Under 11 - AA
Anno sportivo 2018-2019

3° turno - Arena Ritten - Palazzetto 30x60 - Renon/Ritten (BZ)

13664
10/03/2019
11:00
-
Ora d'inizio: 00:00
Ora di fine: 00:00
Team T1T2OTSO Finale
HC Falcons Brixen Bressanone U11
HC Alta Badia U11
  • Arbitri

  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP18199

    Data: 2019-03-20

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 10/03/2019 relativo all'incontro (13664) di Attivitá Promozionale Under 11 Com. Alto Adige Attivitá Promozionale Under 11 Com. Alto Adige disputatosi a Arena Ritten (BZ) il 10/03/2019 tra Brixen Falcons U11 (189) e HC Alta Badia U11 (110).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 0 giornate inflitte al giocatore Achim Vinatzer per Vinatzer : dal rapporto arbitrale emerge che nell’ambito del torneo “Attività promozionale Under 11” svoltosi in data 10.03.2019 in località Collalbo (BZ) tra le squadre di Renon, Bressanone ed Alta Badia, il Vice Presidente della società Alta Badia, sig. Vinatzer Achim, al termine della partita giocata dalla propria squadra contro l’ H.C. Brixen Falcons U11, si rivolgeva ad un giocatore di quest’ ultima compagine e, puntandogli contro il dito indice, pronunciava la seguente frase: “Stai attento a quello che fai !”
    Interpellato dal direttore di gara riguardo al comportamento appena assunto, il predetto dirigente affermava che, secondo il proprio parere, il giocatore cui si era rivolto avrebbe messo in pericolo l’incolumità di un proprio atleta nel corso della partita, utilizzando incautamente ed impropriamente il bastone da gioco.
    Al termine del terzo incontro (Renon – Alta Badia), il sig. Vinatzer Achim attendeva il direttore di gara all’esterno del campo di gara e, riprendendo il colloquio intervenuto in precedenza, ribadiva il proprio convincimento in ordine alla correttezza del proprio operato, avendo – a suo dire – giustamente redarguito il giocatore della squadra avversaria per un comportamento ritenuto gravemente scorretto e quindi al solo scopo di aiutarlo a maturare sotto il profilo etico-sportivo.
    Ciò premesso, questo Giudice Sportivo ritiene inappropriato l’intervento del tesserato sig. Vinatzer Achim: non rientra infatti nei compiti e funzioni di un dirigente societario quello di stigmatizzare in maniera oltremodo velatamente intimidatoria l’ operato di un giocatore della squadra avversaria, per di più in ordine ad un presunto episodio di gioco scorretto in ordine al quale unicamente il direttore di gara avrebbe potuto esprimere valutazioni sul piano disciplinare, applicando le eventuali sanzioni ritenute di giustizia.
    Il tesserato sig.Vinatzer Achim, se effettivamente convinto del gioco scorretto del giovanissimo atleta, avrebbe eventualmente potuto segnalare l’episodio all’arbitro ed eventualmente parlarne con i dirigenti responsabili della squadra avversaria, ma certamente mai attaccare direttamente il ragazzo, sul quale non poteva esercitare poteri disciplinari, non essendo tesserato per la propria società, né tanto meno puntargli il dito contro, al fine di rafforzare la propria indebita supremazia nei suoi confronti.
    Ciò premesso, pur riconoscendo la sostanziale “buona fede” nell’operato del segnalato dirigente, per avere egli agito nel convincimento (errato) di esercitare una funzione educativa nei confronti del giocatore, resta l’indubbia illiceità del comportamento adottato, nonché la contestabilità dell’aggravante dell’avere agito in violazione dei doveri derivanti dalle funzioni di dirigente societario (Vice Presidente H.C. Alta Badia).
    Si ritiene pertanto di comminare al tesserato sig. Vinatzer Achim la sanzione disciplinare dell’inibizione da ogni attività sportivo – amministrativa connessa alle sue funzioni di dirigente dell’H.C. Alta Badia, con interdizione allo svolgimento di qualunque incarico / attività / ruolo nell’ambito della F.I.S.G sino a tutto il 31 marzo 2019.
    Motivazione:
    Achim Vinatzer : dal rapporto arbitrale emerge che nell’ambito del torneo “Attività promozionale Under 11” svoltosi in data 10.03.2019 in località Collalbo (BZ) tra le squadre di Renon, Bressanone ed Alta Badia, il Vice Presidente della società Alta Badia, sig. Vinatzer Achim, al termine della partita giocata dalla propria squadra contro l’ H.C. Brixen Falcons U11, si rivolgeva ad un giocatore di quest’ ultima compagine e, puntandogli contro il dito indice, pronunciava la seguente frase: “Stai attento a quello che fai !”
    Interpellato dal direttore di gara riguardo al comportamento appena assunto, il predetto dirigente affermava che, secondo il proprio parere, il giocatore cui si era rivolto avrebbe messo in pericolo l’incolumità di un proprio atleta nel corso della partita, utilizzando incautamente ed impropriamente il bastone da gioco.
    Al termine del terzo incontro (Renon – Alta Badia), il sig. Vinatzer Achim attendeva il direttore di gara all’esterno del campo di gara e, riprendendo il colloquio intervenuto in precedenza, ribadiva il proprio convincimento in ordine alla correttezza del proprio operato, avendo – a suo dire – giustamente redarguito il giocatore della squadra avversaria per un comportamento ritenuto gravemente scorretto e quindi al solo scopo di aiutarlo a maturare sotto il profilo etico-sportivo.
    Ciò premesso, questo Giudice Sportivo ritiene inappropriato l’intervento del tesserato sig. Vinatzer Achim: non rientra infatti nei compiti e funzioni di un dirigente societario quello di stigmatizzare in maniera oltremodo velatamente intimidatoria l’ operato di un giocatore della squadra avversaria, per di più in ordine ad un presunto episodio di gioco scorretto in ordine al quale unicamente il direttore di gara avrebbe potuto esprimere valutazioni sul piano disciplinare, applicando le eventuali sanzioni ritenute di giustizia.
    Il tesserato sig.Vinatzer Achim, se effettivamente convinto del gioco scorretto del giovanissimo atleta, avrebbe eventualmente potuto segnalare l’episodio all’arbitro ed eventualmente parlarne con i dirigenti responsabili della squadra avversaria, ma certamente mai attaccare direttamente il ragazzo, sul quale non poteva esercitare poteri disciplinari, non essendo tesserato per la propria società, né tanto meno puntargli il dito contro, al fine di rafforzare la propria indebita supremazia nei suoi confronti.
    Ciò premesso, pur riconoscendo la sostanziale “buona fede” nell’operato del segnalato dirigente, per avere egli agito nel convincimento (errato) di esercitare una funzione educativa nei confronti del giocatore, resta l’indubbia illiceità del comportamento adottato, nonché la contestabilità dell’aggravante dell’avere agito in violazione dei doveri derivanti dalle funzioni di dirigente societario (Vice Presidente H.C. Alta Badia).
    Si ritiene pertanto di comminare al tesserato sig. Vinatzer Achim la sanzione disciplinare dell’inibizione da ogni attività sportivo – amministrativa connessa alle sue funzioni di dirigente dell’H.C. Alta Badia, con interdizione allo svolgimento di qualunque incarico / attività / ruolo nell’ambito della F.I.S.G sino a tutto il 31 marzo 2019.


    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra HC Alta Badia U11.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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