Decisione n.GSP18118
Data: 2018-12-31
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 30/12/2018 relativo all'incontro (13068) di Campionato Nazionale Maschile Under 17 disputatosi a Caldaro (BZ) il 29/12/2018 tra SV Kaltern Caldaro U17 (042) e HC Trento U17 (223).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore
Alan Lobis per Lobis : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 54,01 il predetto giocatore caricava alla balaustra un avversario che, uscito dal campo senza necessità di aiuto, non riprendeva però più il gioco.
Il Lobis Alan veniva così punito con una penalità minore più automaticamente penalità di cattiva condotta (10 mi= nuti).
Ciò premesso, essendo stato punito il predetto fallo con la penalità più lieve tra quelle contemplate dalla norma di riferimento, comminabile quando il direttore di gara ritiene che la condotta vietata non abbia messo in pericolo l’ incolumità dell’ avversario colpito, si ritiene equo contenere l’ infliggenda sanzione disciplinare della squalifica in 1 (una) giornata.
per 2 giornate inflitte al giocatore
Lorenzo Scelfo per Scelfo al minuto 54,20 il predetto giocatore, durante un’ interruzione del gioco, si avvicinava agli arbitri pronunciando le seguenti parole: “
Ma come cazzo fischi, sei scemo”. Veniva così punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti). A questo punto lo stesso tesserato, protestando avverso detta decisione arbitrale, insultava pesantemente il direttore di gara con i seguenti epiteti: “
sei uno stronzo, coglione”. Gli veniva così comminata una penalità di partita di cattiva condotta.
Ciò premesso, la reiterazione di parole gravemente ingiuriose nei confronti del direttore di gara comporta l’ infli= zione della squalifica per 2 (due) giornate di campionato.
Motivazione:
Alan Lobis : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 54,01 il predetto giocatore caricava alla balaustra un avversario che, uscito dal campo senza necessità di aiuto, non riprendeva però più il gioco.
Il Lobis Alan veniva così punito con una penalità minore più automaticamente penalità di cattiva condotta (10 mi= nuti).
Ciò premesso, essendo stato punito il predetto fallo con la penalità più lieve tra quelle contemplate dalla norma di riferimento, comminabile quando il direttore di gara ritiene che la condotta vietata non abbia messo in pericolo l’ incolumità dell’ avversario colpito, si ritiene equo contenere l’ infliggenda sanzione disciplinare della squalifica in 1 (una) giornata.
Lorenzo Scelfo al minuto 54,20 il predetto giocatore, durante un’ interruzione del gioco, si avvicinava agli arbitri pronunciando le seguenti parole: “
Ma come cazzo fischi, sei scemo”. Veniva così punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti). A questo punto lo stesso tesserato, protestando avverso detta decisione arbitrale, insultava pesantemente il direttore di gara con i seguenti epiteti: “
sei uno stronzo, coglione”. Gli veniva così comminata una penalità di partita di cattiva condotta.
Ciò premesso, la reiterazione di parole gravemente ingiuriose nei confronti del direttore di gara comporta l’ infli= zione della squalifica per 2 (due) giornate di campionato.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra SV Kaltern Caldaro U17.
€ 52.00 () alla squadra HC Trento Silvelox U17.
Il Giudice Sportivo
Franco
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