Under 17
Anno sportivo 2018-2019

5° Turno - Palaghiaccio di Aosta - Aosta (AO)

11699
13/10/2018
18:30
5 - 1
Ora d'inizio: 18:30
Ora di fine: 20:50
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Aosta Gladiators U17 11300 5
HC Merano Junior U17 00100 1
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP18029

    Data: 2018-10-15

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 14/10/2018 relativo all'incontro (11699) di Campionato Nazionale Maschile Under 17 disputatosi a Aosta (AO) il 13/10/2018 tra HC Aosta Gladiators U17 (612) e HC Merano Junior U17 (522).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 2 giornate inflitte al giocatore Kevin Paillex per Paillex : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 51,51, dopo la segnatura di un gol da parte della squadra di casa e quindi a gioco fermo, dava luogo ad una rissa con un giocatore avversario (Garber Felix), con ripetuti e violenti scambi di pugni, avvenuti senza che i due indossassero né guanti, né casco. L’ alterco prose= guiva nonostante l’ingiunzione da parte del direttore di gara di desistere.
    Ciò premesso, si osserva che la comminazione da parte del direttore di gara della penalità più severa tra quelle decretabili ai sensi dell’ art.141 del Regolamento Uff. di gioco, è indice indiscutibile della gravità dell’ episodio sanzionato. Pesa poi, ai fini della quantificazione dell’ infliggenda sanzione disciplinare, anche il perseverare, da parte di entrambi, nel comportamento rissoso e violento.
    Alla luce di quanto esposto, si ritiene equo infliggere 2 (due) giornate di squalifica.
    per 2 giornate inflitte al giocatore Felix Garber per Garber : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 51,51, dopo la segnatura di un gol da parte della squadra di casa e quindi a gioco fermo, dava luogo ad una rissa con un giocatore avversario (Paillex Kevin), con ripetuti e violenti scambi di pugni, avvenuti senza che i due indossassero né guanti, né casco. L’ alterco prose= guiva nonostante l’ingiunzione da parte del direttore di gara di desistere.
    Ciò premesso, si osserva che la comminazione da parte del direttore di gara della penalità più severa tra quelle decretabili ai sensi dell’ art.141 del Regolamento Uff. di gioco, è indice indiscutibile della gravità dell’ episodio sanzionato. Pesa poi, ai fini della quantificazione dell’ infliggenda sanzione disciplinare, anche il perseverare, da parte di entrambi, nel comportamento rissoso e violento.
    Alla luce di quanto esposto, si ritiene equo infliggere 2 (due) giornate di squalifica.
    per 2 giornate inflitte al giocatore Felix Capone per Capone al minuto 57,01 il predetto giocatore caricava da tergo, con il bastone impugnato con due mani, un giocatore avversario, privo di casco ed assolutamente ignaro del fallo che stava per subire.

    Il Capone Felix veniva punito con una penalità minore più automaticamente penalità di cattiva condotta.
    Ciò premesso, nonostante la penalità sostanzialmente lieve inflitta dal direttore di gara, il fallo segnalato appare grave e potenzialmente idoneo a mettere concretamente in pericolo l’ incolumità dell’ avversario. Quest’ ultimo, infatti, trovandosi in quel momento sprovvisto del casco protettivo e per di più sorpreso di fronte al gesto improv= viso dell’ avversario, ha certamente corso il rischio concreto di subire anche gravi conseguenze lesive per il fallo subito.
    Per le ragioni esposte, si ritiene quindi di non poter concedere al Capone Felix alcuna circostanza attenuante e conseguentemente l’ infliggenda sanzione disciplinare non potrà essere inferiore al minimo edittale previsto di 2 (due) giornate di squalifica.


    Motivazione:
    Kevin Paillex : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 51,51, dopo la segnatura di un gol da parte della squadra di casa e quindi a gioco fermo, dava luogo ad una rissa con un giocatore avversario (Garber Felix), con ripetuti e violenti scambi di pugni, avvenuti senza che i due indossassero né guanti, né casco. L’ alterco prose= guiva nonostante l’ingiunzione da parte del direttore di gara di desistere.
    Ciò premesso, si osserva che la comminazione da parte del direttore di gara della penalità più severa tra quelle decretabili ai sensi dell’ art.141 del Regolamento Uff. di gioco, è indice indiscutibile della gravità dell’ episodio sanzionato. Pesa poi, ai fini della quantificazione dell’ infliggenda sanzione disciplinare, anche il perseverare, da parte di entrambi, nel comportamento rissoso e violento.
    Alla luce di quanto esposto, si ritiene equo infliggere 2 (due) giornate di squalifica.
    Felix Garber : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 51,51, dopo la segnatura di un gol da parte della squadra di casa e quindi a gioco fermo, dava luogo ad una rissa con un giocatore avversario (Paillex Kevin), con ripetuti e violenti scambi di pugni, avvenuti senza che i due indossassero né guanti, né casco. L’ alterco prose= guiva nonostante l’ingiunzione da parte del direttore di gara di desistere.
    Ciò premesso, si osserva che la comminazione da parte del direttore di gara della penalità più severa tra quelle decretabili ai sensi dell’ art.141 del Regolamento Uff. di gioco, è indice indiscutibile della gravità dell’ episodio sanzionato. Pesa poi, ai fini della quantificazione dell’ infliggenda sanzione disciplinare, anche il perseverare, da parte di entrambi, nel comportamento rissoso e violento.
    Alla luce di quanto esposto, si ritiene equo infliggere 2 (due) giornate di squalifica.
    Felix Capone al minuto 57,01 il predetto giocatore caricava da tergo, con il bastone impugnato con due mani, un giocatore avversario, privo di casco ed assolutamente ignaro del fallo che stava per subire.

    Il Capone Felix veniva punito con una penalità minore più automaticamente penalità di cattiva condotta.
    Ciò premesso, nonostante la penalità sostanzialmente lieve inflitta dal direttore di gara, il fallo segnalato appare grave e potenzialmente idoneo a mettere concretamente in pericolo l’ incolumità dell’ avversario. Quest’ ultimo, infatti, trovandosi in quel momento sprovvisto del casco protettivo e per di più sorpreso di fronte al gesto improv= viso dell’ avversario, ha certamente corso il rischio concreto di subire anche gravi conseguenze lesive per il fallo subito.
    Per le ragioni esposte, si ritiene quindi di non poter concedere al Capone Felix alcuna circostanza attenuante e conseguentemente l’ infliggenda sanzione disciplinare non potrà essere inferiore al minimo edittale previsto di 2 (due) giornate di squalifica.




    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra HC Aosta Gladiators U17.
    € 52.00 () alla squadra HC Merano Junior U17.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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