IHL Division I
Anno Sportivo 2017-2018

2° Turno - Spirito Reale Arena - Cotta Morandini - Torre Pellice (TO)

11185
31/03/2018
20:30
1 - 3
Ora d'inizio: 20:35
Ora di fine: 23:05
Team T1T2T3OTSO Finale
HC ValpEagle 10000 1
HC Falcons Brixen Bressanone 01200 3
  • Arbitri



  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP17235

    Data: 2018-04-07

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 01/04/2018 relativo all'incontro (11185) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Cotta Morandini (TO) il 31/03/2018 tra HC ValpEagle (758) e HC Falcons Brixen Bressanone (189).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 0 giornate inflitte al giocatore Massimo Sainato per Sainato : dal rapporto arbitrale e successivo supplemento richiesto da questo Giudice Sportivo, emer= ge che al termine dell’incontro, durante il rituale del saluto, il tesserato Massimo Sainato, dirigente dell’H.C. Val= peagle e addetto, per l’occasione, alla panca delle penalità, entrava sulla pista ghiacciata, senza autorizzazione, filmando la scena con il telefono cellulare ed urlando la seguente frase: “ecco l’uomo che ha deciso la partita”. Inoltre, indossando calzature non adatte al terreno scivoloso, metteva in pericolo la sua stessa incolumità, nonché quella dei giocatori e degli Ufficiali di gara, potendo in qualsiasi momento scivolare o fare cadere chiunque si fosse trovato nei suoi paraggi.
    Ciò premesso, posto che la necessità della previa autorizzazione dell’ arbitro ad abbandonare la panca dei gio= catori o delle penalità da parte di addetti alle società che non rivestano il ruolo di giocatori, viene a cessare al termine di ciascun tempo di gioco e, ovviamente, alla fine della contesa, va comunque censurato il comporta= mento del segnalato dirigente, in relazione all’ atteggiamento irriguardoso assunto nei confronti dei direttori di gara ed anche dei giocatori, in quel frangente impegnati nel rituale del saluto di fine gara.
    Non avendo peraltro il Sainato Massimo pronunciato epiteti di carattere ingiurioso ed in assenza di precedenti specifici a suo carico, ritiene questo Giudice Sportivo, previa concessione della circostanza attenuante generica ex art.52, n.2 del Regolamento di Giustizia ed applicata la relativa diminuzione di pena, di contenere la commi= nanda sanzione disciplinare nella diffida, con invito al predetto tesserato ad astenersi in futuro dal commettere simili infrazioni e contestuale avvertimento che in caso di reiterazione dell’ illecito testè sanzionato saranno adottati provvedimenti disciplinari più severi.
    Motivazione:
    Massimo Sainato : dal rapporto arbitrale e successivo supplemento richiesto da questo Giudice Sportivo, emer= ge che al termine dell’incontro, durante il rituale del saluto, il tesserato Massimo Sainato, dirigente dell’H.C. Val= peagle e addetto, per l’occasione, alla panca delle penalità, entrava sulla pista ghiacciata, senza autorizzazione, filmando la scena con il telefono cellulare ed urlando la seguente frase: “ecco l’uomo che ha deciso la partita”. Inoltre, indossando calzature non adatte al terreno scivoloso, metteva in pericolo la sua stessa incolumità, nonché quella dei giocatori e degli Ufficiali di gara, potendo in qualsiasi momento scivolare o fare cadere chiunque si fosse trovato nei suoi paraggi.
    Ciò premesso, posto che la necessità della previa autorizzazione dell’ arbitro ad abbandonare la panca dei gio= catori o delle penalità da parte di addetti alle società che non rivestano il ruolo di giocatori, viene a cessare al termine di ciascun tempo di gioco e, ovviamente, alla fine della contesa, va comunque censurato il comporta= mento del segnalato dirigente, in relazione all’ atteggiamento irriguardoso assunto nei confronti dei direttori di gara ed anche dei giocatori, in quel frangente impegnati nel rituale del saluto di fine gara.
    Non avendo peraltro il Sainato Massimo pronunciato epiteti di carattere ingiurioso ed in assenza di precedenti specifici a suo carico, ritiene questo Giudice Sportivo, previa concessione della circostanza attenuante generica ex art.52, n.2 del Regolamento di Giustizia ed applicata la relativa diminuzione di pena, di contenere la commi= nanda sanzione disciplinare nella diffida, con invito al predetto tesserato ad astenersi in futuro dal commettere simili infrazioni e contestuale avvertimento che in caso di reiterazione dell’ illecito testè sanzionato saranno adottati provvedimenti disciplinari più severi.


    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra HC ValpEagle.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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