Decisione n.GSP18111
Data: 2018-12-28
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 22/12/2018 relativo all'incontro (13104) di Campionato Nazionale Maschile Under 17 disputatosi a Palaghiaccio TAZZOLI (TO) il 22/12/2018 tra HC Real Torino U17 (507) e HC Valpellice Bulldogs U17 (637).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 2 giornate inflitte al giocatore
Cristian Long per Long al termine dell’incontro, durante il rituale del saluto di fine gara, il predetto giocatore assaliva e percuoteva, per motivi rimasti sconosciuti, l’ avversario Urzì Andrea Daniele, che si era recato nei pressi della panca dei giocatori della squadra ospite. Veniva così punito con una penalità maggiore (5 minuti) più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta.
Ciò premesso, l’ aggressione posta in essere dal Long Cristian non può trovare giustificazione alcuna nella foga agonistica del gioco, posto che la gara era terminata. Esulando, quindi, dal contesto della partita, la condotta violenta del predetto giocatore non è più inquadrabile come fallo di gioco, ma come comportamento posto in essere in violazione del principio generale sancito dall’ art.1, n.2 del Regolamento di Giustizia che impone a ciascun tesserato
di astenersi da qualunque manifestazione di violenza, sia fisica che verbale. Ne consegue che l’ infliggenda sanzione disciplinare della squalifica debba essere quantificata in misura superiore al minimo edittale previsto dall’ applicata normativa.
per 1 giornate inflitte al giocatore
Alessandro Floris per Floris : sempre a partita ultimata, mentre i direttori di gara erano impegnati a sedare l’ alterco in corso tra Long Cristian ed Urzì Andrea Daniele, il Floris Alessandro, evidentemente accortosi dell’ aggressione subita dal proprio compagno di squadra, sopraggiungeva in velocità iniziando a colpire ogni giocatore avversario che gli si presentasse di fronte, venendo fermato nella sua condotta violenta dal portiere della sua stessa squadra. Veniva così punito con una penalità maggiore (5 minuti) più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta.
Ciò premesso, la scomposta reazione del Floris Alessandro, dinanzi all’ aggressione subita dal suo compagno di squadra, è certamente censurabile, ma nella quantificazione dell’applicanda sanzione disciplinare della squali= fica occorre tenere conto, ai fini di una riduzione della pena, della circostanza attenuante dell’ avere agito in stato d’ira determinato dal fatto ingiusto altrui (art.52, n.1, lett. b Regolamento di Giustizia).
Motivazione:
Cristian Long al termine dell’incontro, durante il rituale del saluto di fine gara, il predetto giocatore assaliva e percuoteva, per motivi rimasti sconosciuti, l’ avversario Urzì Andrea Daniele, che si era recato nei pressi della panca dei giocatori della squadra ospite. Veniva così punito con una penalità maggiore (5 minuti) più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta.
Ciò premesso, l’ aggressione posta in essere dal Long Cristian non può trovare giustificazione alcuna nella foga agonistica del gioco, posto che la gara era terminata. Esulando, quindi, dal contesto della partita, la condotta violenta del predetto giocatore non è più inquadrabile come fallo di gioco, ma come comportamento posto in essere in violazione del principio generale sancito dall’ art.1, n.2 del Regolamento di Giustizia che impone a ciascun tesserato
di astenersi da qualunque manifestazione di violenza, sia fisica che verbale. Ne consegue che l’ infliggenda sanzione disciplinare della squalifica debba essere quantificata in misura superiore al minimo edittale previsto dall’ applicata normativa.
Alessandro Floris : sempre a partita ultimata, mentre i direttori di gara erano impegnati a sedare l’ alterco in corso tra Long Cristian ed Urzì Andrea Daniele, il Floris Alessandro, evidentemente accortosi dell’ aggressione subita dal proprio compagno di squadra, sopraggiungeva in velocità iniziando a colpire ogni giocatore avversario che gli si presentasse di fronte, venendo fermato nella sua condotta violenta dal portiere della sua stessa squadra. Veniva così punito con una penalità maggiore (5 minuti) più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta.
Ciò premesso, la scomposta reazione del Floris Alessandro, dinanzi all’ aggressione subita dal suo compagno di squadra, è certamente censurabile, ma nella quantificazione dell’applicanda sanzione disciplinare della squali= fica occorre tenere conto, ai fini di una riduzione della pena, della circostanza attenuante dell’ avere agito in stato d’ira determinato dal fatto ingiusto altrui (art.52, n.1, lett. b Regolamento di Giustizia).
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra HC Real Torino U17.
€ 52.00 () alla squadra HC Valpellice Bulldogs U17.
Il Giudice Sportivo
Franco
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