Decisione n.GSP18153
Data: 2019-02-06
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 04/02/2019 relativo all'incontro (13438) di Campionato Nazionale Maschile Under 15 - Naz. disputatosi a Aosta (AO) il 03/02/2019 tra Aosta Gladiators U15 (612) e Vinschgau Warriors U15 (559).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 2 giornate inflitte al giocatore
Alessandro Frescura per Frescura : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 28,40, durante un’ azione di gioco, il predetto giocatore, per rabbia o con intento intimidatorio, colpiva con la pala del proprio bastone un avversario sulla griglia di protezione del volto. Veniva così punito con una penalità minore più penalità di cattiva condotta (10 minuti) ai sensi della regola 124 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
L’ arbitro fa presente che il giocatore che ha subito il fallo ha proseguito regolarmente il gioco per tutto il resto dell’ incontro.
Ciò premesso, il fallo punito appare grave, indipendentemente dall’ assenza di conseguenze lesive a carico del giocatore colpito e dai motivi che hanno indotto il Frescura Alessandro a compiere il censurabile gesto. Ciò che rileva, ai fini disciplinari, è la circostanza di avere
utilizzato il bastone come strumento di offesa, e non di gioco, elevando la pala all’ altezza del viso dell’ avversario e
colpendolo sulla griglia di protezione del volto.
Qualunque sia stata la ragione del gesto, essa non può mai trovare giustificazione e dev’ essere invece valutata come
motivo abietto e futile, idoneo ad aggravare l’ infliggenda sanzione disciplinare della squalifica.
Motivazione:
Alessandro Frescura : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 28,40, durante un’ azione di gioco, il predetto giocatore, per rabbia o con intento intimidatorio, colpiva con la pala del proprio bastone un avversario sulla griglia di protezione del volto. Veniva così punito con una penalità minore più penalità di cattiva condotta (10 minuti) ai sensi della regola 124 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
L’ arbitro fa presente che il giocatore che ha subito il fallo ha proseguito regolarmente il gioco per tutto il resto dell’ incontro.
Ciò premesso, il fallo punito appare grave, indipendentemente dall’ assenza di conseguenze lesive a carico del giocatore colpito e dai motivi che hanno indotto il Frescura Alessandro a compiere il censurabile gesto. Ciò che rileva, ai fini disciplinari, è la circostanza di avere
utilizzato il bastone come strumento di offesa, e non di gioco, elevando la pala all’ altezza del viso dell’ avversario e
colpendolo sulla griglia di protezione del volto.
Qualunque sia stata la ragione del gesto, essa non può mai trovare giustificazione e dev’ essere invece valutata come
motivo abietto e futile, idoneo ad aggravare l’ infliggenda sanzione disciplinare della squalifica.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra HC Aosta Gladiators U15.
Il Giudice Sportivo
Franco
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