Circolare n° 8A/2026
Con la Circolare 8A/2026, lo Studio MGT illustra le nuove disposizioni in materia di parità di genere e trasparenza retributiva introdotte dal d.lgs. 96/2026, con particolare attenzione agli effetti per le ASD/SSD che si avvalgono anche di un solo lavoratore subordinato. La nuova disciplina, in vigore dal 7 giugno 2026, recepisce la Direttiva (UE) 2023/970 e punta a rafforzare la parità di retribuzione tra uomini e donne, promuovendo criteri di maggiore trasparenza nella gestione dei rapporti di lavoro e strumenti di tutela contro le discriminazioni, anche indirette.
Per il settore sportivo dilettantistico, la circolare chiarisce che gli obblighi si applicano ogni volta che l’ente impieghi almeno un lavoratore subordinato, anche a tempo determinato o parziale, indipendentemente dalla dimensione o dalla forma giuridica dell’organizzazione. Rientrano quindi nel perimetro della disciplina figure come addetti di segreteria, personale amministrativo e contabile, addetti a reception e biglietteria, personale di custodia, manutenzione e pulizia, nonché altri lavoratori assunti con contratto subordinato, compresi i dirigenti. Restano invece esclusi i rapporti di lavoro autonomo, le collaborazioni occasionali, le Co.Co.Co. sportive e i volontari.
La circolare evidenzia inoltre gli adempimenti che le ASD/SSD devono rispettare sin dalla fase di selezione del personale. Gli annunci di lavoro devono indicare la retribuzione iniziale o la fascia retributiva, essere formulati in modo neutro rispetto al genere e non possono contenere richieste sulla retribuzione attuale o pregressa del candidato. In materia di criteri retributivi, l’ente deve rendere conoscibili ai lavoratori i criteri di determinazione della retribuzione, in particolare attraverso il rinvio al contratto collettivo applicato e all’informativa resa al momento dell’assunzione; eventuali elementi aggiuntivi, come superminimi o indennità specifiche, devono essere comunicati al lavoratore interessato.
Un ulteriore profilo riguarda il diritto di informazione: i lavoratori possono chiedere per iscritto i dati relativi ai livelli retributivi medi per sesso e l’ente deve rispondere entro due mesi. Inoltre, tutti i lavoratori devono essere informati annualmente dell’esistenza di tale diritto e delle modalità per esercitarlo, anche tramite e-mail o avviso scritto. La circolare richiama anche la distinzione tra “stesso lavoro” e “lavoro di pari valore”, sottolineando l’importanza di una corretta corrispondenza tra mansioni realmente svolte e livello di inquadramento contrattuale, per evitare contenziosi e contestazioni retributive.
Per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti sono previsti ulteriori obblighi, mentre il reporting periodico sul divario retributivo di genere riguarda i datori con più di 100 dipendenti a partire dal 2027. Lo Studio MGT osserva che tali adempimenti, nella maggior parte dei casi, non coinvolgono il settore dilettantistico, caratterizzato da organici più contenuti. Restano comunque centrali la correttezza degli inquadramenti, la tracciabilità delle scelte retributive e l’adozione di procedure interne chiare, anche per prevenire possibili contestazioni.
In caso di contenzioso, l’onere di dimostrare l’assenza di discriminazione ricade sul datore di lavoro, che deve provare la presenza di criteri oggettivi e neutri nella determinazione delle retribuzioni. Le violazioni possono comportare sanzioni pecuniarie, il possibile blocco da bandi pubblici e il risarcimento del lavoratore. Per questo motivo, la circolare conclude con una serie di raccomandazioni operative rivolte alle ASD/SSD: censire i rapporti di lavoro subordinato, verificare la coerenza tra mansioni e inquadramento, aggiornare i modelli di annuncio, predisporre una procedura interna per la gestione delle richieste di informazione e comunicare periodicamente ai lavoratori i propri diritti in materia retributiva.