Italian HL
Anno sportivo 2018-2019

5° Turno - Meranarena - Merano (BZ)

13979
06/04/2019
20:00
1 - 2
Ora d'inizio: 20:00
Ora di fine: 22:10
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Merano Pircher 10000 1
SV Kaltern Caldaro rothoblaas 00200 2
  • Arbitri




  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP18205

    Data: 2019-04-30

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 07/04/2019 relativo all'incontro (13979) di Campionato Nazionale Maschile Italian HL disputatosi a Meranarena (BZ) il 06/04/2019 tra HC Merano Pircher (522) e SV Kaltern Caldaro rothoblaas (042).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 0 giornate inflitte al giocatore Massimo Ansoldi per Ansoldi : dal rapporto arbitrale emerge che, a partita conclusa, il predetto tesserato, nella sua qualità di allenatore della squadra di casa, nel manifestare la sua animata protesta nei confronti dell’ operato dei direttori di gara, impugnava una stecca in carbonio lesionata, lanciandola, come un giavellotto, in direzione degli arbitri all’ altezza delle loro  teste, rischiando in particolare di colpire un linesman impegnato nel controllo dei giocatori in vista dell’ imminente cerimonia di premiazione. Inoltre durante detta cerimonia  insultava gli Ufficiali di gara, dicendo loro che facevano schifo, che erano scandalosi, che dovevano vergognarsi e che avrebbero potuto farsi fotografare insieme alla squadra avversaria nel momento della consegna della coppa.
    Infine l’ Ansoldi Massimo proseguiva nell’ atteggiamento di protesta anche nel corridoio che conduce agli spogliatoi e sino all’ uscita dallo stadio da parte dei direttori di gara,  battendo ripetutamente con la mano contro la porta dello spogliatoio degli arbitri.
    Ciò premesso, il reiterato atteggiamento di protesta nei confronti degli Ufficiali di gara da parte dell’ Ansoldi Massimo, dentro e fuori del campo di gioco, attuato sia mediante un linguaggio gravemente ingiurioso, che attraverso un comportamento violento, appare di rilevante gravità  e non può trovare attenuante alcuna nei presunti torti arbitrali asseritamente subiti dalla squadra di casa.
    In particolare è severamente censurabile il lancio della stecca in direzione degli ufficiali di gara. A tale proposito va evidenziato come,  al di là delle ragioni che abbiano indotto il citato allenatore ad assumere un comportamento tanto sconsiderato,  dalle modalità della condotta siano certamente desumibili tutti gli elementi integranti la fattispecie del tentativo di ferimento:
    a) innanzitutto va considerata l’ oggettiva e concreta pericolosità dell’ oggetto lanciato (una stecca in carbonio, spezzata e quindi tagliente) della quale l’ Ansoldi Massimo non poteva di certo non essere consapevole;
    b) in secondo luogo appare anche provata la volontà di arrecare ferimento, avendo il predetto tesserato direzionato all’ altezza della testa l’oggetto lanciato;
    c) infine va sottolineata l’ idoneità della condotta a ledere l’ altrui incolumità, desumibile dal fatto che l’ oggetto abbia sfiorato un linesman all’ altezza della testa;
    d) la circostanza poi che l’ evento lesivo non si sia (fortunatamente) verificato, non rende di certo meno riprovevole l’ azione compiuta, essendo la mancata realizzazione dell’ insano proposito dipesa esclusivamente dal caso fortuito.
    Alla condotta violenta come sopra descritta e stigmatizzata, si affianca poi l’atteggiamento gravemente ingiurioso assunto dal tesserato sempre nei confronti della quaterna arbitrale, ravvisabile nelle ripetute locuzioni offensive pronunciate, ampiamente travalicanti i confini di un  legittimo esercizio del diritto di critica. Particolarmente lesivo dell’onorabilità degli Ufficiali di gara appare poi l’invito loro rivolto di farsi fotografare insieme ai componenti della squadra ospite, all’atto della consegna della coppa spettante alla squadra prima classificata.
    A parere di questo Giudice Sportivo, l’ insieme delle condotte illecite perpetrate dall’ Ansoldi Massimo, in quanto poste in  essere  pubblicamente e platealmente, ha anche recato grave offesa alla dignità, decoro e prestigio del GAHG (Gruppo Arbitri Hockey Ghiaccio), quale organo federale, ai sensi e per gli effetti di cui all’ art.11 del Regol. di Giust.ìizia.
    Ad aggravare la posizione del segnalato tesserato vi è poi il fatto che i descritti illeciti episodi si siano verificati in un contesto in cui, terminata la gara conclusiva della serie di finale del  campionato Italian HL, con conseguente assegnazione del titolo e premiazione di entrambe le squadre in contesa, avrebbe dovuto prevalere il cd. “fair play”, attraverso  lo scambio di saluti tra  giocatori, dirigenti  societari, allenatori e, non ultimi, gli arbitri.
