Decisione n.GSP18155
Data: 2019-02-08
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 03/02/2019 relativo all'incontro (13084) di Campionato Nazionale Maschile Under 17 disputatosi a Caldaro (BZ) il 02/02/2019 tra SV Kaltern Caldaro U17 (042) e Asiago Junior 1935 U17 (706).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore
Matteo Zago per Zago : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 59,39 il predetto giocatore, a gioco fermo, spingeva il disco fuori dalla portata dell’ arbitro, impedendogli così di raccoglierlo. Veniva conseguente= mente punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti), ai sensi della regola 116, punto III, n.2 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Tale comportamento si era già verificato in precedenza ed in quell’occasione il giocatore era stato verbalmente ammonito dal direttore di gara
Ciò premesso, attesa la
reiterazione da parte dello Zago Matteo del medesimo comportamento antisportivo, che denota una riprovevole petulanza, sorretta da motivi futili, la sanzione base dell’ ammonizione con diffida dovrà soggiacere ad aggravamento, ai sensi dell’art.50, n.1, lett. d) del Regolamento di Giustizia, con conseguente comminazione della squalifica per 1 (una) giornata di campionato.
Motivazione:
Matteo Zago : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 59,39 il predetto giocatore, a gioco fermo, spingeva il disco fuori dalla portata dell’ arbitro, impedendogli così di raccoglierlo. Veniva conseguente= mente punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti), ai sensi della regola 116, punto III, n.2 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Tale comportamento si era già verificato in precedenza ed in quell’occasione il giocatore era stato verbalmente ammonito dal direttore di gara
Ciò premesso, attesa la
reiterazione da parte dello Zago Matteo del medesimo comportamento antisportivo, che denota una riprovevole petulanza, sorretta da motivi futili, la sanzione base dell’ ammonizione con diffida dovrà soggiacere ad aggravamento, ai sensi dell’art.50, n.1, lett. d) del Regolamento di Giustizia, con conseguente comminazione della squalifica per 1 (una) giornata di campionato.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra Asiago Junior 1935 U17.
Il Giudice Sportivo
Franco
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