Italian HL
Anno sportivo 2018-2019

4° Turno Ritorno - Stadio Appiano - Appiano sulla strada del vino (BZ)

13476
16/02/2019
19:30
1 - 2
Ora d'inizio: 19:30
Ora di fine: 21:39
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Eppan Appiano ANet 10000 1
HC Merano Pircher 11000 2
  • Arbitri




  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP18165

    Data: 2019-02-19

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 17/02/2019 relativo all'incontro (13476) di Campionato Nazionale Maschile Italian HL disputatosi a Stadio Appiano (BZ) il 16/02/2019 tra HC Eppan Appiano (150) e HC Merano Pircher (522).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 2 giornate inflitte al giocatore Sebastian Thaler per Thaler : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 18,21, durante un’ azione di gioco, il predetto giocatore caricava da tergo un avversario, venendo così punito con una penalità minore più penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti), ai sensi della regola 123 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Il direttore di gara fa presente che il giocatore colpito riprendeva regolarmente il gioco.
    Ciò premesso, considerato che la sanzione disciplinare conseguente alla segnalata condotta fallosa è quella della squalifica non inferiore ad 1 (una) giornata, ma altresì rilevato che nel caso di specie s’ impone un aumento di pena a fronte del precedente disciplinare per infrazione della stessa indole contestabile al Thaler Sebastian (carica alla balaustra – decisione GSP 18006 dd.25.09.2018: due giornate di squalifica), pare equo infliggere la sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate.

    per 4 giornate inflitte al giocatore Tomas Demel per Demel : dal rapporto arbitrale emerge che al termine della gara, mentre era in corso il rituale del saluto tra i giocatori delle due compagini, l’allenatore della squadra ospitante lanciava in segno di protesta una borraccia in direzione degli arbitri. Tale oggetto attraversava il campo di gioco, sfiorando un giudice di linea.
    Successivamente il Demel Tomas, uscito dalla pista ghiacciata ed atteso l’ arrivo degli arbitri dinanzi al loro spogliatoio, iniziava a minacciarli ad alta voce ed affrontava in particolare il capo arbitro, posizionandosi ad un paio di centimetri di distanza dal medesimo con intento intimidatorio e proseguendo nelle minacce verbali.
    A fronte dei comportamenti sopra descritti gli veniva comminata una penalità di partita in base alla regola 116, par. V, n.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, il comportamento complessivamente assunto dal tesserato Demel Tomas appare gravemente antisportivo e lesivo dell’ obbligo di rispetto dovuto agli Ufficiali di gara.
    In particolare le condotte intimidatorie da esso attuate dentro e fuori la pista ghiacciata e che per poco non sono sfociate in atti di aggressione fisica ai danni del referee, non possono trovare attenuante alcuna nella tensione emotiva per una partita dal risultato incerto sino al termine, ma anzi appaiono aggravate, ai sensi dell’art.50, n.1, lett. a) del Regol. di Giustizia, dal ruolo di allenatore ricoperto dal sig. Demel Tomas che, in ragione dell’ elevato grado di responsabilità connesso alle funzioni svolte, rende particolarmente rilevante, sotto il profilo disciplinare, qualunque comportamento non improntato alla massima correttezza e lealtà sportiva, anche perché di (cattivo) esempio per gli atleti sottoposti alla sua direzione e comando.
    La sanzione applicabile è quella prevista dall’ art.9.2.6 del Codice delle Penalità e consiste, in alternativa, nella squalifica non inferiore a due giornate oppure nella sospensione da ogni attività a tempo determinato.
    Nel caso di specie è possibile escludere la sanzione più grave della sospensione in virtù dell’ incensuratezza del tesserato ma, nella quantificazione della squalifica occorre tenere conto, ai sensi dell’ art.49, n.1 del Regol. di Giustizia, quale indicatore della rilevante gravità dei fatti commessi, del rapido susseguirsi degli illeciti segnalati, concentrati in pochi minuti, nonché della reiterazione dell’ atteggiamento di protesta, entrambi indici di un atteggiamento psicologico molto determinato nel condurre e portare a termine le illecite condotte sopra descritte.
    Deplorevole - e anch’esso elemento di appesantimento della pena - è il fatto di avere commesso i fatti contestati a gara ultimata, ovvero in un momento in cui, cessato il furore agonistico, atleti, allenatori e dirigenti accompagnatori in panchina sono chiamati alla stretta di mano, anche nei confronti dei direttori di gara, che suggella e rende onore allo spirito sportivo, al di là del risultato maturato sul campo.
    Per le esposte ragioni, considerata una sanzione base di 3 (tre) giornate di squalifica, applicato l’ aumento di pena pari ad un’ ulteriore giornata a fronte della circostanza aggravante contestabile dell’ avere il predetto tesserato commesso i fatti nel suo ruolo di allenatore e quindi in violazione dei doveri derivanti da detta funzione, ne deriva conclusivamente una squalifica di 4 (quattro) giornate da scontarsi nelle prossime partite del Campionato Italian HL.
    Motivazione:
    Sebastian Thaler : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 18,21, durante un’ azione di gioco, il predetto giocatore caricava da tergo un avversario, venendo così punito con una penalità minore più penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti), ai sensi della regola 123 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Il direttore di gara fa presente che il giocatore colpito riprendeva regolarmente il gioco.
    Ciò premesso, considerato che la sanzione disciplinare conseguente alla segnalata condotta fallosa è quella della squalifica non inferiore ad 1 (una) giornata, ma altresì rilevato che nel caso di specie s’ impone un aumento di pena a fronte del precedente disciplinare per infrazione della stessa indole contestabile al Thaler Sebastian (carica alla balaustra – decisione GSP 18006 dd.25.09.2018: due giornate di squalifica), pare equo infliggere la sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate.