    Mancando invece pesantemente di rispetto a questi ultimi proprio nel descritto frangente, l’ allenatore Ansoldi Massimo ha infranto i principi di lealtà e probità sportiva, la cui osservanza è più che mai richiesta proprio nel momento della sconfitta ancorché, come nel caso di specie, ritenuta maturata sulla scorta di un qualche torto arbitrale.
    Infine, quale ulteriore circostanza aggravante, è contestabile al tesserato in questione di avere commesso i fatti addebitati in violazione dei doveri derivanti dalle funzioni di allenatore, cui compete di mantenere una condotta il più possibile irreprensibile, proprio perché di esempio per i giocatori sottoposti alla sua direzione e vigilanza, soprattutto sul  campo di gara.
    Sotto il profilo sanzionatorio, la gravità delle condotte illecite commesse dall’ Ansoldi Massimo impone l’ adozione di una squalifica “a tempo”, come di seguito calcolata in relazione alle singole condotte addebitate:
    - l’infrazione disciplinare più grave appare indubbiamente quella del tentativo di ferimento, da considerarsi condotta violenta e gravemente antisportiva ai sensi dell’ art.1, n.2 del Regol. di Giustizia, per il contesto sopra descritto in cui è maturata:  la sanzione congrua, ai sensi dell’ art. 19 del Regol. di Giustizia, appare  quella della sospensione per la durata di mesi 6 (sei), già ricompresso l’aumento di pena per la circostanza aggravante contestata ex art. 50, n.1, lett. a) stesso regolamento;
    - quanto all’ offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio del G.A.H.G. ed alle singole reiterate ingiurie pronunciate nei confronti della quaterna arbitrale,  si ritiene equo comminare complessivamente la sanzione della sospensione per la durata di mesi 3, ai sensi degli artt. 11 del Regol. di Giustizia e 9.2.6 del Codice delle Penalità, applicabile quest’ ultimo anche al tesserato che rivesta il ruolo di allenatore.
    Alla sospensione complessiva pari a mesi 9 è possibile detrarre 2 mesi e 15 giorni  in virtù della concessione della circostanza attenuante  dell’ assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili (art. 52, n.2 del Regol. di Giustizia), addivenendo così ad una sospensione effettiva di mesi 6 e giorni 15, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione.   
    per 0 giornate inflitte al giocatore Walter Andriolo per Andriolo : dal rapporto arbitrale emerge che nello stesso contesto in cui si verificavano le infrazioni disciplinari contestate all ’Ansoldi Massimo, il predetto tesserato, in qualità di dirigente della squadra di casa, esternava la propria opinione in merito all’ arbitraggio, definendo “vergognosi” i direttori di gara.
    Ciò premesso, al dirigente Andriolo Walter è addebitabile un unico epiteto irriguardoso, pronunciato peraltro nell’ ambito di una valutazione critica più articolata dell’ operato dei direttori di gara, da ritenersi pienamente legittima, come si desume chiaramente dal rapporto arbitrale stesso (cfr: “esternava la propria opinione in merito all’arbitraggio”).
    A differenza dell’ Ansoldi Massimo, non è quindi contestabile al tesserato ivi segnalato l’ offesa alla dignità della classe arbitrale, né la violenza verbale, connotata da particolare antisportività, punita dal combinato disposto di cui agli artt.1, n.2 e 19 del Regol. di Giustizia, ma la meno grave fattispecie prevista dall’ art. 9.6.2. Codice delle Penalità.
    Posto che la sanzione prevista è quella dell’ inibizione a tempo determinato e che la sua durata  non può essere inferiore a giorni 7 (sette), considerata quale pena base il minimo edittale previsto dalla norma di riferimento citata, applicato l’ aumento di pena per la contestata aggravante dell’ avere  commesso il fatto nella veste di dirigente societario e quindi in violazione dei doveri di particolare correttezza imposti dall’ esercizio di tale funzione, considerata altresì  la diminuzione di pena per l’attenuante dell’ incensuratezza concedibile ai sensi dell’ art.52, n.2 del Regol. di Gisutizia da ritenersi equivalente al disposto aumento, ne consegue la comminazione dell’ inibizione dalle funzioni di dirigente societario e di rappresentanza della società di appartenenza per la durata di giorni 7 (sette), con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione.

    per 0 giornate inflitte al giocatore Fabio Oieni per Oieni : dal rapporto arbitrale emerge che, a partita ultimata, mentre erano in corso i festeggiamenti della squadra ospite per la vittoria appena conseguita sul campo di gara, il predetto tesserato, in qualità di socio del sodalizio meranese,  dopo avere preso a calci alcuni caschi appartenenti a giocatori del SV Kaltern Caldaro che si trovavano appoggiati a terra  all’ ingresso della pista ghiacciata, continuava per tutta la durata della cerimonia di premiazione a minacciare la quaterna arbitrale con gesti ed epiteti pronunciati ad alta voce, tra l’ altro del seguente tenore: “ Vi aspetto fuori”. Successivamente, al momento della consegna delle medaglie,  si presentava nella cabina assegnata ai cronometristi e proseguendo nel suo atteggiamento di protesta iniziava a  battere con le mani contro la protezione in vetro posta alle spalle dei direttori di gara, senza che alcuno intervenisse per farlo desistere.
