Decisione n.GSP17216
Data: 2018-03-07
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 04/03/2018 relativo all'incontro (10796) di Under 15 Lombardia-Piemonte-Aosta Under 15 - Coppa 3 Regioni disputatosi a Chiavenna (SO) il 04/03/2018 tra HC Chiavenna U15 (093) e Pinerolo Sporting U15 (540).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore
Chase Alexander Fraser per Fraser al termine dell’incontro, mentre si stava svolgendo il rituale saluto di fine partita, l’ ad= detto alla panchina delle penalità della squadra di casa, che non risulta tesserato, aprendo lo sportello della pan= ca, chiamava in modo provocatorio il predetto giocatore. Quest’ ultimo, avvicinatosi, avviava un alterco con il se= gnalato soggetto, che culminava con uno scambio di pugni, interrotto soltanto grazie all’intervento degli ufficiali di gara.
Ciò premesso, la fattispecie segnalata assume rilevanza disciplinare soltanto nei confronti del predetto giocatore, non essendo assoggettabile alla giustizia sportiva la persona addetta alla panca, in quanto – come detto – non tesserata per la F.I.S.G.
Per quanto riguarda quindi le conseguenze disciplinari a carico del giocatore della squadra ospite, considerato che la sanzione minima prevista dalla norma applicabile è quella della squalifica per 3 (tre) giornate, ma ritenuta concedibile la circostanza attenuante della provocazione, nonché quella dell’ assenza di precedenti specifici con= testabili, operata la conseguente diminuzione di pena nei limiti consentiti, si ritiene equo infliggere la sanzione fi= nale della squalifica per 1 (una) giornata di campionato.
Motivazione:
Chase Alexander Fraser al termine dell’incontro, mentre si stava svolgendo il rituale saluto di fine partita, l’ ad= detto alla panchina delle penalità della squadra di casa, che non risulta tesserato, aprendo lo sportello della pan= ca, chiamava in modo provocatorio il predetto giocatore. Quest’ ultimo, avvicinatosi, avviava un alterco con il se= gnalato soggetto, che culminava con uno scambio di pugni, interrotto soltanto grazie all’intervento degli ufficiali di gara.
Ciò premesso, la fattispecie segnalata assume rilevanza disciplinare soltanto nei confronti del predetto giocatore, non essendo assoggettabile alla giustizia sportiva la persona addetta alla panca, in quanto – come detto – non tesserata per la F.I.S.G.
Per quanto riguarda quindi le conseguenze disciplinari a carico del giocatore della squadra ospite, considerato che la sanzione minima prevista dalla norma applicabile è quella della squalifica per 3 (tre) giornate, ma ritenuta concedibile la circostanza attenuante della provocazione, nonché quella dell’ assenza di precedenti specifici con= testabili, operata la conseguente diminuzione di pena nei limiti consentiti, si ritiene equo infliggere la sanzione fi= nale della squalifica per 1 (una) giornata di campionato.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra Storm Pinerolo U15.
Il Giudice Sportivo
Franco
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