Decisione n.GSP14036
Data: 2014-10-28
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 28/10/2014 relativo all'incontro (1285) di Campionato Inter. Lombardia-Piemonte-Valle D'Aosta Serie "C" disputatosi a Pinerolo (TO) il 26/10/2014 tra HC Pinerolo (509) e Torino Bulls 2011 (669).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
Squalifica per 4 giornate inflitte al giocatore
Federico Tortone per Tortone : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 59.59 veniva punito con una penalità maggiore più p.p.c.c. per aver
caricato con il gomito un giocatore avversario all' altezza della testa procurandogli una ferita al labbro inferiore. Il Giudice
Sportivo, nell' applicazione della norma è chiamato a inquadrare i fatti, cosi come descritti nel rapporto arbitrale,
nella fattispecie prevista da chi scrive la norma, a prescindere da quanto ritenuto in proposito dal direttore di gara
anche in merito alle valutazioni da questo operate in ordine all' elemento psicologico, alla pericolosità e alle
conseguenze del fatto. Nel caso concreto, alla violazione come descritta nel rapporto arbitrale, va applicata la
sanzione prevista per la violazione della regola n. 124 iii del nuovo Regol. Uff. di gioco ed in relazione a ciò,
questo Giudice ritiene congruo, attesa la pericolosità del gesto e le conseguenze patite dall' avversario, l'
applicazione della sanzione prevista dall' Art. 12.1.3 del Codice delle Penalità determinata in 4 (quattro) giornate
di squalifica.
Motivazione:
Federico Tortone : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 59.59 veniva punito con una penalità maggiore più p.p.c.c. per aver
caricato con il gomito un giocatore avversario all' altezza della testa procurandogli una ferita al labbro inferiore. Il Giudice
Sportivo, nell' applicazione della norma è chiamato a inquadrare i fatti, cosi come descritti nel rapporto arbitrale,
nella fattispecie prevista da chi scrive la norma, a prescindere da quanto ritenuto in proposito dal direttore di gara
anche in merito alle valutazioni da questo operate in ordine all' elemento psicologico, alla pericolosità e alle
conseguenze del fatto. Nel caso concreto, alla violazione come descritta nel rapporto arbitrale, va applicata la
sanzione prevista per la violazione della regola n. 124 iii del nuovo Regol. Uff. di gioco ed in relazione a ciò,
questo Giudice ritiene congruo, attesa la pericolosità del gesto e le conseguenze patite dall' avversario, l'
applicazione della sanzione prevista dall' Art. 12.1.3 del Codice delle Penalità determinata in 4 (quattro) giornate
di squalifica.
Spese di procedura addebitate:
€ 120.00 () alla squadra HC Pinerolo.
Il Giudice Sportivo
Giuseppe
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