    Inoltre mentre - poco dopo - gli arbitri, usciti dalla pista ghiacciata, imboccavano il corridoio che conduce agli spogliatoi, l’ Oieni Fabio continuava ad insultare gli stessi, con atteggiamento provocatorio ed intimidatorio, dirigendosi a passo svelto verso di loro e spintonando un linesmann che si era frapposto nel tentativo di impedirgli di entrare in contatto con gli altri arbitri.
    Anche dopo avere raggiunto il proprio spogliatoio, questi ultimi udivano distintamente frasi di disappunto pronunciate dal predetto tesserato ad alta voce.
    L’ arbitro fa altresì presente che intendendo procedere all’ identificazione del tesserato Oieni Fabio, chiedeva ripetutamente al presidente dell’ H.C. Merano Junior, anche in presenza di un tutore delle Forze dell’ ordine, che gli venissero consegnati i relativi tabulati, fatti recapitare soltanto alle ore 23,48. 

    Ciò premesso, molte delle considerazioni svolte a sostegno della sanzione inflitta all’ Ansoldi Massimo, valgono senz’ altro anche a supporto dell’ adottanda punizione disciplinare nei confronti dell’Oieni Fabio.
    In particolare può innanzitutto affermarsi che anche le condotte illecite addebitate a quest’ ultimo (atteggiamenti intimidatori, epiteti ingiuriosi, violenza fisica nei confronti del linesman), oltre ad assumere ciascuna un’ autonoma rilevanza disciplinare, se considerate nel loro insieme appaiano ledere gravemente, in quanto commesse pubblicamente e platealmente, dignità, decoro e prestigio del GAHG (Gruppo Arbitri Hockey Ghiaccio), da qualificarsi come organo federale (art.11 Regol. di Giust.).
    Nella loro valenza individuale, invece, gli epiteti ingiuriosi, nonché gli atteggiamenti e le frasi a contenuto intimidatorio, in quanto reiterati a partita ultimata, in un contesto dedicato alla premiazione, al doveroso scambio di saluti ed anche all’ onore da rendere alle due squadre che si erano lealmente contese la vittoria finale, rappresentano espressione di violenza verbale, connotata da particolare antisportività, come tale sanzionabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, n.2 e 19 del Regol. di Giustizia.
    Analogamente anche la spinta inferta all’ arbitro, seppure non intenzionalmente diretta a lederne l’ integrità fisica, ma evidenziando un’ assoluta mancanza di rispetto nei confronti del direttore di gara,  appare, ancor prima che un gesto violento, manifestazione di grave antisportività, sanzionabile pertanto anch’ essa ai sensi dell’ art.19 del Regol. di Giustizia, per violazione dell’ art.1, n.2 cit. regol.
    Particolarmente stigmatizzabile appare poi un ultimo episodio contestabile all’ Oieni GFabio: a partita conclusa, poco prima dell’ inizio della cerimonia di premiazione,  ovvero in un contesto nel quale è richiesto ai componenti della compagine uscita sconfitta di “deporre le armi” e di rendere onore agli avversari, questi ultimi si sono visti riservare dal predetto tesserato un contegno di assoluto disprezzo, avendo l’Oieni Fabio preso a calci i loro caschi, lasciati a terra in vista dell’ imminente premiazione.
    Trattasi di un comportamento indegno, espressione della peggiore antisportività, e di per sé già meritevole di esemplare punizione, a prescindere dalle altre deplorevoli condotte sopra  specificate.
    Ciò detto, ritenuti provati i fatti illeciti addebitati al sig. Oieni Fabio, valutata la loro rilevante gravità,  s’ impone, sotto il profilo sanzionatorio, la comminazione della sanzione disciplinare dell’ inibizione da ogni attività sportiva ed amministrativa connessa alla qualità di socio dell’ H.C. Merano Junior per la durata di mesi 9 (nove) a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione.


    Motivazione:
    Massimo Ansoldi : dal rapporto arbitrale emerge che, a partita conclusa, il predetto tesserato, nella sua qualità di allenatore della squadra di casa, nel manifestare la sua animata protesta nei confronti dell’ operato dei direttori di gara, impugnava una stecca in carbonio lesionata, lanciandola, come un giavellotto, in direzione degli arbitri all’ altezza delle loro  teste, rischiando in particolare di colpire un linesman impegnato nel controllo dei giocatori in vista dell’ imminente cerimonia di premiazione. Inoltre durante detta cerimonia  insultava gli Ufficiali di gara, dicendo loro che facevano schifo, che erano scandalosi, che dovevano vergognarsi e che avrebbero potuto farsi fotografare insieme alla squadra avversaria nel momento della consegna della coppa.
