IHL Division I
Anno sportivo 2018-2019

3° Turno Ritorno 1 - Palaghiaccio di Aosta - Aosta (AO)

11535
10/11/2018
20:30
0 - 4
Ora d'inizio: 20:30
Ora di fine: 22:40
Team T1T2T3OTSO Finale
Ares Sport 00000 0
HC Chiavenna 12100 4
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP18060

    Data: 2018-11-13

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 11/11/2018 relativo all'incontro (11535) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Aosta (AO) il 10/11/2018 tra HC Aosta Gladiators (612) e HC Chiavenna (093).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 3 giornate inflitte al giocatore Davide Baraldi per Baraldi : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 55,20, dopo un' interruzione del gioco, il predetto giocatore dava avvio ad inutili e reiterate proteste. Invitato dal direttore di gara a desistere da tale comportamento, si rivolgeva allo stesso con le seguenti parole offensive: “sei un coglione”.
    Veniva così punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti), ai sensi della regola 116 del Regol. Ufficiale di Gioco.
    A questo punto, dopo che gli era stato intimato di recarsi nella panca delle penalità, pronunciava all’ indirizzo dell’ arbitro la seguente frase: “vaff…”.
    Gli venivano così inflitti ulteriori 10 minuti di penalità di cattiva condotta, sempre ai sensi della regola 116 del Regol. Ufficiale di Gioco, con conseguente automatica comminazione di una penalità di partita di cattiva condotta.
    Uscito dalla pista ghiacciata, anziché avviarsi verso il proprio spogliatoio, sostava nei pressi del campo, continuando a protestare e gesticolare per alcuni minuti e venendo quindi allontanato da alcune persone presenti.
    Ciò premesso, il comportamento del Baraldi Davide appare gravemente lesivo dell’onore e decoro del direttore di gara, essendo il linguaggio utilizzato per esternare la protesta offensivo e certamente idoneo a ledere la dignità dell’ arbitro presente. Ad aggravare ulteriormente la posizione del Baraldi Davide vi è la reiterazione delle ingiurie e delle proteste, proseguite infatti anche successivamente alla comminazione della prima penalità di cattiva condotta e addirittura dopo l’ uscita dal campo di gara per effetto della decretata espulsione.
    Ritiene, pertanto, questo Giudice Sportivo che la condotta illecita posta in essere dal giocatore debba comportare l’ inflizione della sanzione disciplinare della squalifica per 3 (tre) giornate, superiore al minimo edittale di due giornate previsto dalla norma di riferimento.
    Motivazione:
    Davide Baraldi : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 55,20, dopo un' interruzione del gioco, il predetto giocatore dava avvio ad inutili e reiterate proteste. Invitato dal direttore di gara a desistere da tale comportamento, si rivolgeva allo stesso con le seguenti parole offensive: “sei un coglione”.
    Veniva così punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti), ai sensi della regola 116 del Regol. Ufficiale di Gioco.
    A questo punto, dopo che gli era stato intimato di recarsi nella panca delle penalità, pronunciava all’ indirizzo dell’ arbitro la seguente frase: “vaff…”.
    Gli venivano così inflitti ulteriori 10 minuti di penalità di cattiva condotta, sempre ai sensi della regola 116 del Regol. Ufficiale di Gioco, con conseguente automatica comminazione di una penalità di partita di cattiva condotta.
    Uscito dalla pista ghiacciata, anziché avviarsi verso il proprio spogliatoio, sostava nei pressi del campo, continuando a protestare e gesticolare per alcuni minuti e venendo quindi allontanato da alcune persone presenti.
    Ciò premesso, il comportamento del Baraldi Davide appare gravemente lesivo dell’onore e decoro del direttore di gara, essendo il linguaggio utilizzato per esternare la protesta offensivo e certamente idoneo a ledere la dignità dell’ arbitro presente. Ad aggravare ulteriormente la posizione del Baraldi Davide vi è la reiterazione delle ingiurie e delle proteste, proseguite infatti anche successivamente alla comminazione della prima penalità di cattiva condotta e addirittura dopo l’ uscita dal campo di gara per effetto della decretata espulsione.
    Ritiene, pertanto, questo Giudice Sportivo che la condotta illecita posta in essere dal giocatore debba comportare l’ inflizione della sanzione disciplinare della squalifica per 3 (tre) giornate, superiore al minimo edittale di due giornate previsto dalla norma di riferimento.


    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra Ares Sport.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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