Under 17
Anno Sportivo 2017-2018

2° Turno Andata - Alvise De Toni - Alleghe (BL)

10165
18/11/2017
17:30
6 - 5
Ora d'inizio: 17:34
Ora di fine: 19:53
Team T1T2T3OTSO Finale
Alleghe / Cortina U17 33000 6
HC Merano Junior U17 13100 5
  • Arbitri
  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP17073

    Data: 2017-11-21

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 19/11/2017 relativo all'incontro (10165) di Campionato Nazionale Maschile Under 17 disputatosi a Alvise De Toni (BL) il 18/11/2017 tra Alleghe / Fassa U17 (018) e HC Merano Junior U17 (522).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 0 giornate inflitte al giocatore Lorenzo Pietro Mirelli per Mirelli al termine dell’incontro, subito dopo il suono della sirena, dopo avere impugnato il bastone con due mani, colpiva violentemente un avversario, girato di schiena, all’altezza delle gambe. Veniva così punito con una penalità minore più penalità maggiore e conseguente penalità di partita di cattiva condotta.
    Ciò premesso, l’illecito comportamento del predetto giocatore non può configurarsi come fallo di gioco, bensì come comportamento gravemente antisportivo, essendosi verificato a partita conclusa, ovvero in un momento in cui il bastone, cessata la funzione propria di strumento di gioco, è divenuto nelle mani del Mirelli Lorenzo un’ arma impropria e pericolosa, atta esclusivamente ad offendere l’ altrui incolumità.
    L’inqualificabile gesto sopra descritto, da ritenersi anche aggravato, per le ragioni esposte, da motivi abietti, ai sensi e per gli effetti di cui all’ art.50, n.1, lett. c) del Regol. di Giustizia, appare poi tanto più deprecabile, in quanto compiuto nei confronti di un avversario girato di spalle e quindi in condizione di minorata difesa ed anche connotato da gratuita e pericolosa violenza, trattandosi di colpo sferrato con il bastone da gioco impugnato a due mani, contro una zona del corpo poco protetta e quindi maggiormente vulnerabile.
    Tale censurabile comportamento ha infine contribuito a scatenare una rissa in campo tra altri giocatori, circostanza, quest’ultima, che vale quale aggravante, ai fini di un ulteriore aumento dell’ infliggenda pena (art.50, n.1, lett.d) del Regol. di Giustizia).
    Sul piano sanzionatorio, stante la gravità dei fatti contestati, tenuto altresì conto degli aumenti di pena conseguenti alle circostanze aggravanti contestate, s’ impone l’ adozione di una squalifica “a tempo”, ovvero quella della sospensione da ogni attività sportivo- agonistica sino al 10 dicembre 2017.

    per 1 giornate inflitte al giocatore Adrian Klein per Klein al termine dell’ incontro, a seguito del comportamento antisportivo e violento del giocatore Mirelli Lorenzo, iniziava una rissa, continuandola nonostante i ripetuti tentativi di interromperla da parte dei giudici di gara.
    per 1 giornate inflitte al giocatore Andrea Fontanive per Fontanive al termine dell’ incontro, a seguito del comportamento antisportivo e violento del giocatore Mirelli Lorenzo, iniziava una rissa, continuandola nonostante i ripetuti tentativi di interromperla da parte dei giudici di gara.
    per 1 giornate inflitte al giocatore Erwin De Nardin per De Nardin al termine dell’ incontro, a seguito del comportamento antisportivo e violento del giocatore Mirelli Lorenzo, iniziava una rissa, continuandola nonostante i ripetuti tentativi di interromperla da parte dei giudici di gara.
    per 0 giornate inflitte al giocatore Renato Verza per Verza : dal rapporto arbitrale e successivo supplemento richiesto da questo Giudice Sportivo, emerge che il sig. Renato Verza, vice – presidente e manager della squadra ospite, in occasione della rissa scoppiata al termine dell’incontro, faceva ingresso sul campo di gioco nel tentativo di dividere i giocatori coinvolti nell’ alterco. A tal fine strattonava per il collo con una mano alcuni giocatori della compagine avversaria.
    Ciò premesso, posto che l’ intento del suddetto dirigente non appare di per sé censurabile, merita quanto meno una diffida la modalità di intervento diretto a sedare la rissa.
    Si invita, pertanto, detto dirigente ad astenersi, in futuro, dall’ assumere simili comportamenti.
    per 0 giornate inflitte al giocatore Patrik De Silvestro per De Silvestro : dal rapporto arbitrale e successivo supplemento richiesto da questo Giudice Sportivo, emerge che il sig. De Silvestro Patrick - tesserato come dirigente della squadra di casa - in occasione della rissa scoppiata al termine dell’incontro e nel tentativo di dividere i giocatori coinvolti nell’ alterco, interveniva strattonando per il collo con una mano il dirigente avversario sig. Verza Renato.
    Ciò premesso, posto che anche l’ intento del suddetto dirigente non appare di per sé censurabile, rimane abbastanza oscura, oltre che la complessa dinamica degli eventi accaduti a seguito del comportamento antisportivo del giocatore Mirelli Lorenzo, la ragione stessa del gesto poco ortodosso compiuto nei confronti del “collega – dirigente ” meranese.
    In ogni caso, non essendo emerse sostanziali diversità, né di intenti, né comportamentali, nei fatti addebitati ai dirigenti delle due società, pare equo infliggere anche al sig. De Silvestro Patrik la sanzione disciplinare della diffida, con invito esplicito ad astenersi, in futuro, dall’ assumere simili comportamenti.
    Motivazione:
    Lorenzo Pietro Mirelli al termine dell’incontro, subito dopo il suono della sirena, dopo avere impugnato il bastone con due mani, colpiva violentemente un avversario, girato di schiena, all’altezza delle gambe. Veniva così punito con una penalità minore più penalità maggiore e conseguente penalità di partita di cattiva condotta.
    Ciò premesso, l’illecito comportamento del predetto giocatore non può configurarsi come fallo di gioco, bensì come comportamento gravemente antisportivo, essendosi verificato a partita conclusa, ovvero in un momento in cui il bastone, cessata la funzione propria di strumento di gioco, è divenuto nelle mani del Mirelli Lorenzo un’ arma impropria e pericolosa, atta esclusivamente ad offendere l’ altrui incolumità.
    L’inqualificabile gesto sopra descritto, da ritenersi anche aggravato, per le ragioni esposte, da motivi abietti, ai sensi e per gli effetti di cui all’ art.50, n.1, lett. c) del Regol. di Giustizia, appare poi tanto più deprecabile, in quanto compiuto nei confronti di un avversario girato di spalle e quindi in condizione di minorata difesa ed anche connotato da gratuita e pericolosa violenza, trattandosi di colpo sferrato con il bastone da gioco impugnato a due mani, contro una zona del corpo poco protetta e quindi maggiormente vulnerabile.
    Tale censurabile comportamento ha infine contribuito a scatenare una rissa in campo tra altri giocatori, circostanza, quest’ultima, che vale quale aggravante, ai fini di un ulteriore aumento dell’ infliggenda pena (art.50, n.1, lett.d) del Regol. di Giustizia).
    Sul piano sanzionatorio, stante la gravità dei fatti contestati, tenuto altresì conto degli aumenti di pena conseguenti alle circostanze aggravanti contestate, s’ impone l’ adozione di una squalifica “a tempo”, ovvero quella della sospensione da ogni attività sportivo- agonistica sino al 10 dicembre 2017.

