Consulenza giuridica n. 956–69/2024 – Trattamento fiscale dei premi e sovrappremi

l’Agenzia delle Entrate, su iniziativa della Federazione Italiana Sport Equestri, con la Consulenza giuridica n. 956–69/2024, ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento fiscale dei premi e sovrappremi erogati in occasione di manifestazioni sportive.

Nota: questa consulenza, nata da un’iniziativa della FISE, rappresenta un precedente significativo per tutte le federazioni sportive nazionali, stabilendo criteri fiscali che potranno essere applicati anche ad altri ambiti federali.

1. Premi erogati direttamente dalle Federazioni I premi e i sovrappremi corrisposti dalle Federazioni sono soggetti a una ritenuta d’imposta del 4 % in base all’art. 5 del d.l. 417/1991 e all’art. 28 del DPR 600/1973. La disciplina si applica anche ai beneficiari non residenti in Italia, salvo quanto previsto dalle convenzioni internazionali, mentre l’IVA non risulta dovuta in quanto non sussiste un rapporto sinallagmatico tra corrispettivo e prestazione.

2. Premi corrisposti da ASD/SSD affiliate Le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni devono operare una ritenuta a titolo d’imposta del 20 % in conformità all’art. 36, comma 6‑quater del d.lgs. 36/2021. Per i premi di importo non superiore a € 300, erogati tra il 29 febbraio e il 31 dicembre 2024, è invece prevista un’esenzione temporanea ai sensi dell’art. 14, comma 2‑quater del d.l. 215/2023. Anche in questo caso, non si applica l’IVA.

3. Premi da imprese o enti commerciali Quando il premio proviene da un’impresa o da un ente di natura commerciale, le ritenute variano a seconda della natura del percettore: per le persone fisiche residenti si applica una ritenuta del 20 % a titolo d’acconto, mentre per i non residenti la ritenuta è del 30 % a titolo d’imposta. I soggetti diversi dalle persone fisiche non sono invece soggetti a ritenute e, analogamente agli altri casi, l’operazione è esclusa dall’IVA.

4. Premi nell’ambito di rapporti di lavoro sportivo I premi riconducibili a contratti di lavoro sportivo –subordinato, autonomo o coordinato continuativo – si considerano componente variabile della retribuzione. Le somme sono esenti da imposta fino a € 15.000, oltre il quale si applica l’IRPEF ordinaria. Solo i lavoratori autonomi titolari di partita IVA devono inoltre assoggettare tali premi all’IVA.

Invitiamo le società affiliate a verificare con attenzione la corretta applicazione delle ritenute e dell’IVA nei pagamenti dei premi.

Per eventuali dubbi interpretativi o approfondimenti restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

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