Under 19
Anno sportivo 2018-2019

9° Turno - Stadio del Ghiaccio di Cavalese - Cavalese (TN)

11625
28/10/2018
16:00
0 - 5
Ora d'inizio: 16:01
Ora di fine: 18:08
Team T1T2T3OTSO Finale
Valdifiemme JTH U19 000 0
HC Valpellice Bulldogs U19 000 5
  • Arbitri



  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP18048

    Data: 2018-10-30

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 28/10/2018 relativo all'incontro (11625) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Cavalese (TN) il 28/10/2018 tra Valdifiemme JTH U19 (418) e HC Valpellice Bulldogs U19 (637).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 3 giornate inflitte al giocatore Mattia Weber per Weber : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 47,37, durante un’ interruzione di gioco decretata a seguito della segnatura di un gol, il predetto giocatore, avvicinatosi in velocità al capo arbitro che si trovava al centro del campo per la ripresa dell’ incontro, mimava, con il bastone impugnato a due mani, il gesto della bastonata indirizzata al capo arbitro all’ altezza del busto.
    Il predetto gesto, di cui il direttore di gara non si avvedeva perchè girato di spalle rispetto all’ accorrente Weber Mattia, veniva invece chiaramente visto da un linesman, che provvedeva immediatamente ad informare il referee dell’ accaduto.
    Il Weber Mattia veniva così punito con una penalità di partita, ai sensi della regola 116 del Regol. Uff. di gioco.
    Ciò premesso, va preliminarmente escluso che nel comportamento del Weber Mattia sia configurabile l’ ipotesi del tentativo di ferimento nei confronti dell’ Ufficiale di gara, stante l’ assenza di una reale volontà di portare a compimento il gesto violento, interrotto infatti spontaneamente nella sua fase esecutiva e perciò stesso configurabile come atto meramente dimostrativo.
    Detto comportamento va dunque più correttamente inquadrato nella fattispecie meno grave della protesta, verosimilmente avverso una decisione arbitrale non condivisa poco prima assunta dal direttore di gara, manifestata però con modalità fortemente censurabili, perché dirette ad evidenziare il possibile uso della violenza fisica al fine di contrastare il legittimo operato del referee.
    Inoltre il gesto appare caratterizzato da particolare slealtà nei confronti dell’arbitro, in quanto compiuto mentre lo stesso era girato di spalle e quindi impossibilitato anche soltanto a percepire la protesta e/o le eventuali intenzioni bellicose del giocatore.
    Bene ha fatto, pertanto, il direttore di gara ad infliggere al Weber Mattia la penalità massima prevista dal Regolamento Ufficiale di gioco, cui deve corrispondere, sul piano disciplinare, la comminazione di altrettanto adeguata sanzione, indicata da questo Giudice Sportivo nella squalifica per 3 (tre) giornate di campionato.

    Motivazione:
    Mattia Weber : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 47,37, durante un’ interruzione di gioco decretata a seguito della segnatura di un gol, il predetto giocatore, avvicinatosi in velocità al capo arbitro che si trovava al centro del campo per la ripresa dell’ incontro, mimava, con il bastone impugnato a due mani, il gesto della bastonata indirizzata al capo arbitro all’ altezza del busto.
    Il predetto gesto, di cui il direttore di gara non si avvedeva perchè girato di spalle rispetto all’ accorrente Weber Mattia, veniva invece chiaramente visto da un linesman, che provvedeva immediatamente ad informare il referee dell’ accaduto.
    Il Weber Mattia veniva così punito con una penalità di partita, ai sensi della regola 116 del Regol. Uff. di gioco.
    Ciò premesso, va preliminarmente escluso che nel comportamento del Weber Mattia sia configurabile l’ ipotesi del tentativo di ferimento nei confronti dell’ Ufficiale di gara, stante l’ assenza di una reale volontà di portare a compimento il gesto violento, interrotto infatti spontaneamente nella sua fase esecutiva e perciò stesso configurabile come atto meramente dimostrativo.
    Detto comportamento va dunque più correttamente inquadrato nella fattispecie meno grave della protesta, verosimilmente avverso una decisione arbitrale non condivisa poco prima assunta dal direttore di gara, manifestata però con modalità fortemente censurabili, perché dirette ad evidenziare il possibile uso della violenza fisica al fine di contrastare il legittimo operato del referee.
    Inoltre il gesto appare caratterizzato da particolare slealtà nei confronti dell’arbitro, in quanto compiuto mentre lo stesso era girato di spalle e quindi impossibilitato anche soltanto a percepire la protesta e/o le eventuali intenzioni bellicose del giocatore.
    Bene ha fatto, pertanto, il direttore di gara ad infliggere al Weber Mattia la penalità massima prevista dal Regolamento Ufficiale di gioco, cui deve corrispondere, sul piano disciplinare, la comminazione di altrettanto adeguata sanzione, indicata da questo Giudice Sportivo nella squalifica per 3 (tre) giornate di campionato.