    Infine l’ Ansoldi Massimo proseguiva nell’ atteggiamento di protesta anche nel corridoio che conduce agli spogliatoi e sino all’ uscita dallo stadio da parte dei direttori di gara,  battendo ripetutamente con la mano contro la porta dello spogliatoio degli arbitri.
    Ciò premesso, il reiterato atteggiamento di protesta nei confronti degli Ufficiali di gara da parte dell’ Ansoldi Massimo, dentro e fuori del campo di gioco, attuato sia mediante un linguaggio gravemente ingiurioso, che attraverso un comportamento violento, appare di rilevante gravità  e non può trovare attenuante alcuna nei presunti torti arbitrali asseritamente subiti dalla squadra di casa.
    In particolare è severamente censurabile il lancio della stecca in direzione degli ufficiali di gara. A tale proposito va evidenziato come,  al di là delle ragioni che abbiano indotto il citato allenatore ad assumere un comportamento tanto sconsiderato,  dalle modalità della condotta siano certamente desumibili tutti gli elementi integranti la fattispecie del tentativo di ferimento:
    a) innanzitutto va considerata l’ oggettiva e concreta pericolosità dell’ oggetto lanciato (una stecca in carbonio, spezzata e quindi tagliente) della quale l’ Ansoldi Massimo non poteva di certo non essere consapevole;
    b) in secondo luogo appare anche provata la volontà di arrecare ferimento, avendo il predetto tesserato direzionato all’ altezza della testa l’oggetto lanciato;
    c) infine va sottolineata l’ idoneità della condotta a ledere l’ altrui incolumità, desumibile dal fatto che l’ oggetto abbia sfiorato un linesman all’ altezza della testa;
    d) la circostanza poi che l’ evento lesivo non si sia (fortunatamente) verificato, non rende di certo meno riprovevole l’ azione compiuta, essendo la mancata realizzazione dell’ insano proposito dipesa esclusivamente dal caso fortuito.
    Alla condotta violenta come sopra descritta e stigmatizzata, si affianca poi l’atteggiamento gravemente ingiurioso assunto dal tesserato sempre nei confronti della quaterna arbitrale, ravvisabile nelle ripetute locuzioni offensive pronunciate, ampiamente travalicanti i confini di un  legittimo esercizio del diritto di critica. Particolarmente lesivo dell’onorabilità degli Ufficiali di gara appare poi l’invito loro rivolto di farsi fotografare insieme ai componenti della squadra ospite, all’atto della consegna della coppa spettante alla squadra prima classificata.
    A parere di questo Giudice Sportivo, l’ insieme delle condotte illecite perpetrate dall’ Ansoldi Massimo, in quanto poste in  essere  pubblicamente e platealmente, ha anche recato grave offesa alla dignità, decoro e prestigio del GAHG (Gruppo Arbitri Hockey Ghiaccio), quale organo federale, ai sensi e per gli effetti di cui all’ art.11 del Regol. di Giust.ìizia.
    Ad aggravare la posizione del segnalato tesserato vi è poi il fatto che i descritti illeciti episodi si siano verificati in un contesto in cui, terminata la gara conclusiva della serie di finale del  campionato Italian HL, con conseguente assegnazione del titolo e premiazione di entrambe le squadre in contesa, avrebbe dovuto prevalere il cd. “fair play”, attraverso  lo scambio di saluti tra  giocatori, dirigenti  societari, allenatori e, non ultimi, gli arbitri.
    Mancando invece pesantemente di rispetto a questi ultimi proprio nel descritto frangente, l’ allenatore Ansoldi Massimo ha infranto i principi di lealtà e probità sportiva, la cui osservanza è più che mai richiesta proprio nel momento della sconfitta ancorché, come nel caso di specie, ritenuta maturata sulla scorta di un qualche torto arbitrale.
    Infine, quale ulteriore circostanza aggravante, è contestabile al tesserato in questione di avere commesso i fatti addebitati in violazione dei doveri derivanti dalle funzioni di allenatore, cui compete di mantenere una condotta il più possibile irreprensibile, proprio perché di esempio per i giocatori sottoposti alla sua direzione e vigilanza, soprattutto sul  campo di gara.
    Sotto il profilo sanzionatorio, la gravità delle condotte illecite commesse dall’ Ansoldi Massimo impone l’ adozione di una squalifica “a tempo”, come di seguito calcolata in relazione alle singole condotte addebitate:
    - l’infrazione disciplinare più grave appare indubbiamente quella del tentativo di ferimento, da considerarsi condotta violenta e gravemente antisportiva ai sensi dell’ art.1, n.2 del Regol. di Giustizia, per il contesto sopra descritto in cui è maturata:  la sanzione congrua, ai sensi dell’ art. 19 del Regol. di Giustizia, appare  quella della sospensione per la durata di mesi 6 (sei), già ricompresso l’aumento di pena per la circostanza aggravante contestata ex art. 50, n.1, lett. a) stesso regolamento;
    - quanto all’ offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio del G.A.H.G. ed alle singole reiterate ingiurie pronunciate nei confronti della quaterna arbitrale,  si ritiene equo comminare complessivamente la sanzione della sospensione per la durata di mesi 3, ai sensi degli artt. 11 del Regol. di Giustizia e 9.2.6 del Codice delle Penalità, applicabile quest’ ultimo anche al tesserato che rivesta il ruolo di allenatore.
