Under 17
Anno Sportivo 2017-2018

3° Turno Andata - Palasesto - Sesto San Giovanni (MI)

10257
08/12/2017
15:00
2 - 8
Ora d'inizio: 00:00
Ora di fine: 00:00
Team T1T2T3OTSO Finale
Diavoli Sesto U17 11000 2
Hockey Como U17 13400 8
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP17106

    Data: 2017-12-12

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 09/12/2017 relativo all'incontro (10257) di Campionato Nazionale Maschile Under 17 disputatosi a Palasesto (MI) il 08/12/2017 tra HC Diavoli Sesto U17 (645) e Hockey Como U17 (285).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 3 giornate inflitte al giocatore Matteo Quartuccio per Quartuccio : dal rapporto arbitrale e successiva integrazione richiesta da questo Giudice Sportivo, emerge che al minuto 42,45, dopo essere stato sanzionato con una penalità minore per un comportamento fal= loso, nel recarsi verso la panca delle penalità protestava platealmente avverso detta decisione arbitrale, colpendo la balaustra con il bastone. Veniva così punito con una penalità maggiore (10 minuti) di cattiva condotta per pro= teste.
    Successivamente, al suono della sirena che decretava il termine dell’ incontro, partecipava ad una rissa tra giocatori sul campo di gara, persistendo nel comportamento falloso nonostante i ripetuti tentativi degli ufficiali di gara di convincerlo a desistere. Veniva così punito dapprima con una penalità minore per “eccessiva durezza” e quindi, a fronte della persistenza nel litigio, con una penalità di 5 minuti più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola n. 141 vii del Regol. Uff. di Gioco.
    Ciò premesso, il comportamento assunto dal Quartuccio Matteo al termine della gara appare improntato ad una violenza eccessiva ed   anche gratuita, posto che la sua squadra aveva appena conseguito sul campo di gara un risultato sportivo decisamente favorevole.
    A tale spiacevole episodio di fine partita si affianca, aggravando l’ infliggenda sanzione disciplinare, l’ atteggia= mento antisportivo di vibrata protesta di cui il Quartuccio Matteo si è reso protagonista, in negativo, nei primi minuti del conclusivo periodo di gioco.

    per 0 giornate inflitte al giocatore Filippo Biavaschi per Biavaschi al suono della sirena che decretava il termine dell’ incontro, inseguiva un giocatore avversario colpendolo ripetutamente con il bastone e causando, di conseguenza, l’ avvio di una rissa tra giocatori sul campo di gara.
    Inizialmente punito con una penalità minore per colpo di bastone, veniva successivamente sanzionato, a fronte del protrarsi del comportamento violento, con una penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola n. 159, iii del Regol. Uff. di Gioco.
    Ciò premesso, l’ illecito comportamento del predetto giocatore appare, nel suo complesso, di notevole gravità.
    Innanzitutto va severamente stigmatizzato l’ indebito utilizzo del bastone, a gioco fermo ed a partita conclusa, come strumento di offesa dell’ altrui incolumità personale.
    La persistenza nell’ atteggiamento di gratuita violenza, nonostante l’ intervento arbitrale, è poi indice di una con= creta pericolosità manifestata nell’ occasione dal giocatore, di cui occorre tenere conto, sotto il profilo dell' ele= mento psicologico, nella graduazione della pena base, ai sensi dell’ art. 49, n.1 del Regol. di Giustizia.
    Infine, ad ulteriore appesantimento della comminanda sanzione disciplinare, sono da considerare, quali autonome circostanze aggravanti, il fatto che lo scellerato comportamento assunto dal Biavaschi Filippo si sia poi rivelato idoneo a scatenare una rissa tra giocatori, controllata a fatica dai direttori di gara, nonché l’ assoluta futilità dei motivi che hanno accompagnato l’ illecita condotta perpetrata dal giocatore.
    Motivazione:
    Matteo Quartuccio : dal rapporto arbitrale e successiva integrazione richiesta da questo Giudice Sportivo, emerge che al minuto 42,45, dopo essere stato sanzionato con una penalità minore per un comportamento fal= loso, nel recarsi verso la panca delle penalità protestava platealmente avverso detta decisione arbitrale, colpendo la balaustra con il bastone. Veniva così punito con una penalità maggiore (10 minuti) di cattiva condotta per pro= teste.
    Successivamente, al suono della sirena che decretava il termine dell’ incontro, partecipava ad una rissa tra giocatori sul campo di gara, persistendo nel comportamento falloso nonostante i ripetuti tentativi degli ufficiali di gara di convincerlo a desistere. Veniva così punito dapprima con una penalità minore per “eccessiva durezza” e quindi, a fronte della persistenza nel litigio, con una penalità di 5 minuti più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola n. 141 vii del Regol. Uff. di Gioco.
    Ciò premesso, il comportamento assunto dal Quartuccio Matteo al termine della gara appare improntato ad una violenza eccessiva ed   anche gratuita, posto che la sua squadra aveva appena conseguito sul campo di gara un risultato sportivo decisamente favorevole.
    A tale spiacevole episodio di fine partita si affianca, aggravando l’ infliggenda sanzione disciplinare, l’ atteggia= mento antisportivo di vibrata protesta di cui il Quartuccio Matteo si è reso protagonista, in negativo, nei primi minuti del conclusivo periodo di gioco.

    Filippo Biavaschi al suono della sirena che decretava il termine dell’ incontro, inseguiva un giocatore avversario colpendolo ripetutamente con il bastone e causando, di conseguenza, l’ avvio di una rissa tra giocatori sul campo di gara.
    Inizialmente punito con una penalità minore per colpo di bastone, veniva successivamente sanzionato, a fronte del protrarsi del comportamento violento, con una penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola n. 159, iii del Regol. Uff. di Gioco.
    Ciò premesso, l’ illecito comportamento del predetto giocatore appare, nel suo complesso, di notevole gravità.
    Innanzitutto va severamente stigmatizzato l’ indebito utilizzo del bastone, a gioco fermo ed a partita conclusa, come strumento di offesa dell’ altrui incolumità personale.
    La persistenza nell’ atteggiamento di gratuita violenza, nonostante l’ intervento arbitrale, è poi indice di una con= creta pericolosità manifestata nell’ occasione dal giocatore, di cui occorre tenere conto, sotto il profilo dell' ele= mento psicologico, nella graduazione della pena base, ai sensi dell’ art. 49, n.1 del Regol. di Giustizia.
    Infine, ad ulteriore appesantimento della comminanda sanzione disciplinare, sono da considerare, quali autonome circostanze aggravanti, il fatto che lo scellerato comportamento assunto dal Biavaschi Filippo si sia poi rivelato idoneo a scatenare una rissa tra giocatori, controllata a fatica dai direttori di gara, nonché l’ assoluta futilità dei motivi che hanno accompagnato l’ illecita condotta perpetrata dal giocatore.


    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Diavoli Sesto U17.
    € 52.00 () alla squadra Hockey Como U17.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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