Circolare n° 6A/2026 “Operazioni di permuta – ulteriore modifica della base imponibile IVA – Superamento della Circolare 3A/2026”

Con la Circolare 6A/2026, a cura dello Studio Martinelli Giancola Tiberio, viene illustrata la nuova disciplina IVA applicabile alle operazioni di permuta dopo la conversione del D.L. n. 38/2026. Il punto centrale è il ritorno al valore contrattuale come base imponibile IVA, con superamento sia del criterio del valore normale sia di quello dei costi sostenuti introdotto in precedenza (https://www.fisg.it/iva-permute-servizi-sport-2026/).

Per ASD e SSD, la conseguenza pratica è che nei contratti di sponsorizzazione e permuta diventa essenziale indicare in modo espresso il valore monetario attribuito a ciascuna prestazione. La circolare segnala anche una clausola di salvaguardia per i comportamenti già adottati in buona fede, senza necessità di rettifiche o rimborsi.

Nel testo è utile evidenziare che, in caso di valore contrattuale inferiore ai costi, resta il rischio di contestazione se non esistono valide ragioni economiche a supporto. L’esempio riportato mostra che, se il valore contrattuale è pari a 9.000 euro e i costi sono 8.500 euro, la base imponibile torna a essere il valore pattuito nel contratto.