Coppa Italia
Anno Sportivo 2017-2018

1° Turno - Meranarena - Merano (BZ)

10548
20/01/2018
19:30
3 - 6
Ora d'inizio: 19:30
Ora di fine: 21:48
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Merano Pircher 21000 3
Hockey Pergine Sapiens 13200 6
  • Arbitri




  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP17161

    Data: 2018-01-26

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 21/01/2018 relativo all'incontro (10548) di Campionato Nazionale Maschile Coppa Italia disputatosi a Meranarena (BZ) il 20/01/2018 tra HC Merano Pircher (522) e Hockey Pergine Sapiens (162).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 4 giornate inflitte al giocatore Kevin Gruber per Gruber : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 59.30 il predetto giocatore, a gioco fermo, durante un alterco, caricava ripetutamente con il bastone un giocatoee avversario avversario.
    Veniva così punito in base alla regola n. 127, ii del Regolamento Ufficiale di Gioco, con penalità maggiore più automaticamente penalità di cattiva condotta.
    Ciò premesso, la circostanza che il fallo di bastone, già di per sé grave, sia stato reiterato e commesso a gioco fermo, obbliga questo Giudice Sportivo a comminare una sanzione disciplinare superiore al minimo edittale di tre giornate previsto dalla norma applicabile.
    Si precisa che la comminata squalifica di 4 (quattro) giornate andrà scontata nelle prossime partite di Coppa Italia, eventualmente anche nel corso della prossima stagione sportiva.

    per 0 giornate inflitte al giocatore Markus Erb per Erb al termine dell’ incontro, mentre gli arbitri si stavano dirigendo verso lo spogliatoio loro assegnato, si rivolgeva ad uno di essi, nella sua veste di dirigente della società meranese, pronunciando la seguente frase irriguardosa, dal contenuto intimidatorio: “ Complimenti ! Se domani ti trovi due albanesi sotto casa che ti aspettano, è colpa mia !”
    Ciò premesso, posto che l’ atteggiamento irriguardoso nei confronti dell’ Ufficiale di gara tenuto nell’ occasione dal tesserato Erb Markus, così come l’ indiscutibile contenuto intimidatorio della frase pronunciata all’ indirizzo dello stesso arbitro, appaiono certamente rilevanti sotto il profilo disciplinare, si osserva che nella quantificazione dell’ infliggenda sanzione si è tenuto conto, quale circostanza aggravante, del fatto che l’ illecito comportamento contestato sia stato commesso nell’ esercizio delle funzioni di dirigente societario, ovvero in un ruolo di vertice che impone particolare attenzione al rispetto dovuto a ciascun tesserato, a maggiore ragione se esso rivesta, come nel caso di specie, la carica di direttore di gara.
    Si osserva che l’ inflitta sanzione disciplinare dell’ inibizione da ogni attività sportiva, essendo per sua natura una sanzione “a tempo determinato”, ha effetto immediato e prescinde, a differenza della squalifica a giornate, dal tipo di competizione (campionato, Coppa Italia, amichevole) in cui è maturato l’ illecito comportamento disciplinarmente rilevante.

    per 0 giornate inflitte al giocatore Massimo Ansoldi per Ansoldi : emerge dal rapporto arbitrale che il predetto tesserato, allenatore della squadra di casa, al termine della gara si sia rivolto agli arbitri che si trovavano davanti allo spogliatoio loro assegnato, con le seguenti frasi: “Parlare con voi non serve a un cazzo ! Domani metteremo tutto su Facebook !”
    Ciò premesso, ritiene questo Giudice Sportivo di non ravvisare nella frase segnalata alcun contenuto ingiurioso o intimidatorio, ma piuttosto una critica all’ operato dei direttori di gara che, seppure molto marcata, è da ritenersi espressa con una terminologia priva di rilevanza disciplinare.

    Motivazione:
    Kevin Gruber : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 59.30 il predetto giocatore, a gioco fermo, durante un alterco, caricava ripetutamente con il bastone un giocatoee avversario avversario.
    Veniva così punito in base alla regola n. 127, ii del Regolamento Ufficiale di Gioco, con penalità maggiore più automaticamente penalità di cattiva condotta.
    Ciò premesso, la circostanza che il fallo di bastone, già di per sé grave, sia stato reiterato e commesso a gioco fermo, obbliga questo Giudice Sportivo a comminare una sanzione disciplinare superiore al minimo edittale di tre giornate previsto dalla norma applicabile.
    Si precisa che la comminata squalifica di 4 (quattro) giornate andrà scontata nelle prossime partite di Coppa Italia, eventualmente anche nel corso della prossima stagione sportiva.

    Markus Erb al termine dell’ incontro, mentre gli arbitri si stavano dirigendo verso lo spogliatoio loro assegnato, si rivolgeva ad uno di essi, nella sua veste di dirigente della società meranese, pronunciando la seguente frase irriguardosa, dal contenuto intimidatorio: “ Complimenti ! Se domani ti trovi due albanesi sotto casa che ti aspettano, è colpa mia !”
    Ciò premesso, posto che l’ atteggiamento irriguardoso nei confronti dell’ Ufficiale di gara tenuto nell’ occasione dal tesserato Erb Markus, così come l’ indiscutibile contenuto intimidatorio della frase pronunciata all’ indirizzo dello stesso arbitro, appaiono certamente rilevanti sotto il profilo disciplinare, si osserva che nella quantificazione dell’ infliggenda sanzione si è tenuto conto, quale circostanza aggravante, del fatto che l’ illecito comportamento contestato sia stato commesso nell’ esercizio delle funzioni di dirigente societario, ovvero in un ruolo di vertice che impone particolare attenzione al rispetto dovuto a ciascun tesserato, a maggiore ragione se esso rivesta, come nel caso di specie, la carica di direttore di gara.
    Si osserva che l’ inflitta sanzione disciplinare dell’ inibizione da ogni attività sportiva, essendo per sua natura una sanzione “a tempo determinato”, ha effetto immediato e prescinde, a differenza della squalifica a giornate, dal tipo di competizione (campionato, Coppa Italia, amichevole) in cui è maturato l’ illecito comportamento disciplinarmente rilevante.

    Massimo Ansoldi : emerge dal rapporto arbitrale che il predetto tesserato, allenatore della squadra di casa, al termine della gara si sia rivolto agli arbitri che si trovavano davanti allo spogliatoio loro assegnato, con le seguenti frasi: “Parlare con voi non serve a un cazzo ! Domani metteremo tutto su Facebook !”
    Ciò premesso, ritiene questo Giudice Sportivo di non ravvisare nella frase segnalata alcun contenuto ingiurioso o intimidatorio, ma piuttosto una critica all’ operato dei direttori di gara che, seppure molto marcata, è da ritenersi espressa con una terminologia priva di rilevanza disciplinare.



    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra HC Merano Pircher.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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