Under 17
Anno Sportivo 2017-2018

7° Turno Ritorno - Palaghiaccio di Pergine - Pergine Valsugana (TN)

10233
10/02/2018
18:15
3 - 4
Ora d'inizio: 18:20
Ora di fine: 20:55
Team T1T2T3OTSO Finale
Hockey Pergine U17 02100 3
Alleghe / Cortina U17 02101 4
  • Arbitri
  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP17188

    Data: 2018-02-15

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 10/02/2018 relativo all'incontro (10233) di Campionato Nazionale Maschile Under 17 disputatosi a Pergine (TN) il 10/02/2018 tra Hockey Pergine Sapiens U17 (162) e Alleghe / Fassa U17 (018).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 0 giornate inflitte al giocatore Luca Marano per Marano : dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 48,24, durante un’ interruzione del gioco, il predetto giocatore, mentre si stava recando verso la propria panca, transitando dinanzi alla panca della squadra avver= saria, colpiva volontariamente con il gomito un avversario. Gli veniva così comminata una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola 139, ii del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    L’  arbitro fa presente che la condotta fallosa non è parsa di particolare pericolosità ed è stata infatti valutata e sanzionata non come comportamento violento, ma come gesto antisportivo.
    Inoltre il giocatore che subiva il fallo riprendeva il gioco, non avendo riportata alcuna lesione, mentre il tesserato punito si scusava con il direttore di gara e con gli avversari per il fallo commesso.
    Ciò premesso, considerata la concedibilità della circostanza attenuante di cui all’ art. 52, n.1, lett. e) del Regol. di Giustizia, per via del tempestivo ravvedimento manifestato dal giocatore punito, nonché valutata l’assenza di pe= ricolosità del gesto e di conseguenze lesive per l’ avversario colpito, ritiene questo Giudice Sportivo di non com= minare alcuna squalifica, contenendo la sanzione disciplinare nella diffida.
    Motivazione:
    Luca Marano : dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 48,24, durante un’ interruzione del gioco, il predetto giocatore, mentre si stava recando verso la propria panca, transitando dinanzi alla panca della squadra avver= saria, colpiva volontariamente con il gomito un avversario. Gli veniva così comminata una penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola 139, ii del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    L’  arbitro fa presente che la condotta fallosa non è parsa di particolare pericolosità ed è stata infatti valutata e sanzionata non come comportamento violento, ma come gesto antisportivo.
    Inoltre il giocatore che subiva il fallo riprendeva il gioco, non avendo riportata alcuna lesione, mentre il tesserato punito si scusava con il direttore di gara e con gli avversari per il fallo commesso.
    Ciò premesso, considerata la concedibilità della circostanza attenuante di cui all’ art. 52, n.1, lett. e) del Regol. di Giustizia, per via del tempestivo ravvedimento manifestato dal giocatore punito, nonché valutata l’assenza di pe= ricolosità del gesto e di conseguenze lesive per l’ avversario colpito, ritiene questo Giudice Sportivo di non com= minare alcuna squalifica, contenendo la sanzione disciplinare nella diffida.


    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Hockey Pergine U17.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
    [STAMPA PROVVEDIMENTO IN FORMATO PDF]