    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Valdifiemme JTH U19.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
    [STAMPA PROVVEDIMENTO IN FORMATO PDF]

    Decisione n.GSP18063

    Data: 2018-11-14

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Segnalazione del Procuratore Federale dd. 05/11/2018 sulla base di comunicazione della Segreteria Generale della Fisg e settore hockey, datata 29/10/2018, che evidenziava un errato utilizzo (in posizione irregolare) dell' atleta Defant Gianluca (tesserato Fisg nato nel 1999), tesserato nella stagione in corso per la società HC Pinè (nonchè dalla società Valdifiemme Hockey Club) utilizzato dalla società Valdifiemme Hockey Club nella gara del 28.10.2018 contro l' HC Valpellice Bulldogs nel campionato Junior League Under 19 irregolarmente in violazione delle NOFA Giovanili 2018/2019.
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    Motivazione:
    Mattia Weber : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 47,37, durante un’ interruzione di gioco decretata a seguito della segnatura di un gol, il predetto giocatore, avvicinatosi in velocità al capo arbitro che si trovava al centro del campo per la ripresa dell’ incontro, mimava, con il bastone impugnato a due mani, il gesto della bastonata indirizzata al capo arbitro all’ altezza del busto.
    Il predetto gesto, di cui il direttore di gara non si avvedeva perchè girato di spalle rispetto all’ accorrente Weber Mattia, veniva invece chiaramente visto da un linesman, che provvedeva immediatamente ad informare il referee dell’ accaduto.
    Il Weber Mattia veniva così punito con una penalità di partita, ai sensi della regola 116 del Regol. Uff. di gioco.
    Ciò premesso, va preliminarmente escluso che nel comportamento del Weber Mattia sia configurabile l’ ipotesi del tentativo di ferimento nei confronti dell’ Ufficiale di gara, stante l’ assenza di una reale volontà di portare a compimento il gesto violento, interrotto infatti spontaneamente nella sua fase esecutiva e perciò stesso configurabile come atto meramente dimostrativo.
    Detto comportamento va dunque più correttamente inquadrato nella fattispecie meno grave della protesta, verosimilmente avverso una decisione arbitrale non condivisa poco prima assunta dal direttore di gara, manifestata però con modalità fortemente censurabili, perché dirette ad evidenziare il possibile uso della violenza fisica al fine di contrastare il legittimo operato del referee.
    Inoltre il gesto appare caratterizzato da particolare slealtà nei confronti dell’arbitro, in quanto compiuto mentre lo stesso era girato di spalle e quindi impossibilitato anche soltanto a percepire la protesta e/o le eventuali intenzioni bellicose del giocatore.
    Bene ha fatto, pertanto, il direttore di gara ad infliggere al Weber Mattia la penalità massima prevista dal Regolamento Ufficiale di gioco, cui deve corrispondere, sul piano disciplinare, la comminazione di altrettanto adeguata sanzione, indicata da questo Giudice Sportivo nella squalifica per 3 (tre) giornate di campionato.



    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Valdifiemme JTH U19.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
    [STAMPA PROVVEDIMENTO IN FORMATO PDF]