    Alla sospensione complessiva pari a mesi 9 è possibile detrarre 2 mesi e 15 giorni  in virtù della concessione della circostanza attenuante  dell’ assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili (art. 52, n.2 del Regol. di Giustizia), addivenendo così ad una sospensione effettiva di mesi 6 e giorni 15, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione.   
    Walter Andriolo : dal rapporto arbitrale emerge che nello stesso contesto in cui si verificavano le infrazioni disciplinari contestate all ’Ansoldi Massimo, il predetto tesserato, in qualità di dirigente della squadra di casa, esternava la propria opinione in merito all’ arbitraggio, definendo “vergognosi” i direttori di gara.
    Ciò premesso, al dirigente Andriolo Walter è addebitabile un unico epiteto irriguardoso, pronunciato peraltro nell’ ambito di una valutazione critica più articolata dell’ operato dei direttori di gara, da ritenersi pienamente legittima, come si desume chiaramente dal rapporto arbitrale stesso (cfr: “esternava la propria opinione in merito all’arbitraggio”).
    A differenza dell’ Ansoldi Massimo, non è quindi contestabile al tesserato ivi segnalato l’ offesa alla dignità della classe arbitrale, né la violenza verbale, connotata da particolare antisportività, punita dal combinato disposto di cui agli artt.1, n.2 e 19 del Regol. di Giustizia, ma la meno grave fattispecie prevista dall’ art. 9.6.2. Codice delle Penalità.
    Posto che la sanzione prevista è quella dell’ inibizione a tempo determinato e che la sua durata  non può essere inferiore a giorni 7 (sette), considerata quale pena base il minimo edittale previsto dalla norma di riferimento citata, applicato l’ aumento di pena per la contestata aggravante dell’ avere  commesso il fatto nella veste di dirigente societario e quindi in violazione dei doveri di particolare correttezza imposti dall’ esercizio di tale funzione, considerata altresì  la diminuzione di pena per l’attenuante dell’ incensuratezza concedibile ai sensi dell’ art.52, n.2 del Regol. di Gisutizia da ritenersi equivalente al disposto aumento, ne consegue la comminazione dell’ inibizione dalle funzioni di dirigente societario e di rappresentanza della società di appartenenza per la durata di giorni 7 (sette), con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione.

    Fabio Oieni : dal rapporto arbitrale emerge che, a partita ultimata, mentre erano in corso i festeggiamenti della squadra ospite per la vittoria appena conseguita sul campo di gara, il predetto tesserato, in qualità di socio del sodalizio meranese,  dopo avere preso a calci alcuni caschi appartenenti a giocatori del SV Kaltern Caldaro che si trovavano appoggiati a terra  all’ ingresso della pista ghiacciata, continuava per tutta la durata della cerimonia di premiazione a minacciare la quaterna arbitrale con gesti ed epiteti pronunciati ad alta voce, tra l’ altro del seguente tenore: “ Vi aspetto fuori”. Successivamente, al momento della consegna delle medaglie,  si presentava nella cabina assegnata ai cronometristi e proseguendo nel suo atteggiamento di protesta iniziava a  battere con le mani contro la protezione in vetro posta alle spalle dei direttori di gara, senza che alcuno intervenisse per farlo desistere.
    Inoltre mentre - poco dopo - gli arbitri, usciti dalla pista ghiacciata, imboccavano il corridoio che conduce agli spogliatoi, l’ Oieni Fabio continuava ad insultare gli stessi, con atteggiamento provocatorio ed intimidatorio, dirigendosi a passo svelto verso di loro e spintonando un linesmann che si era frapposto nel tentativo di impedirgli di entrare in contatto con gli altri arbitri.
    Anche dopo avere raggiunto il proprio spogliatoio, questi ultimi udivano distintamente frasi di disappunto pronunciate dal predetto tesserato ad alta voce.
    L’ arbitro fa altresì presente che intendendo procedere all’ identificazione del tesserato Oieni Fabio, chiedeva ripetutamente al presidente dell’ H.C. Merano Junior, anche in presenza di un tutore delle Forze dell’ ordine, che gli venissero consegnati i relativi tabulati, fatti recapitare soltanto alle ore 23,48. 

    Ciò premesso, molte delle considerazioni svolte a sostegno della sanzione inflitta all’ Ansoldi Massimo, valgono senz’ altro anche a supporto dell’ adottanda punizione disciplinare nei confronti dell’Oieni Fabio.
