Under 19
Anno Sportivo 2017-2018

4° Turno Ritorno - Raiffeisen Arena Caldaro - Caldaro sulla strada del vino (BZ)

10488
11/02/2018
17:00
7 - 1
Ora d'inizio: 17:00
Ora di fine: 19:00
Team T1T2T3OTSO Finale
Kaltern / Ritten U19 02500 7
Milano Rossoblu U19 10000 1
  • Arbitri



  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP17185

    Data: 2018-02-14

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 11/02/2018 relativo all'incontro (10488) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Caldaro (BZ) il 11/02/2018 tra SV Kaltern Caldaro U19 (042) e Milano Rossoblu U19 (604).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 4 giornate inflitte al giocatore Daniel Nicholas Belloni per Belloni : dal rapporto arbitrale emerge che il predetto giocatore, al minuto 52,44, dopo avere agganciato da tergo un giocatore avversario, lo colpiva con la punta del bastone all’ altezza dell’ addome: veniva così punito con penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 161, ii del Regol. Uff. di gioco (fallo di spearing).
    L’arbitro fa presente che il giocatore colpito non riprendeva più il gioco.
    Ciò premesso, il fallo commesso dal Belloni Daniel, di per sé particolarmente odioso, appare oggettivamente grave in considerazione delle conseguenze lesive patite dall’ avversario colpito e avrebbe dovuto essere sanzio= nato ai sensi della regola 161, iii del Regol. Uff. di Gioco (e non 161, ii cit. Regol. come invece applicata), con la conseguente comminazione di una penalità di partita e conseguente ritiro del cartellino.
    La pericolosità della condotta fallosa posta in essere dal Belloni Daniel è evidenziata anche dal fatto che il gio= catore colpito non abbia più ripreso il gioco.
    Nella quantificazione della sanzione occorre poi tenere conto, quale circostanza aggravante, del precedente disciplinare specifico contestabile (recidiva:GSP17095 dd. 05.12.2017: 3 (tre) giornate di squalifica), che legittima l’ aumento di pena, da calcolarsi sulla sanzione base applicabile.
    In sintesi, posto che la pena minima prevista dalla normativa federale è quella della squalifica per 3 (tre) giornate, ritiene questo Giudice Sportivo che la sanzione finale in concreto comminabile, nel caso di specie, sia di 4 (quat= tro) giornate di squalifica, per effetto dell' aumento di pena a fronte della recidiva contestata.
    Motivazione:
    Daniel Nicholas Belloni : dal rapporto arbitrale emerge che il predetto giocatore, al minuto 52,44, dopo avere agganciato da tergo un giocatore avversario, lo colpiva con la punta del bastone all’ altezza dell’ addome: veniva così punito con penalità maggiore più penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 161, ii del Regol. Uff. di gioco (fallo di spearing).
    L’arbitro fa presente che il giocatore colpito non riprendeva più il gioco.
    Ciò premesso, il fallo commesso dal Belloni Daniel, di per sé particolarmente odioso, appare oggettivamente grave in considerazione delle conseguenze lesive patite dall’ avversario colpito e avrebbe dovuto essere sanzio= nato ai sensi della regola 161, iii del Regol. Uff. di Gioco (e non 161, ii cit. Regol. come invece applicata), con la conseguente comminazione di una penalità di partita e conseguente ritiro del cartellino.
    La pericolosità della condotta fallosa posta in essere dal Belloni Daniel è evidenziata anche dal fatto che il gio= catore colpito non abbia più ripreso il gioco.
    Nella quantificazione della sanzione occorre poi tenere conto, quale circostanza aggravante, del precedente disciplinare specifico contestabile (recidiva:GSP17095 dd. 05.12.2017: 3 (tre) giornate di squalifica), che legittima l’ aumento di pena, da calcolarsi sulla sanzione base applicabile.
    In sintesi, posto che la pena minima prevista dalla normativa federale è quella della squalifica per 3 (tre) giornate, ritiene questo Giudice Sportivo che la sanzione finale in concreto comminabile, nel caso di specie, sia di 4 (quat= tro) giornate di squalifica, per effetto dell' aumento di pena a fronte della recidiva contestata.


    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Milano Rossoblu U19.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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