IHL Division I
Anno sportivo 2018-2019

4° Turno Ritorno - Sparkasse Arena Bolzano - Bolzano (BZ)

11488
24/11/2018
20:30
2 - 3
Ora d'inizio: 00:00
Ora di fine: 00:00
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Bolzano / Trento 01100 2
HC Cadore 12000 3
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP18078

    Data: 2018-11-28

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 25/11/2018 relativo all'incontro (11488) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Struttura Polifunzionale Palaonda (BZ) il 24/11/2018 tra HCB Foxes Academy (763) e HC Pieve di Cadore (029).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 4 giornate inflitte al giocatore Giacomo Longo per Longo : dal rapporto arbitrale e successivo supplemento di rapporto emerge che al minuto 44,31, durante un’ azione di gioco, dopo che un avversario era risucito a sottrargli il disco, il predetto tesserato reagiva colpendo lo stesso avversario con la punta della pala del bastone all’ altezza dell’ addome (fallo di spearing).
    Veniva così punito con una penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 161 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    L’ arbitro fa presente che il giocatore colpito, in conseguenza del fallo subito, veniva accompagnato fuori del campo di gara dal medico intervenuto per soccorrerlo e non riprendeva più il gioco.
    Ciò premesso, il fallo segnalato appare grave, non soltanto per le conseguenze lesive derivatene al giocatore colpito, ma anche per l’ assoluta antisportività del gesto, compiuto verosimilmente per la frustrazione provata nel vedersi sottrarre il disco, nel corso dell’ azione di gioco immediatamente precedente.
    Posto che già soltanto il “tentativo” di spearing comporta un minimo di due giornate di squalifica (art.24.1 Codice penalità), quando invece la condotta fallosa viene portata a compimento, mettendo in pericolo l ’incolumità del= l’avversario colpito o, come nel caso di specie, procurando una lesione che costringa l’ avversario ad abbando= nare definitivamente la contesa, la sanzione disciplinare non potrà essere inferiore a tre giornate di squalifica, come da codice delle penalità (art.24.2).
    A tale pena dev'essere però aggiunto un aumento pari ad un’ulteriore giornata di squalifica, a fronte della rileva= ta slealtà del gesto, tipica del cd. “fallo di reazione”, come realizzato dal Longo Giacomo.
    per 0 giornate inflitte al giocatore André Rolfini per Rolfini al minuto 59,10 il predetto giocatore, nel recarsi verso la panca assegnata ai giocatori puniti per scontare una penalità minore appena comminatagli dal direttore di gara, sbatteva ripetuta= mente il proprio bastone contro la balaustra in segno di protesta.
    Veniva pertanto punito con una penalità maggiore (10 minuti) di cattiva condotta ai sensi della regola 116/iii n.5 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Motivazione:
    Giacomo Longo : dal rapporto arbitrale e successivo supplemento di rapporto emerge che al minuto 44,31, durante un’ azione di gioco, dopo che un avversario era risucito a sottrargli il disco, il predetto tesserato reagiva colpendo lo stesso avversario con la punta della pala del bastone all’ altezza dell’ addome (fallo di spearing).
    Veniva così punito con una penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 161 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    L’ arbitro fa presente che il giocatore colpito, in conseguenza del fallo subito, veniva accompagnato fuori del campo di gara dal medico intervenuto per soccorrerlo e non riprendeva più il gioco.
    Ciò premesso, il fallo segnalato appare grave, non soltanto per le conseguenze lesive derivatene al giocatore colpito, ma anche per l’ assoluta antisportività del gesto, compiuto verosimilmente per la frustrazione provata nel vedersi sottrarre il disco, nel corso dell’ azione di gioco immediatamente precedente.
    Posto che già soltanto il “tentativo” di spearing comporta un minimo di due giornate di squalifica (art.24.1 Codice penalità), quando invece la condotta fallosa viene portata a compimento, mettendo in pericolo l ’incolumità del= l’avversario colpito o, come nel caso di specie, procurando una lesione che costringa l’ avversario ad abbando= nare definitivamente la contesa, la sanzione disciplinare non potrà essere inferiore a tre giornate di squalifica, come da codice delle penalità (art.24.2).
    A tale pena dev'essere però aggiunto un aumento pari ad un’ulteriore giornata di squalifica, a fronte della rileva= ta slealtà del gesto, tipica del cd. “fallo di reazione”, come realizzato dal Longo Giacomo.
    André Rolfini al minuto 59,10 il predetto giocatore, nel recarsi verso la panca assegnata ai giocatori puniti per scontare una penalità minore appena comminatagli dal direttore di gara, sbatteva ripetuta= mente il proprio bastone contro la balaustra in segno di protesta.
    Veniva pertanto punito con una penalità maggiore (10 minuti) di cattiva condotta ai sensi della regola 116/iii n.5 del Regolamento Ufficiale di Gioco.


    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra HC Bolzano / Trento.
    € 200.00 () alla squadra HC Cadore.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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