Under 17
Anno Sportivo 2017-2018

Ritorno - Sill - Bolzano (BZ)

11094
06/03/2018
18:00
8 - 3
Ora d'inizio: 18:00
Ora di fine: 20:05
Team T1T2T3OTSO Finale
Foxes J. Academy Bolzano U17 03500 8
HC Aosta Gladiators U17 02100 3
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP17223

    Data: 2018-03-09

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 06/03/2018 relativo all'incontro (11094) di Campionato Nazionale Maschile Under 17 disputatosi a Sill (BZ) il 06/03/2018 tra Foxes J. Academy Bolzano U17 (718) e HC Aosta Gladiators U17 (612).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 0 giornate inflitte al giocatore Roberto Biccu per Biccu : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 44,00 il predetto giocatore, trovandosi nella zona di difesa, lontano dall’ azione di gioco che si stava sviluppando a centrocampo, colpiva un giocatore avversario con il bastone impugnato a due mani all’ altezza del collo, vicino all’ orecchio.Il giocatore colpito rimaneva disteso sul ghiaccio e dopo l’ intervento dei sanitari e le cure del caso riprendeva il gioco.
    L’ arbitro fa presente come il fallo punito sia apparso di cattivo esempio per gli altri atleti presenti sul campo, so= prattutto in considerazione della giovane età dei contendenti.
    Il Biccu Roberto veniva punito con una penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva con= dotta, ai sensi della regola 127 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, la condotta punita dal direttore di gara appare particolarmente grave sia per la violenza della ca= rica, che per il fatto che essa sia stata perpetrata con il bastone e per di più all’ altezza della testa, organo vitale. Tale ultima circostanza evidenzia poi anche una chiara intenzione lesiva da parte del Biccu Roberto e poco im= porta, ai fini disciplinari, che l’ avversario colpito non abbia (fortunatamente) riportato lesioni apparenti.
    Ritenuto, infine, che il fallo sia stato commesso per futili motivi, in quanto avulso dal contesto del gioco ed abbia messo concretamente in pericolo l’altrui incolumità ed altresì considerato che detto fallo evidenzi una chiara pro= pensione alla violenza più gratuita, assolutamente inaccettabile, soprattutto in rapporto alla giovane età dell’ a= tleta, ritiene questo Giudice Sportivo di dover punire severamente l’illecito comportamento segnalato, infliggen= do la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività agonistica e sportiva per la durata di 30 (trenta) giorni.
    Motivazione:
    Roberto Biccu : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 44,00 il predetto giocatore, trovandosi nella zona di difesa, lontano dall’ azione di gioco che si stava sviluppando a centrocampo, colpiva un giocatore avversario con il bastone impugnato a due mani all’ altezza del collo, vicino all’ orecchio.Il giocatore colpito rimaneva disteso sul ghiaccio e dopo l’ intervento dei sanitari e le cure del caso riprendeva il gioco.
    L’ arbitro fa presente come il fallo punito sia apparso di cattivo esempio per gli altri atleti presenti sul campo, so= prattutto in considerazione della giovane età dei contendenti.
    Il Biccu Roberto veniva punito con una penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva con= dotta, ai sensi della regola 127 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, la condotta punita dal direttore di gara appare particolarmente grave sia per la violenza della ca= rica, che per il fatto che essa sia stata perpetrata con il bastone e per di più all’ altezza della testa, organo vitale. Tale ultima circostanza evidenzia poi anche una chiara intenzione lesiva da parte del Biccu Roberto e poco im= porta, ai fini disciplinari, che l’ avversario colpito non abbia (fortunatamente) riportato lesioni apparenti.
    Ritenuto, infine, che il fallo sia stato commesso per futili motivi, in quanto avulso dal contesto del gioco ed abbia messo concretamente in pericolo l’altrui incolumità ed altresì considerato che detto fallo evidenzi una chiara pro= pensione alla violenza più gratuita, assolutamente inaccettabile, soprattutto in rapporto alla giovane età dell’ a= tleta, ritiene questo Giudice Sportivo di dover punire severamente l’illecito comportamento segnalato, infliggen= do la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività agonistica e sportiva per la durata di 30 (trenta) giorni.


    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra HC Aosta Gladiators U17.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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