Under 19
Anno sportivo 2018-2019

6° Turno - Stadio Appiano - Appiano sulla strada del vino (BZ)

11603
14/10/2018
16:30
5 - 6
Ora d'inizio: 16:30
Ora di fine: 18:50
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Eppan Appiano U19 10400 5
Juniorteams U19 02301 6
  • Arbitri



  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP18032

    Data: 2018-10-17

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 15/10/2018 relativo all'incontro (11603) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Stadio Appiano (BZ) il 14/10/2018 tra HC Eppan Appiano U19 (150) e JT Egna/Ora U19 (033).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 1 giornate inflitte al giocatore Moritz Kaufmann per Kaufmann : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 18,54 il predetto giocatore caricava con eccessi= va durezza un giocatore avversario contro la balaustra.
    Veniva così punito con una penalità minore più automaticamente penalità di cattiva condotta, ai sensi della regola 119 i del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    L’ arbitro fa presente che il giocatore che ha subito il fallo riprendeva regolarmente il gioco.
    Ciò premesso, la comminazione, da parte del direttore di gara, di una penalità sostanzialmente lieve, applicabile quando il fallo – come in questo caso - sia stato ritenuto non idoneo a mettere in pericolo l’ incolumità fisica dell’ avversario, consente a questo Giudice Sportivo di concedere la circostanza attenuante generica di cui all’ art. 52, n.2 del Regol. di Giustizia e conseguentemente di infliggere una sola giornata di squalifica.
    Motivazione:
    Moritz Kaufmann : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 18,54 il predetto giocatore caricava con eccessi= va durezza un giocatore avversario contro la balaustra.
    Veniva così punito con una penalità minore più automaticamente penalità di cattiva condotta, ai sensi della regola 119 i del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    L’ arbitro fa presente che il giocatore che ha subito il fallo riprendeva regolarmente il gioco.
    Ciò premesso, la comminazione, da parte del direttore di gara, di una penalità sostanzialmente lieve, applicabile quando il fallo – come in questo caso - sia stato ritenuto non idoneo a mettere in pericolo l’ incolumità fisica dell’ avversario, consente a questo Giudice Sportivo di concedere la circostanza attenuante generica di cui all’ art. 52, n.2 del Regol. di Giustizia e conseguentemente di infliggere una sola giornata di squalifica.


    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Juniorteams U19.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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