Under 19
Anno Sportivo 2017-2018

2° Turno Ritorno - Palaghiaccio TAZZOLI Pista 1 - Torino (TO)

10483
28/01/2018
18:00
4 - 5
Ora d'inizio: 18:04
Ora di fine: 20:35
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Torino Bulls U19 11200 4
Milano Rossoblu U19 12101 5
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP17164

    Data: 2018-01-30

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 28/01/2018 relativo all'incontro (10483) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Palaghiaccio TAZZOLI (TO) il 28/01/2018 tra HC Torino Bulls U19 (669) e Milano Rossoblu U19 (604).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 1 giornate inflitte al giocatore Riccardo Redi per Redi al minuto 32,41, al termine di un lieve alterco con un giocatore avversario, insisteva nel tentativo di colpirlo con pugni, mentre lo stesso avversario si stava già dirigendo verso la panca dei puniti per scontare la penalità inflittagli.
    Il Redi Riccardo non desisteva dal suo bellicoso proposito, neppure dopo l’ intervento dell’ arbitro che cercava, invano, di trattenerlo.
    Veniva così punito ai sensi della regola n. 141, vii del Regol. Uff. di Gioco con penalità maggiore più automati= camente penalità di partita di cattiva condotta.
    per 4 giornate inflitte al giocatore Ruggero Masini per Masini : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 36,13, successivamente alla segnatura di un gol da parte della squadra di casa, protestava animatamente nei confronti del direttore di gara. Per tale motivo veniva punito con una penalità minore per comportamento antisportivo.
    A questo punto, proseguendo nell’ atteggiamento di protesta, inseguiva l’ arbitro che, raccolto il disco, si stava recando verso il centro del campo e pronunciava al suo indirizzo, ad alta voce, le seguenti frasi offensive: ”ma sei un coglione, vai a fotterti, sei un imbecille, sei una cosa vergognosa ! . Gli veniva così inflitta una penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola n. 116, iv n.1 del Regol. Uff. di Gioco.
    Prima di allontanarsi dal campo di gara, il Masini Ruggero minacciava il direttore di gara, impugnando il proprio bastone e urlando: “ma vai a cagare, coglione che non sei altro !”
    Ciò premesso, si consideri che la reiterazione della protesta, anche successivamente alla comminazione di una penalità minore, rappresenta di per sé un comportamento di grave insubordinazione nei confronti dell’ arbitro. Quando, poi, detta protesta già sanzionata, sfoci - come accaduto nel caso di specie - in una sequela di frasi dal contenuto pesantemente offensivo, seguita poi, nonostante la comminazione di una penalità di partita di cattiva condotta, anche da gesti eloquenti di minaccia, la sanzione disciplinare applicabile non potrà certamente essere contenuta nel minimo di due giornate di squalifica normativamente previsto.
    Motivazione:
    Riccardo Redi al minuto 32,41, al termine di un lieve alterco con un giocatore avversario, insisteva nel tentativo di colpirlo con pugni, mentre lo stesso avversario si stava già dirigendo verso la panca dei puniti per scontare la penalità inflittagli.
    Il Redi Riccardo non desisteva dal suo bellicoso proposito, neppure dopo l’ intervento dell’ arbitro che cercava, invano, di trattenerlo.
    Veniva così punito ai sensi della regola n. 141, vii del Regol. Uff. di Gioco con penalità maggiore più automati= camente penalità di partita di cattiva condotta.
    Ruggero Masini : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 36,13, successivamente alla segnatura di un gol da parte della squadra di casa, protestava animatamente nei confronti del direttore di gara. Per tale motivo veniva punito con una penalità minore per comportamento antisportivo.
    A questo punto, proseguendo nell’ atteggiamento di protesta, inseguiva l’ arbitro che, raccolto il disco, si stava recando verso il centro del campo e pronunciava al suo indirizzo, ad alta voce, le seguenti frasi offensive: ”ma sei un coglione, vai a fotterti, sei un imbecille, sei una cosa vergognosa ! . Gli veniva così inflitta una penalità di partita di cattiva condotta, ai sensi della regola n. 116, iv n.1 del Regol. Uff. di Gioco.
    Prima di allontanarsi dal campo di gara, il Masini Ruggero minacciava il direttore di gara, impugnando il proprio bastone e urlando: “ma vai a cagare, coglione che non sei altro !”
    Ciò premesso, si consideri che la reiterazione della protesta, anche successivamente alla comminazione di una penalità minore, rappresenta di per sé un comportamento di grave insubordinazione nei confronti dell’ arbitro. Quando, poi, detta protesta già sanzionata, sfoci - come accaduto nel caso di specie - in una sequela di frasi dal contenuto pesantemente offensivo, seguita poi, nonostante la comminazione di una penalità di partita di cattiva condotta, anche da gesti eloquenti di minaccia, la sanzione disciplinare applicabile non potrà certamente essere contenuta nel minimo di due giornate di squalifica normativamente previsto.


    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Milano Rossoblu U19.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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