    In particolare può innanzitutto affermarsi che anche le condotte illecite addebitate a quest’ ultimo (atteggiamenti intimidatori, epiteti ingiuriosi, violenza fisica nei confronti del linesman), oltre ad assumere ciascuna un’ autonoma rilevanza disciplinare, se considerate nel loro insieme appaiano ledere gravemente, in quanto commesse pubblicamente e platealmente, dignità, decoro e prestigio del GAHG (Gruppo Arbitri Hockey Ghiaccio), da qualificarsi come organo federale (art.11 Regol. di Giust.).
    Nella loro valenza individuale, invece, gli epiteti ingiuriosi, nonché gli atteggiamenti e le frasi a contenuto intimidatorio, in quanto reiterati a partita ultimata, in un contesto dedicato alla premiazione, al doveroso scambio di saluti ed anche all’ onore da rendere alle due squadre che si erano lealmente contese la vittoria finale, rappresentano espressione di violenza verbale, connotata da particolare antisportività, come tale sanzionabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, n.2 e 19 del Regol. di Giustizia.
    Analogamente anche la spinta inferta all’ arbitro, seppure non intenzionalmente diretta a lederne l’ integrità fisica, ma evidenziando un’ assoluta mancanza di rispetto nei confronti del direttore di gara,  appare, ancor prima che un gesto violento, manifestazione di grave antisportività, sanzionabile pertanto anch’ essa ai sensi dell’ art.19 del Regol. di Giustizia, per violazione dell’ art.1, n.2 cit. regol.
    Particolarmente stigmatizzabile appare poi un ultimo episodio contestabile all’ Oieni GFabio: a partita conclusa, poco prima dell’ inizio della cerimonia di premiazione,  ovvero in un contesto nel quale è richiesto ai componenti della compagine uscita sconfitta di “deporre le armi” e di rendere onore agli avversari, questi ultimi si sono visti riservare dal predetto tesserato un contegno di assoluto disprezzo, avendo l’Oieni Fabio preso a calci i loro caschi, lasciati a terra in vista dell’ imminente premiazione.
    Trattasi di un comportamento indegno, espressione della peggiore antisportività, e di per sé già meritevole di esemplare punizione, a prescindere dalle altre deplorevoli condotte sopra  specificate.
    Ciò detto, ritenuti provati i fatti illeciti addebitati al sig. Oieni Fabio, valutata la loro rilevante gravità,  s’ impone, sotto il profilo sanzionatorio, la comminazione della sanzione disciplinare dell’ inibizione da ogni attività sportiva ed amministrativa connessa alla qualità di socio dell’ H.C. Merano Junior per la durata di mesi 9 (nove) a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione.




    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra HC Merano Pircher.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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    Decisione n.04/2019

    Data: 2019-08-17

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Referto arbitrale
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 0 giornate inflitte al giocatore Massimo Ansoldi per Ansoldi Il ricorso è infondato. 
    Il rapporto arbitrale è esplicito nella rappresentazione delle infrazioni commesse. 
    Di contro a quanto asservato dagli arbitri in ordine alla condotta dell'allenatore, il ricorso offre un riflesso filmato privato che documenta un fatto che nulla consente di affermare sia il medesimo rispetto a quello censurato dagli arbitri.
    In tal senso affatto aiuta la parzialità visiva  e temporale della ripresa.
    Sul punto, è forse bene rammentare che la "prova televisiva", disciplinata dall'art. 64 R.G., è un mezzo di prova, essenzialmente riservato alla fase dinamica del gioco, che presuppone la capacità del filmato di fornire piena garanzia tecnica e documentale.
    Nel caso in esame, a partita conclusa, il frame offerto mostra l'azione di un atleta (sulla cui identità il reclamante peraltro sorvola) che pone in essere un comportamento oggettivamente analogo a quello deferito dagli arbitri.
    Tuttavia, la mera sensazione che possa trattarsi dello stesso episodio non è sufficiente a superare il referto arbitrale che si è invece espresso in termini di certezza, tali da impedire al giudicante di cancellarne l'eminente valore euristico.
    E' a tutti noto che il rapporto dell'arbitro costituisce prova piena dei fatti censurati, il cui superamento è possibile solo nei casi in cui venga offerta una prova indiscutibile del contrario.
    Tale livello probatorio non è garantito dal documento offerto.
    Ed infatti, nel caso che occupa niente consente di ipotizzare che gli arbitri abbiano percepito una realtà diversa ovvero che abbiano ingiustamente rivolte le loro accuse a tesserati incolpevoli, ipotesi che il reclamante nemmeno ventila.
    Sono analoghe le considerazioni che possono essere svolte per gli ulteriori profili di doglianza, incentrati sul superamento improponibile del referto arbitrale attraverso le testimonianze di soggetti la cui incapacità giuridica di smentire la decisione arbitrale  è a tutti nota.
