Decisione n.GSP17117
Data: 2017-12-22
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 17/12/2017 relativo all'incontro (10449) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Lungo Rienza (BZ) il 17/12/2017 tra HC Pustertal Junior U19 (620) e HC Torino Bulls U19 (669).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore
Luca Tortia per Tortia al min. 22,21 caricava da tergo contro la balaustra un giocatore avversario. Veniva così punito ai sensi della regola n. 123 i del Regol. Uff. di Gioco con una penalità minore più automaticamente penalità di cattiva condotta (10 minuti).
L’ arbitro fa presente che il giocatore colpito riprendeva regolarmente il gioco nei minuti successivi.
Ciò premesso, considerata l’ assenza di conseguenze lesive a carico del giocatore che ha subito il fallo, nonché la valutazione del fatto operata dall’ arbitro sul campo di gara, che ha optato per la comminazione della penalità più lieve tra quelle contemplate dalla regola n. 123 applicata, si ritiene di contenere la sanzione disciplinare al di sotto del minimo edittale di due giornate previsto dall’ art. 12.1.3 del Codice delle Penalità, per effetto della con= cessione delle circostanze attenuanti concedibili ai sensi dell art.52, n.2 Regolamento di Giustizia.
per 2 giornate inflitte al giocatore
Davide Soranzio per Soranzio al minuto 47,14 veniva punito con una penalità maggiore più p.p.c.c. in base alla regola n. 141 paragrafo VII del Regol. Uff. di gioco per aver continuato un alterco con più giocatori avversari, nonostante i ripetuti richiami da parte degli Ufficiali di gara, intesi a farlo desistere da tale proposito.
Si fa inoltre luogo ad
aumento di pena per effetto della
recidiva specifica e reiterata contestabile, ai sensi della precedente decisione di questo Giudice Sportivo adottata nei confronti del giocatore Soranzio Davide per fatti di rilevanza disciplinare del tutto analoghi.
Motivazione:
Luca Tortia al min. 22,21 caricava da tergo contro la balaustra un giocatore avversario. Veniva così punito ai sensi della regola n. 123 i del Regol. Uff. di Gioco con una penalità minore più automaticamente penalità di cattiva condotta (10 minuti).
L’ arbitro fa presente che il giocatore colpito riprendeva regolarmente il gioco nei minuti successivi.
Ciò premesso, considerata l’ assenza di conseguenze lesive a carico del giocatore che ha subito il fallo, nonché la valutazione del fatto operata dall’ arbitro sul campo di gara, che ha optato per la comminazione della penalità più lieve tra quelle contemplate dalla regola n. 123 applicata, si ritiene di contenere la sanzione disciplinare al di sotto del minimo edittale di due giornate previsto dall’ art. 12.1.3 del Codice delle Penalità, per effetto della con= cessione delle circostanze attenuanti concedibili ai sensi dell art.52, n.2 Regolamento di Giustizia.
Davide Soranzio al minuto 47,14 veniva punito con una penalità maggiore più p.p.c.c. in base alla regola n. 141 paragrafo VII del Regol. Uff. di gioco per aver continuato un alterco con più giocatori avversari, nonostante i ripetuti richiami da parte degli Ufficiali di gara, intesi a farlo desistere da tale proposito.
Si fa inoltre luogo ad
aumento di pena per effetto della
recidiva specifica e reiterata contestabile, ai sensi della precedente decisione di questo Giudice Sportivo adottata nei confronti del giocatore Soranzio Davide per fatti di rilevanza disciplinare del tutto analoghi.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra HC Torino Bulls U19.
Il Giudice Sportivo
Franco
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