Under 19
Anno Sportivo 2017-2018

6° Turno Andata - Würth Arena - Egna (BZ)

10415
02/01/2018
18:15
5 - 3
Ora d'inizio: 18:15
Ora di fine: 20:15
Team T1T2T3OTSO Finale
Juniorteams U19 13100 5
Fassa Falcons U19 01200 3
  • Arbitri



  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP17138

    Data: 2018-01-10

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 04/01/2018 relativo all'incontro (10415) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Würth Arena (BZ) il 02/01/2018 tra JT Egna/Ora U19 (033) e Fassa Falcons U19 (020).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 3 giornate inflitte al giocatore Moritz Selva per Selva al minuto 58,15, dopo avere segnato un gol, si avvicinava al portiere avversario, parlando in lingua tedesca e roteando il braccio sopra la testa, per dimostrare la propria superiorità e deridendo il suo avversario.
    Per questo veniva sanzionato con una penalità maggiore (10 minuti) di cattiva condotta.
    Ciò premesso, il descritto comportamento, gravemente antisportivo, appare violare il principio di lealtà, probità e rettitudine sportiva, sancito dall’ art. 1 del Regolamento di Giustizia, cui deve sempre uniformarsi la condotta di ciascun tesserato, dentro e fuori il campo di gara, nei rapporti con tutti gli esponenti ed organismi della federa= zione di appartenenza.
    I gesti di derisione e scherno dell’ avversario, l’ ostentazione della vittoria conseguita o della segnatura realizzata, rappresentano un’ inaccettabile violazione dell’ etica sportiva, da ritenersi invece il valore prioritario per ciascun atleta, specialmente se – come nel caso in trattazione - ancora in giovane età e quindi in via di matura= zione e crescita, non soltanto sotto il profilo agonistico, ma anche (e soprattutto) umano e personale.
    Ad aggravamento dell’ infliggenda sanzione va infine applicato l’ aumento di pena previsto dalla circostanza dei motivi abietti (art.50, n.1, lett. d) del Regol. di Giustizia), certamente riscontrabili, per le ragioni addotte, nella descritta condotta antisportiva.

    Motivazione:
    Moritz Selva al minuto 58,15, dopo avere segnato un gol, si avvicinava al portiere avversario, parlando in lingua tedesca e roteando il braccio sopra la testa, per dimostrare la propria superiorità e deridendo il suo avversario.
    Per questo veniva sanzionato con una penalità maggiore (10 minuti) di cattiva condotta.
    Ciò premesso, il descritto comportamento, gravemente antisportivo, appare violare il principio di lealtà, probità e rettitudine sportiva, sancito dall’ art. 1 del Regolamento di Giustizia, cui deve sempre uniformarsi la condotta di ciascun tesserato, dentro e fuori il campo di gara, nei rapporti con tutti gli esponenti ed organismi della federa= zione di appartenenza.
    I gesti di derisione e scherno dell’ avversario, l’ ostentazione della vittoria conseguita o della segnatura realizzata, rappresentano un’ inaccettabile violazione dell’ etica sportiva, da ritenersi invece il valore prioritario per ciascun atleta, specialmente se – come nel caso in trattazione - ancora in giovane età e quindi in via di matura= zione e crescita, non soltanto sotto il profilo agonistico, ma anche (e soprattutto) umano e personale.
    Ad aggravamento dell’ infliggenda sanzione va infine applicato l’ aumento di pena previsto dalla circostanza dei motivi abietti (art.50, n.1, lett. d) del Regol. di Giustizia), certamente riscontrabili, per le ragioni addotte, nella descritta condotta antisportiva.



    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Juniorteams U19.
    € 52.00 () alla squadra Fassa Falcons U19.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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