    Tomas Demel : dal rapporto arbitrale emerge che al termine della gara, mentre era in corso il rituale del saluto tra i giocatori delle due compagini, l’allenatore della squadra ospitante lanciava in segno di protesta una borraccia in direzione degli arbitri. Tale oggetto attraversava il campo di gioco, sfiorando un giudice di linea.
    Successivamente il Demel Tomas, uscito dalla pista ghiacciata ed atteso l’ arrivo degli arbitri dinanzi al loro spogliatoio, iniziava a minacciarli ad alta voce ed affrontava in particolare il capo arbitro, posizionandosi ad un paio di centimetri di distanza dal medesimo con intento intimidatorio e proseguendo nelle minacce verbali.
    A fronte dei comportamenti sopra descritti gli veniva comminata una penalità di partita in base alla regola 116, par. V, n.3 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, il comportamento complessivamente assunto dal tesserato Demel Tomas appare gravemente antisportivo e lesivo dell’ obbligo di rispetto dovuto agli Ufficiali di gara.
    In particolare le condotte intimidatorie da esso attuate dentro e fuori la pista ghiacciata e che per poco non sono sfociate in atti di aggressione fisica ai danni del referee, non possono trovare attenuante alcuna nella tensione emotiva per una partita dal risultato incerto sino al termine, ma anzi appaiono aggravate, ai sensi dell’art.50, n.1, lett. a) del Regol. di Giustizia, dal ruolo di allenatore ricoperto dal sig. Demel Tomas che, in ragione dell’ elevato grado di responsabilità connesso alle funzioni svolte, rende particolarmente rilevante, sotto il profilo disciplinare, qualunque comportamento non improntato alla massima correttezza e lealtà sportiva, anche perché di (cattivo) esempio per gli atleti sottoposti alla sua direzione e comando.
    La sanzione applicabile è quella prevista dall’ art.9.2.6 del Codice delle Penalità e consiste, in alternativa, nella squalifica non inferiore a due giornate oppure nella sospensione da ogni attività a tempo determinato.
    Nel caso di specie è possibile escludere la sanzione più grave della sospensione in virtù dell’ incensuratezza del tesserato ma, nella quantificazione della squalifica occorre tenere conto, ai sensi dell’ art.49, n.1 del Regol. di Giustizia, quale indicatore della rilevante gravità dei fatti commessi, del rapido susseguirsi degli illeciti segnalati, concentrati in pochi minuti, nonché della reiterazione dell’ atteggiamento di protesta, entrambi indici di un atteggiamento psicologico molto determinato nel condurre e portare a termine le illecite condotte sopra descritte.
    Deplorevole - e anch’esso elemento di appesantimento della pena - è il fatto di avere commesso i fatti contestati a gara ultimata, ovvero in un momento in cui, cessato il furore agonistico, atleti, allenatori e dirigenti accompagnatori in panchina sono chiamati alla stretta di mano, anche nei confronti dei direttori di gara, che suggella e rende onore allo spirito sportivo, al di là del risultato maturato sul campo.
    Per le esposte ragioni, considerata una sanzione base di 3 (tre) giornate di squalifica, applicato l’ aumento di pena pari ad un’ ulteriore giornata a fronte della circostanza aggravante contestabile dell’ avere il predetto tesserato commesso i fatti nel suo ruolo di allenatore e quindi in violazione dei doveri derivanti da detta funzione, ne deriva conclusivamente una squalifica di 4 (quattro) giornate da scontarsi nelle prossime partite del Campionato Italian HL.


    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra HC Eppan Appiano ANet.
    € 200.00 () alla squadra HC Merano Pircher.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
    [STAMPA PROVVEDIMENTO IN FORMATO PDF]