Decisione n.GSP18113
Data: 2018-12-30
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 28/12/2018 relativo all'incontro (11454) di Campionato Nazionale Maschile Italian HL disputatosi a Pergine (TN) il 27/12/2018 tra Hockey Pergine Sapiens (162) e HC Merano Pircher (522).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore
Marek Vankus per Vankus : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 21,20, dopo che gli era stata inflitta una penalità minore, il predetto giocatore si rivolgeva al direttore di gara in modo irriguardoso, bestem= miando ad alta voce e pronunciando le seguenti parole: “Non capisci un cazzo, vaff….”. Veniva così punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti), ai sensi della regola 168, iii, n,2 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, appare evidente che la protesta inscenata dal giocatore abbia oltrepassato ampiamente i limiti della semplice critica all’ operato del direttore di gara, essendo sfociata in parole irriguardose nei confronti dello stesso arbitro, nonché in blasfemie pronunciate ad alta voce. Per tale motivo, in applicazione dell’ art. 9.1 del Codice delle Penalità, si commina la sanzione della squalifica per 1 (una) giornata.
per 0 giornate inflitte al giocatore
Stefan Kobler per Kobler : sempre al minuto 21,20, nel corso della medesima interruzione di gioco, il predetto giocatore si toglieva i guanti in senso di sfida, senza peraltro che tale gesto innescasse una rissa sul campo di gara. Veniva così punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) per comportamento antisportivo, ai sensi della regola 141, iii del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Motivazione:
Marek Vankus : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 21,20, dopo che gli era stata inflitta una penalità minore, il predetto giocatore si rivolgeva al direttore di gara in modo irriguardoso, bestem= miando ad alta voce e pronunciando le seguenti parole: “Non capisci un cazzo, vaff….”. Veniva così punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti), ai sensi della regola 168, iii, n,2 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Ciò premesso, appare evidente che la protesta inscenata dal giocatore abbia oltrepassato ampiamente i limiti della semplice critica all’ operato del direttore di gara, essendo sfociata in parole irriguardose nei confronti dello stesso arbitro, nonché in blasfemie pronunciate ad alta voce. Per tale motivo, in applicazione dell’ art. 9.1 del Codice delle Penalità, si commina la sanzione della squalifica per 1 (una) giornata.
Stefan Kobler : sempre al minuto 21,20, nel corso della medesima interruzione di gioco, il predetto giocatore si toglieva i guanti in senso di sfida, senza peraltro che tale gesto innescasse una rissa sul campo di gara. Veniva così punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) per comportamento antisportivo, ai sensi della regola 141, iii del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Spese di procedura addebitate:
€ 200.00 () alla squadra Hockey Pergine Sapiens.
€ 200.00 () alla squadra HC Merano Pircher.
Il Giudice Sportivo
Franco
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