    Anche sotto il profilo dosimetrico le sanzioni paiono adeguate alla graviotà dei fatti contestati, all'intollerabilità di comportamenti gravemente antisportivi, sinergicamente posti in essere da dirigenti tecnici e sociali, fisiologicamente passibili di atti di emulazione da parte di chiunque, giovani atleti compresi
    Motivazione:
    Massimo Ansoldi : dal rapporto arbitrale emerge che, a partita conclusa, il predetto tesserato, nella sua qualità di allenatore della squadra di casa, nel manifestare la sua animata protesta nei confronti dell’ operato dei direttori di gara, impugnava una stecca in carbonio lesionata, lanciandola, come un giavellotto, in direzione degli arbitri all’ altezza delle loro  teste, rischiando in particolare di colpire un linesman impegnato nel controllo dei giocatori in vista dell’ imminente cerimonia di premiazione. Inoltre durante detta cerimonia  insultava gli Ufficiali di gara, dicendo loro che facevano schifo, che erano scandalosi, che dovevano vergognarsi e che avrebbero potuto farsi fotografare insieme alla squadra avversaria nel momento della consegna della coppa.
    Infine l’ Ansoldi Massimo proseguiva nell’ atteggiamento di protesta anche nel corridoio che conduce agli spogliatoi e sino all’ uscita dallo stadio da parte dei direttori di gara,  battendo ripetutamente con la mano contro la porta dello spogliatoio degli arbitri.
    Ciò premesso, il reiterato atteggiamento di protesta nei confronti degli Ufficiali di gara da parte dell’ Ansoldi Massimo, dentro e fuori del campo di gioco, attuato sia mediante un linguaggio gravemente ingiurioso, che attraverso un comportamento violento, appare di rilevante gravità  e non può trovare attenuante alcuna nei presunti torti arbitrali asseritamente subiti dalla squadra di casa.
    In particolare è severamente censurabile il lancio della stecca in direzione degli ufficiali di gara. A tale proposito va evidenziato come,  al di là delle ragioni che abbiano indotto il citato allenatore ad assumere un comportamento tanto sconsiderato,  dalle modalità della condotta siano certamente desumibili tutti gli elementi integranti la fattispecie del tentativo di ferimento:
    a) innanzitutto va considerata l’ oggettiva e concreta pericolosità dell’ oggetto lanciato (una stecca in carbonio, spezzata e quindi tagliente) della quale l’ Ansoldi Massimo non poteva di certo non essere consapevole;
    b) in secondo luogo appare anche provata la volontà di arrecare ferimento, avendo il predetto tesserato direzionato all’ altezza della testa l’oggetto lanciato;
    c) infine va sottolineata l’ idoneità della condotta a ledere l’ altrui incolumità, desumibile dal fatto che l’ oggetto abbia sfiorato un linesman all’ altezza della testa;
    d) la circostanza poi che l’ evento lesivo non si sia (fortunatamente) verificato, non rende di certo meno riprovevole l’ azione compiuta, essendo la mancata realizzazione dell’ insano proposito dipesa esclusivamente dal caso fortuito.
    Alla condotta violenta come sopra descritta e stigmatizzata, si affianca poi l’atteggiamento gravemente ingiurioso assunto dal tesserato sempre nei confronti della quaterna arbitrale, ravvisabile nelle ripetute locuzioni offensive pronunciate, ampiamente travalicanti i confini di un  legittimo esercizio del diritto di critica. Particolarmente lesivo dell’onorabilità degli Ufficiali di gara appare poi l’invito loro rivolto di farsi fotografare insieme ai componenti della squadra ospite, all’atto della consegna della coppa spettante alla squadra prima classificata.
    A parere di questo Giudice Sportivo, l’ insieme delle condotte illecite perpetrate dall’ Ansoldi Massimo, in quanto poste in  essere  pubblicamente e platealmente, ha anche recato grave offesa alla dignità, decoro e prestigio del GAHG (Gruppo Arbitri Hockey Ghiaccio), quale organo federale, ai sensi e per gli effetti di cui all’ art.11 del Regol. di Giust.ìizia.
    Ad aggravare la posizione del segnalato tesserato vi è poi il fatto che i descritti illeciti episodi si siano verificati in un contesto in cui, terminata la gara conclusiva della serie di finale del  campionato Italian HL, con conseguente assegnazione del titolo e premiazione di entrambe le squadre in contesa, avrebbe dovuto prevalere il cd. “fair play”, attraverso  lo scambio di saluti tra  giocatori, dirigenti  societari, allenatori e, non ultimi, gli arbitri.
    Mancando invece pesantemente di rispetto a questi ultimi proprio nel descritto frangente, l’ allenatore Ansoldi Massimo ha infranto i principi di lealtà e probità sportiva, la cui osservanza è più che mai richiesta proprio nel momento della sconfitta ancorché, come nel caso di specie, ritenuta maturata sulla scorta di un qualche torto arbitrale.
