Under 17
Anno sportivo 2018-2019

2° Turno - Raiffeisen Arena Caldaro - Caldaro sulla strada del vino (BZ)

11691
22/09/2018
17:00
2 - 0
Ora d'inizio: 17:05
Ora di fine: 19:05
Team T1T2T3OTSO Finale
SV Kaltern Caldaro U17 11000 2
HC Pieve di Cadore U17 00000 0
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP18010

    Data: 2018-09-26

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 23/09/2018 relativo all'incontro (11691) di Campionato Nazionale Maschile Under 17 disputatosi a Caldaro (BZ) il 22/09/2018 tra SV Kaltern Caldaro U17 (042) e Pieve / Cortina U17 (029).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 1 giornate inflitte al giocatore Riccardo Bortolotti per Bortolotti al minuto 31,33, veniva punito con una penalità minore più penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) per avere caricato da tergo un giocatore avversario in prossimità della balaustra (regola 123 del Regol. Uff. di Gioco).
    L’ arbitro fa presente che il giocatore colpito rimaneva leggermente ferito ad un braccio, ma precisa altresì che tali conseguenze lesive non erano attribuibili alla condotta fallosa subita, ma allo scontro involontario con un terzo giocatore sopraggiunto nei pressi, successivamente all’ episodio falloso.
    Il giocatore ferito veniva quindi soccorso e trasportato, per le necessarie cure, all’ ospedale, dove gli veniva riscontrato un taglio di ridotta entità.
    Ciò premesso, attesa l’ assenza di responsabilità del Bortolotti Riccardo per le conseguenze lesive patite dal giocatore avversario, già desumibile dalla lieve sanzione inflittagli dal direttore di gara sul campo, ritiene questo Giudice Sportivo di contenere la sanzione disciplinare in 1 (una) giornata di squalifica.
    Motivazione:
    Riccardo Bortolotti al minuto 31,33, veniva punito con una penalità minore più penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) per avere caricato da tergo un giocatore avversario in prossimità della balaustra (regola 123 del Regol. Uff. di Gioco).
    L’ arbitro fa presente che il giocatore colpito rimaneva leggermente ferito ad un braccio, ma precisa altresì che tali conseguenze lesive non erano attribuibili alla condotta fallosa subita, ma allo scontro involontario con un terzo giocatore sopraggiunto nei pressi, successivamente all’ episodio falloso.
    Il giocatore ferito veniva quindi soccorso e trasportato, per le necessarie cure, all’ ospedale, dove gli veniva riscontrato un taglio di ridotta entità.
    Ciò premesso, attesa l’ assenza di responsabilità del Bortolotti Riccardo per le conseguenze lesive patite dal giocatore avversario, già desumibile dalla lieve sanzione inflittagli dal direttore di gara sul campo, ritiene questo Giudice Sportivo di contenere la sanzione disciplinare in 1 (una) giornata di squalifica.


    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra SV Kaltern Caldaro U17.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
    [STAMPA PROVVEDIMENTO IN FORMATO PDF]