Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche

L’attività sportiva dilettantistica in forma associata può essere esercitata sia sotto la forma giuridica di associazione sportiva dilettantistica (ASD) sia sotto forma di società sportiva dilettantistica (SSD). Quest’ultima può essere costituita nella forma di società di capitali o di società cooperativa, distinguendosi nettamente dalle categorie generali di società per l’assenza di fine di lucro.

Una società sportiva dilettantistica è un ente non commerciale finalizzato alla promozione dell’attività sportiva tra persone che non svolgono tale occupazione in modo professionale attraverso l’organizzazione di attività sportive e didattica.

La costituzione di una società/associazione sportiva dilettantistica passa attraverso semplici passaggi:

  • redazione dell’Atto costitutivo e dello Statuto, in forma scritta (bozza di statuto di ASD adeguato ai contenuti dei dd. lgss. n. 36 e 39/ 21);
  • verifica della legalità formale e sostanziale dell’atto costitutivo da parte del notaio con conseguente iscrizione nel Registro delle imprese (per le S.S.D. poiché essendo società, il loro procedimento di costituzione non muta dal metodo ordinario previsto nel Codice Civile);
  • riconoscimento a fini sportivi (iscrizione al “Registro Coni”).

 

1) REDAZIONE DI UNO STATUTO

Nello Statuto di Società ed Associazioni sportive non lucrative devono essere espressamente previsti:

  • la denominazione, che deve includere l’indicazione della forma sociale dilettantistica adottata;
  • l’oggetto sociale, è necessario indicare l’organizzazione di attività sportiva tramite l’esercizio di almeno una disciplina rientrante nell’elenco telematico aggiornato periodicamente dal Consiglio Nazionale del Coni);
  • l’attribuzione della rappresentanza legale;
  • l’assenza di fini di lucro;
  • forme idonee di pubblicità delle convocazioni assembleari ed i relativi documenti;
  • l’indivisibilità dei proventi delle attività fra gli associati, neppure in forme indirette;
  • norme interne ispirate ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati;
  • l’intrasmissibilità della quota associativa ad eccezione di casi specifici (es. morte);
  • l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari;
  • le modalità di scioglimento dell’associazione;
  • l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento.

 

2) RICONOSCIMENTO A FINI SPORTIVI

Il riconoscimento a fini sportivi è elemento necessario per ottenere lo status di ente sportivo per le S.S.D. e le A.S.D. e per godere del regime agevolato accordato dall’ordinamento statale per le attività sportive dilettantistiche; il Consiglio Nazionale del Coni è l’organo competente al riconoscimento.