Under 19
Anno sportivo 2018-2019

2° Turno - Hodegart - Asiago - Asiago (VI)

11573
16/09/2018
12:20
0 - 3
Ora d'inizio: 12:27
Ora di fine: 14:35
Team T1T2T3OTSO Finale
Asiago Junior 1935 U19 00000 0
HC Valpellice Bulldogs U19 10200 3
  • Arbitri



  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP18002

    Data: 2018-09-19

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 17/09/2018 relativo all'incontro (11573) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Odegar - Asiago (VI) il 16/09/2018 tra Asiago Junior 1935 U19 (706) e HC Valpellice Bulldogs U19 (637).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 1 giornate inflitte al giocatore Edoardo Lievore per Lievore : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 22.27 il predetto giocatore caricava in balaustra un giocatore avversario, facendolo impattare violentemente contro la balaustra.
    Veniva così punito con una penalità minore più penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti’) ai sensi della regola 119 del Regol. Uff. di Gioco.
    L’' arbitro fa presente che il giocatore colpito riprendeva regolarmente il gioco.
    Ciò premesso, l'’ assenza di conseguenze lesive, nonché la comminazione, da parte del direttore di gara, di una penalità sostanzialmente lieve, applicabile quando il fallo – come in questo caso - sia stato valutato come non idoneo a mettere in pericolo l' ’incolumità fisica del giocatore ’avversario, consente a questo Giudice Sportivo  di concedere la circostanza attenuante generica di cui all’art. 52, n.2 del Regol. di Giustizia e conseguentemente di infliggere una sola giornata di squalifica.
    Motivazione:
    Edoardo Lievore : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 22.27 il predetto giocatore caricava in balaustra un giocatore avversario, facendolo impattare violentemente contro la balaustra.
    Veniva così punito con una penalità minore più penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti’) ai sensi della regola 119 del Regol. Uff. di Gioco.
    L’' arbitro fa presente che il giocatore colpito riprendeva regolarmente il gioco.
    Ciò premesso, l'’ assenza di conseguenze lesive, nonché la comminazione, da parte del direttore di gara, di una penalità sostanzialmente lieve, applicabile quando il fallo – come in questo caso - sia stato valutato come non idoneo a mettere in pericolo l' ’incolumità fisica del giocatore ’avversario, consente a questo Giudice Sportivo  di concedere la circostanza attenuante generica di cui all’art. 52, n.2 del Regol. di Giustizia e conseguentemente di infliggere una sola giornata di squalifica.


    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Asiago Junior 1935 U19.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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