Chiarimenti relativi al DPCM del 24 ottobre 2020

In seguito all’approvazione del dpcm 24.10.2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 265 del 25-10-2020, si segnalano di seguito i punti che riguardano lo sport e alcuni chiarimenti in merito alle nostre discipline:

Estratto DPCM 24.10.2020:

e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva;

f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI}, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;

g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale    

Sulla base di quanto indicato dal DPCM 24.10.2020, l’impatto sulle nostre discipline è il seguente:

COMPETIZIONI

  • sono autorizzate per tutte le discipline (sia di contatto che non di contatto) solo competizioni di livello nazionale
  • le competizioni devono svolgersi a porte chiuse in assenza di pubblico
  • fanno sempre riferimento i protocolli gare Fisg

ALLENAMENTI

  • sono consentiti solo gli allenamenti per chi si prepara alle gare di livello nazionale sempre nel rispetto dei protocolli FISG
  • sono sospesi tutti gli allenamenti sia per gli sport di contatto che per quelli non di contatto se finalizzati ad attività di livello inferiore a quello nazionale

ATTIVITÀ DI BASE (ad esempio corsi avviamento)

  • è consentito lo svolgimento dell’attività di base solo all’aperto nel rispetto del distanziamento e solo per gli sport non di contatto
  • è sempre vietata l’attività di base degli sport di contatto

Di seguito, disciplina per disciplina, l’elenco delle tipologie di competizioni nazionali autorizzate (sono considerate valide solo le competizioni elencate nei calendari/regolamenti approvati dal Consiglio Federale e pubblicati sul sito federale):

Hockey/Para Ice Hockey:

  1. partite di campionato dalla U13 in su (gironi di regular season e fasi finali)

ATTENZIONE: resta valida la decisione della FISG di sospendere tutti i campionati giovanili fino al 15 novembre come comunicato a tutte le società

Velocità:

  1. Campionati italiani assoluti e di categoria
  2. gare di Gran Prix Pista Lunga
  3. gare di Star Class Short Track
  4. gare di Coppa Italia Short Track
  5. Primi Sprint Pista Lunga
  6. Trofeo delle Regioni Short Track e Pista Lunga
  7. Test race e Trials di livello nazionale Short Track e Pista Lunga
  8. Trofeo Giovanissimi Short Track

Figura:

  1. Campionati Italiani Assoluti e di Categoria
  2. Gare di livello Nazionale
  3. Gran Premio Italia

Curling/Wheelchair Curling:

  1. Partite di Campionato Italiano di tutte le categorie e di tutte le specialità (gironi e fasi finali)
  2. Tornei Nazionali autorizzati dal Consiglio Federale

Stock Sport

  1. Gare di Campionato Italiano di tutte le categorie (comprese le fasi di qualificazione)

 

Sono autorizzate tutte le competizioni di livello internazionale per tutti i settori e per tutte le discipline.

Sono autorizzati gli allenamenti finalizzati alla partecipazione delle competizioni sopra elencate.

Ai seguenti link:

– testo completo DPCM_20201024

circolare esplicativa Studio Martinelli

– Chiarimenti da parte del Ministero dello Sport pubblicati sul sito del governo http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq-al-dpcm-del-24-ottobre-2020/

 

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