Circolare 21/A/2025 – “Aspetti fiscali dei premi sportivi per l’Agenzia delle Entrate”
Con la Circolare 21A/2025, lo Studio MGT Associati illustra le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate in merito alla corretta gestione fiscale dei premi sportivi erogati ad atleti e tecnici tesserati. Il documento prende le mosse dalla consulenza giuridica 956-69/2024, promossa dalla FISE, e riguarda l’applicazione della ritenuta d’imposta sostitutiva del 20% prevista dall’articolo 36, comma 6-quater, del Decreto Legislativo 36/2021.
L’Agenzia ha chiarito che, nel caso in cui il premio sia corrisposto dallo stesso ente sportivo (ASD, SSD, FSN, EPS, DSA) presso il quale l’atleta o il tecnico ha un rapporto di lavoro sportivo in corso, tale somma non può beneficiare della ritenuta del 20%. Il premio va infatti considerato come componente variabile del compenso sportivo, legato alla prestazione svolta, e concorre quindi alla formazione del reddito da lavoro.
Le situazioni di erogazione sono dunque così distinte:
- Premi erogati dall’ente sportivo con cui esiste un rapporto di lavoro sportivo attivo:
In questo caso, il premio è considerato parte del compenso e soggetto a tassazione ordinaria. - Premi erogati da un ente sportivo diverso da quello con cui il soggetto è contrattualmente legato:
Il premio può beneficiare della ritenuta a titolo d’imposta sostitutiva del 20%. - Premi erogati a soggetti che svolgono attività in modo volontario (senza rapporto di lavoro sportivo):
È applicabile la ritenuta del 20%, trattandosi di prestazione non retribuita contrattualmente. - Premi di importo non superiore a 300,00 euro:
Indipendentemente dal rapporto, è prevista l’esenzione dalla ritenuta d’imposta alla fonte, ai sensi dell’art. 45, comma 9, del D.lgs. 33/2025.
Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.