Nuovo regime di esenzione per la locazione di immobili strum

L’art. 9 del Decreto Legge n. 83 del 22/06/2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, ha sostituito l’art. 10, comma 1, n.8) del DPR n. 633/72, modificando il regime di esenzione Iva delle locazioni di beni immobili strumentali nella cui categoria possono essere ad esempio ricompresi gli impianti sportivi. La modifica ha esteso a tutte le locazioni di immobili strumentali l’applicazione dell’esenzione dall’Iva prima prevista solo per le locazioni effettuate nei confronti di particolari categorie di soggetti. Tra le ipotesi di locazione esente da Iva, per quanto di nostro stretto interesse, c’era la locazione di immobili strumentali in favore di soggetti che non agiscono nell’esercizio di impresa arti o professioni; circostanza questa riscontrabile ad es. nell’ipotesi di locazione di un immobile da parte di un ente non commerciale che svolge solo attività istituzionali o che utilizzi il bene preso in locazione per l’esercizio solo di attività a carattere istituzionale per le quali non ha diritto alla detraibilità dell’iva assolta sugli acquisti. Stante la modifica indicata, adesso la locazione di un immobile strumentale che “per le sue caratteristiche non è suscettibile di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni”, potrà considerarsi esente dall’imposta, e ciò indipendentemente dalla natura non imprenditoriale dell’ente locatario e, nel caso di locatari enti non commerciali (associazioni sportive dilettantistiche, associazioni culturali, ecc..) indipendentemente dal fatto che questi utilizzino il bene per attività rientranti nella propria sfera di attività istituzionale o commerciale (ipotesi ad esempio della locazione dell’impianto sportivo con annesso punto di ristoro) sulla base delle scelte operate dal locatario.

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