Under 15 - AA/TN/VE
Anno sportivo 2018-2019

2° andata - Hodegart - Asiago - Asiago (VI)

11927
30/09/2018
12:15
6 - 1
Ora d'inizio: 12:23
Ora di fine: 14:25
Team T1T2T3OTSO Finale
Asiago Junior 1935 U15 40200 6
HC Trento Silvelox U15 00100 1
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP18017

    Data: 2018-10-02

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 01/10/2018 relativo all'incontro (11927) di Under 15 Alto Adige-Trentino-Veneto Under 15 - AA/TN/VE disputatosi a Odegar - Asiago (VI) il 30/09/2018 tra HC Asiago U15 (706) e HC Trento U15 (223).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 1 giornate inflitte al giocatore Samuele Parisi per Parisi : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 18,48 il predetto giocatore caricava un giocatore avversario, facendolo urtare violentemente contro la balaustra.
    Veniva così sanzionato con una penalità minore più penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) ai sensi della regola 119 del Regol. Uff. di Gioco.
    L’ arbitro fa presente che il giocatore colpito riprendeva regolarmente il gioco.
    Ciò premesso, la comminazione, da parte del direttore di gara, di una penalità sostanzialmente lieve, applicabile quando il fallo – come in questo caso - sia stato ritenuto non idoneo a mettere in pericolo l’ incolumità fisica dell’ avversario, consente a questo Giudice Sportivo di concedere la circostanza attenuante generica di cui all’ art. 52, n.2 del Regol. di Giustizia e conseguentemente di infliggere una sola giornata di squalifica.
    per 1 giornate inflitte al giocatore Nicola Donà Berroa per Donà Berroa : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 48,38, durante un’azione di gioco, il predetto giocatore caricava da tergo un giocatore avversario. Veniva punito con una penalità minore più penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) ai sensi della regola 123 del Regol. Uff. Gioco.
    Il giocatore che ha subito il fallo veniva accompagnato da un dirigente fuori dalla pista ghiacciata e non faceva più ritorno sul campo di gara.
    Al termine dell’incontro il direttore di gara veniva informato del fatto che il giocatore lamentava dolore ad un ginocchio.
    Ciò premesso, la comminazione, da parte del direttore di gara, della penalità più lieve tra quelle contemplate dalla norma applicata, nonché l’ assenza di conseguenze lesive apprezzabili a carico del giocatore che ha subito il fallo, consente a questo Giudice Sportivo di contenere nel minimo edittale di una giornata di squalifica la sanzione disciplinare comminabile.
    Motivazione:
    Samuele Parisi : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 18,48 il predetto giocatore caricava un giocatore avversario, facendolo urtare violentemente contro la balaustra.
    Veniva così sanzionato con una penalità minore più penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) ai sensi della regola 119 del Regol. Uff. di Gioco.
    L’ arbitro fa presente che il giocatore colpito riprendeva regolarmente il gioco.
    Ciò premesso, la comminazione, da parte del direttore di gara, di una penalità sostanzialmente lieve, applicabile quando il fallo – come in questo caso - sia stato ritenuto non idoneo a mettere in pericolo l’ incolumità fisica dell’ avversario, consente a questo Giudice Sportivo di concedere la circostanza attenuante generica di cui all’ art. 52, n.2 del Regol. di Giustizia e conseguentemente di infliggere una sola giornata di squalifica.
    Nicola Donà Berroa : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 48,38, durante un’azione di gioco, il predetto giocatore caricava da tergo un giocatore avversario. Veniva punito con una penalità minore più penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) ai sensi della regola 123 del Regol. Uff. Gioco.
    Il giocatore che ha subito il fallo veniva accompagnato da un dirigente fuori dalla pista ghiacciata e non faceva più ritorno sul campo di gara.
    Al termine dell’incontro il direttore di gara veniva informato del fatto che il giocatore lamentava dolore ad un ginocchio.
    Ciò premesso, la comminazione, da parte del direttore di gara, della penalità più lieve tra quelle contemplate dalla norma applicata, nonché l’ assenza di conseguenze lesive apprezzabili a carico del giocatore che ha subito il fallo, consente a questo Giudice Sportivo di contenere nel minimo edittale di una giornata di squalifica la sanzione disciplinare comminabile.


    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Asiago Junior 1935 U15.
    € 52.00 () alla squadra HC Trento Silvelox U15.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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