tra società sportiva, atleti e tecnici. Qualora il legale rappresentante sia eletto come rappresentante degli atleti o dei tecnici, in sede di Assemblea elettiva nazionale potrà esprimere il voto relativo a tale categoria ovvero rinunciarvi ed in tal caso il primo atleta o tecnico dei non eletti, se presente, potrà subentrare ed esprimere il voto in Assemblea (vedasi FAQ 1).

Per consentire comunque alla società di esercitare il proprio voto, il legale rappresentante potrà conferire delega ad altro rappresentante legale di società sportiva, secondo le modalità previste dalla convocazione e mantenere la rappresentanza degli atleti o dei tecnici.

9. Un candidato alle cariche elettive federali può rappresentare una società in Assemblea?
No. Come previsto dalla lettera di convocazione, i candidati alle cariche elettive federali non possono rappresentare in Assemblea alcun affiliato, né direttamente né per delega, e assistono ai lavori assembleari senza diritto di voto.

10. Se il Presidente della società è candidato a una carica federale, può votare per la società?
No. Se il Presidente della società è candidato a una carica elettiva federale, ad esempio a Consigliere Federale, non può esercitare il voto della società.
In tal caso, la società dovrà farsi rappresentare da un altro dirigente in carica, secondo le modalità previste dalla convocazione.

11. Se il Presidente della società non è candidato, può partecipare e votare in Assemblea?
Sì. Se il Presidente della società non è candidato a cariche elettive federali, può partecipare all’Assemblea ed esercitare il voto in qualità di rappresentante dell’affiliata.

12. Come si calcola la quota di genere nel Consiglio Federale?
La quota di genere si calcola sull’intero Consiglio Federale, composto da 11 membri: Presidente, Vicepresidente, 6 Consiglieri in rappresentanza degli affiliati, 2 Consiglieri in rappresentanza degli atleti e 1 Consigliere in rappresentanza dei tecnici.

Devono pertanto essere presenti almeno 3 componenti del genere meno rappresentato.

13. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti rientra nel calcolo della quota di genere?
No. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti non rientra nel conteggio della quota di genere del Consiglio Federale.

14. Come incidono i Consiglieri atleti sul calcolo della quota di genere?
I 2 Consiglieri Federali in rappresentanza degli atleti devono appartenere a generi diversi. Di conseguenza, il requisito minimo di rappresentanza di genere risulta già parzialmente soddisfatto. I restanti componenti necessari al raggiungimento della quota minima devono essere individuati tra le altre cariche elettive del Consiglio Federale.