FEDERAZIONE: Sicurezza sul lavoro

La recente legge di stabilità (L. 228/2012) è intervenuta anche in materia di sicurezza sul lavoro prorogando il termine per l’autocertificazione della valutazione dei rischi per i datori del lavoro che occupano fino a 10 lavoratori. Il comma 5 dell’art. 29 del D.lgs. 81/08 interessato dalla modifica così dispone: “I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi”. Allo scadere del periodo di proroga, pertanto, anche le organizzazioni che impiegano meno di 10 lavoratori non potranno più procedere alla valutazione dei rischi tramite autocertificazione ma dovranno avvalersi delle procedure standardizzate di cui al Decreto Interministeriale deI 30/11/2012. Ulteriori informazioni all’indirizzo www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro. Vale la pena ricordare, che ai fini dell’applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/08) nel computo dei “lavoratori” vanno inseriti anche i volontari ed i percettori di redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m).

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