Under 19
Anno sportivo 2018-2019

7° Turno - Würth Arena - Egna (BZ)

11608
19/10/2018
19:15
4 - 1
Ora d'inizio: 19:20
Ora di fine: 21:28
Team T1T2T3OTSO Finale
Juniorteams U19 11200 4
HC Pustertal Junior U19 10000 1
  • Arbitri



  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP18036

    Data: 2018-10-20

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 19/10/2018 relativo all'incontro (11608) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Würth Arena (BZ) il 19/10/2018 tra JT Egna/Ora U19 (033) e HC Pustertal Junior U19 (620).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 1 giornate inflitte al giocatore Gabriel Galassiti per Galassiti : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 39,02, durante un’ azione di gioco, il predetto giocatore caricava un giocatore avversario alla balaustra.
    Veniva così punito con una penalità minore più automaticamente penalità di cattiva condotta, ai sensi della regola 119 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    L’ arbitro fa presente che il giocatore che ha subito il fallo non riportava conseguenze lesive e riprendeva rego= larmente il gioco.
    Ciò premesso, la comminazione, da parte del direttore di gara, di una penalità sostanzialmente lieve, applicabile quando il fallo – come in questo caso - sia stato ritenuto non idoneo a mettere in pericolo l’ incolumità fisica dell’ avversario, consente a questo Giudice Sportivo di concedere la circostanza attenuante generica di cui all’ art. 52, n.2 del Regol. di Giustizia e conseguentemente di infliggere una sola giornata di squalifica.
    Motivazione:
    Gabriel Galassiti : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 39,02, durante un’ azione di gioco, il predetto giocatore caricava un giocatore avversario alla balaustra.
    Veniva così punito con una penalità minore più automaticamente penalità di cattiva condotta, ai sensi della regola 119 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    L’ arbitro fa presente che il giocatore che ha subito il fallo non riportava conseguenze lesive e riprendeva rego= larmente il gioco.
    Ciò premesso, la comminazione, da parte del direttore di gara, di una penalità sostanzialmente lieve, applicabile quando il fallo – come in questo caso - sia stato ritenuto non idoneo a mettere in pericolo l’ incolumità fisica dell’ avversario, consente a questo Giudice Sportivo di concedere la circostanza attenuante generica di cui all’ art. 52, n.2 del Regol. di Giustizia e conseguentemente di infliggere una sola giornata di squalifica.


    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Juniorteams U19.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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