    Adrian Klein al termine dell’ incontro, a seguito del comportamento antisportivo e violento del giocatore Mirelli Lorenzo, iniziava una rissa, continuandola nonostante i ripetuti tentativi di interromperla da parte dei giudici di gara.
    Andrea Fontanive al termine dell’ incontro, a seguito del comportamento antisportivo e violento del giocatore Mirelli Lorenzo, iniziava una rissa, continuandola nonostante i ripetuti tentativi di interromperla da parte dei giudici di gara.
    Erwin De Nardin al termine dell’ incontro, a seguito del comportamento antisportivo e violento del giocatore Mirelli Lorenzo, iniziava una rissa, continuandola nonostante i ripetuti tentativi di interromperla da parte dei giudici di gara.
    Renato Verza : dal rapporto arbitrale e successivo supplemento richiesto da questo Giudice Sportivo, emerge che il sig. Renato Verza, vice – presidente e manager della squadra ospite, in occasione della rissa scoppiata al termine dell’incontro, faceva ingresso sul campo di gioco nel tentativo di dividere i giocatori coinvolti nell’ alterco. A tal fine strattonava per il collo con una mano alcuni giocatori della compagine avversaria.
    Ciò premesso, posto che l’ intento del suddetto dirigente non appare di per sé censurabile, merita quanto meno una diffida la modalità di intervento diretto a sedare la rissa.
    Si invita, pertanto, detto dirigente ad astenersi, in futuro, dall’ assumere simili comportamenti.
    Patrik De Silvestro : dal rapporto arbitrale e successivo supplemento richiesto da questo Giudice Sportivo, emerge che il sig. De Silvestro Patrick - tesserato come dirigente della squadra di casa - in occasione della rissa scoppiata al termine dell’incontro e nel tentativo di dividere i giocatori coinvolti nell’ alterco, interveniva strattonando per il collo con una mano il dirigente avversario sig. Verza Renato.
    Ciò premesso, posto che anche l’ intento del suddetto dirigente non appare di per sé censurabile, rimane abbastanza oscura, oltre che la complessa dinamica degli eventi accaduti a seguito del comportamento antisportivo del giocatore Mirelli Lorenzo, la ragione stessa del gesto poco ortodosso compiuto nei confronti del “collega – dirigente ” meranese.
    In ogni caso, non essendo emerse sostanziali diversità, né di intenti, né comportamentali, nei fatti addebitati ai dirigenti delle due società, pare equo infliggere anche al sig. De Silvestro Patrik la sanzione disciplinare della diffida, con invito esplicito ad astenersi, in futuro, dall’ assumere simili comportamenti.


    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Alleghe / Cortina U17.
    € 52.00 () alla squadra HC Merano Junior U17.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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