IHL
Anno sportivo 2023-2024

4° Turno Andata - Spirito Reale Arena - Cotta Morandini - Torre Pellice (TO)

24747
25/01/2024
20:30
7 - 6
Ora d'inizio: 20:30
Ora di fine: 22:47
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Valpellice Bulldogs Spirito Reale 05110 7
Hockey Como 02400 6
  • Arbitri




  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP 23095

    Data: 2024-01-30

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 26/01/2024 relativo all'incontro (24747) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Spirito Reale Arena - Cotta Morandini - Torre Pellice (TO) il 25/01/2024 tra HC Valpellice Bulldogs Spirito Reale (637) e Hockey Como (285).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 1 giornate inflitte al giocatore Alessandro Paramidani per Paramidani
    Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 55.14, veniva inflitta una penalità partita per cattiva condotta (PPCC) al predetto giocatore in quanto, dopo aver subito una carica ritenuta dagli arbitri assolutamente regolare, si alzava e rincorreva i giocatori della squadra avversaria, in un primo momento entrando in modo molto scomposto su un giocatore avversario a centro campo e poi continuando la sua corsa verso l'angolo della zona di difesa dove colpiva con il bastone alto impugnato a due mani un giocatore avversario sul casco.
    Venivano pertanto inflitti 2' di penalità per bastone alto e si invitava il giocatore, non senza fatica, ad uscire dalla pista e a recarsi in panca puniti. Il predetto, a quel punto, sbatteva la sua stecca sulla balaustra in segno di protesta avverso la decisione arbitrale e pertanto gli veniva inflitta una Penalità di Cattiva Condotta (10'). Successivamente il giocatore continuava nella sua azione di protesta togliendosi e lanciando il casco e i guanti all'interno della panca puniti. Veniva pertanto punito con una seconda Penalità di Cattiva Condotta che si trasformava in una Automatica Penalità di Partita Condotta (PPCC) e invitato a recarsi negli spogliatoi. L’arbitro segnala che il giocatore colpito indossava un casco con griglia integrale e non riportava nessuna conseguenza. Quanto sopra ai sensi della Regola 22.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, preliminarmente questo GUS ha ritenuto di acquisire d’ufficio, ex art. 64, n.1, lett. d), le immagini video che riprendono l’azione fallosa, mediante utilizzo improprio del bastone, segnalata a carico del predetto giocatore e sanzionata con una penalità minore (artt. 60.1 e 60.2 R.U.G.), ritenendo detta penalità troppo esigua, a fronte di una descrizione del fatto da parte dell’arbitro stesso che lasciava intendere che il giocatore punito avesse intenzionalmente colpito l’avversario sul casco, con il bastone impugnato a due mani.
    Detto filmato ha evidenziato che effettivamente si è trattato di un fallo di “bastone alto” (e non anche della ben più grave condotta di colpo di bastone), verificatosi mentre il giocatore, procedendo in velocità, si scontrava con un avversario, impugnando il bastone medesimo al di sopra delle spalle e così andando a colpire il predetto all’altezza del casco, senza peraltro causarne il ferimento.
    Ne consegue che, pur di fronte ad una descrizione dell’episodio non perfettamente aderente alla reale dinamica dell’azione fallosa, la valutazione del direttore di gara debba ritenersi, sotto il profilo sanzionatorio, correttamente adottata.
    Appare invece meritevole di squalifica per la durata di 1 (una) giornata il successivo comportamento di reiterata protesta inscenata e culminata con l’inflizione di una doppia penalità maggiore di cattiva condotta, con conseguente comminazione di una penalità di partita di cattiva condotta.

    Motivazione:
    Alessandro Paramidani
    Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 55.14, veniva inflitta una penalità partita per cattiva condotta (PPCC) al predetto giocatore in quanto, dopo aver subito una carica ritenuta dagli arbitri assolutamente regolare, si alzava e rincorreva i giocatori della squadra avversaria, in un primo momento entrando in modo molto scomposto su un giocatore avversario a centro campo e poi continuando la sua corsa verso l'angolo della zona di difesa dove colpiva con il bastone alto impugnato a due mani un giocatore avversario sul casco.
    Venivano pertanto inflitti 2' di penalità per bastone alto e si invitava il giocatore, non senza fatica, ad uscire dalla pista e a recarsi in panca puniti. Il predetto, a quel punto, sbatteva la sua stecca sulla balaustra in segno di protesta avverso la decisione arbitrale e pertanto gli veniva inflitta una Penalità di Cattiva Condotta (10'). Successivamente il giocatore continuava nella sua azione di protesta togliendosi e lanciando il casco e i guanti all'interno della panca puniti. Veniva pertanto punito con una seconda Penalità di Cattiva Condotta che si trasformava in una Automatica Penalità di Partita Condotta (PPCC) e invitato a recarsi negli spogliatoi. L’arbitro segnala che il giocatore colpito indossava un casco con griglia integrale e non riportava nessuna conseguenza. Quanto sopra ai sensi della Regola 22.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, preliminarmente questo GUS ha ritenuto di acquisire d’ufficio, ex art. 64, n.1, lett. d), le immagini video che riprendono l’azione fallosa, mediante utilizzo improprio del bastone, segnalata a carico del predetto giocatore e sanzionata con una penalità minore (artt. 60.1 e 60.2 R.U.G.), ritenendo detta penalità troppo esigua, a fronte di una descrizione del fatto da parte dell’arbitro stesso che lasciava intendere che il giocatore punito avesse intenzionalmente colpito l’avversario sul casco, con il bastone impugnato a due mani.
    Detto filmato ha evidenziato che effettivamente si è trattato di un fallo di “bastone alto” (e non anche della ben più grave condotta di colpo di bastone), verificatosi mentre il giocatore, procedendo in velocità, si scontrava con un avversario, impugnando il bastone medesimo al di sopra delle spalle e così andando a colpire il predetto all’altezza del casco, senza peraltro causarne il ferimento.
    Ne consegue che, pur di fronte ad una descrizione dell’episodio non perfettamente aderente alla reale dinamica dell’azione fallosa, la valutazione del direttore di gara debba ritenersi, sotto il profilo sanzionatorio, correttamente adottata.
    Appare invece meritevole di squalifica per la durata di 1 (una) giornata il successivo comportamento di reiterata protesta inscenata e culminata con l’inflizione di una doppia penalità maggiore di cattiva condotta, con conseguente comminazione di una penalità di partita di cattiva condotta.



    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra Hockey Como.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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