    Infine, quale ulteriore circostanza aggravante, è contestabile al tesserato in questione di avere commesso i fatti addebitati in violazione dei doveri derivanti dalle funzioni di allenatore, cui compete di mantenere una condotta il più possibile irreprensibile, proprio perché di esempio per i giocatori sottoposti alla sua direzione e vigilanza, soprattutto sul  campo di gara.
    Sotto il profilo sanzionatorio, la gravità delle condotte illecite commesse dall’ Ansoldi Massimo impone l’ adozione di una squalifica “a tempo”, come di seguito calcolata in relazione alle singole condotte addebitate:
    - l’infrazione disciplinare più grave appare indubbiamente quella del tentativo di ferimento, da considerarsi condotta violenta e gravemente antisportiva ai sensi dell’ art.1, n.2 del Regol. di Giustizia, per il contesto sopra descritto in cui è maturata:  la sanzione congrua, ai sensi dell’ art. 19 del Regol. di Giustizia, appare  quella della sospensione per la durata di mesi 6 (sei), già ricompresso l’aumento di pena per la circostanza aggravante contestata ex art. 50, n.1, lett. a) stesso regolamento;
    - quanto all’ offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio del G.A.H.G. ed alle singole reiterate ingiurie pronunciate nei confronti della quaterna arbitrale,  si ritiene equo comminare complessivamente la sanzione della sospensione per la durata di mesi 3, ai sensi degli artt. 11 del Regol. di Giustizia e 9.2.6 del Codice delle Penalità, applicabile quest’ ultimo anche al tesserato che rivesta il ruolo di allenatore.
    Alla sospensione complessiva pari a mesi 9 è possibile detrarre 2 mesi e 15 giorni  in virtù della concessione della circostanza attenuante  dell’ assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili (art. 52, n.2 del Regol. di Giustizia), addivenendo così ad una sospensione effettiva di mesi 6 e giorni 15, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione.   
    Walter Andriolo : dal rapporto arbitrale emerge che nello stesso contesto in cui si verificavano le infrazioni disciplinari contestate all ’Ansoldi Massimo, il predetto tesserato, in qualità di dirigente della squadra di casa, esternava la propria opinione in merito all’ arbitraggio, definendo “vergognosi” i direttori di gara.
    Ciò premesso, al dirigente Andriolo Walter è addebitabile un unico epiteto irriguardoso, pronunciato peraltro nell’ ambito di una valutazione critica più articolata dell’ operato dei direttori di gara, da ritenersi pienamente legittima, come si desume chiaramente dal rapporto arbitrale stesso (cfr: “esternava la propria opinione in merito all’arbitraggio”).
    A differenza dell’ Ansoldi Massimo, non è quindi contestabile al tesserato ivi segnalato l’ offesa alla dignità della classe arbitrale, né la violenza verbale, connotata da particolare antisportività, punita dal combinato disposto di cui agli artt.1, n.2 e 19 del Regol. di Giustizia, ma la meno grave fattispecie prevista dall’ art. 9.6.2. Codice delle Penalità.
    Posto che la sanzione prevista è quella dell’ inibizione a tempo determinato e che la sua durata  non può essere inferiore a giorni 7 (sette), considerata quale pena base il minimo edittale previsto dalla norma di riferimento citata, applicato l’ aumento di pena per la contestata aggravante dell’ avere  commesso il fatto nella veste di dirigente societario e quindi in violazione dei doveri di particolare correttezza imposti dall’ esercizio di tale funzione, considerata altresì  la diminuzione di pena per l’attenuante dell’ incensuratezza concedibile ai sensi dell’ art.52, n.2 del Regol. di Gisutizia da ritenersi equivalente al disposto aumento, ne consegue la comminazione dell’ inibizione dalle funzioni di dirigente societario e di rappresentanza della società di appartenenza per la durata di giorni 7 (sette), con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione.

    Fabio Oieni : dal rapporto arbitrale emerge che, a partita ultimata, mentre erano in corso i festeggiamenti della squadra ospite per la vittoria appena conseguita sul campo di gara, il predetto tesserato, in qualità di socio del sodalizio meranese,  dopo avere preso a calci alcuni caschi appartenenti a giocatori del SV Kaltern Caldaro che si trovavano appoggiati a terra  all’ ingresso della pista ghiacciata, continuava per tutta la durata della cerimonia di premiazione a minacciare la quaterna arbitrale con gesti ed epiteti pronunciati ad alta voce, tra l’ altro del seguente tenore: “ Vi aspetto fuori”. Successivamente, al momento della consegna delle medaglie,  si presentava nella cabina assegnata ai cronometristi e proseguendo nel suo atteggiamento di protesta iniziava a  battere con le mani contro la protezione in vetro posta alle spalle dei direttori di gara, senza che alcuno intervenisse per farlo desistere.
    Inoltre mentre - poco dopo - gli arbitri, usciti dalla pista ghiacciata, imboccavano il corridoio che conduce agli spogliatoi, l’ Oieni Fabio continuava ad insultare gli stessi, con atteggiamento provocatorio ed intimidatorio, dirigendosi a passo svelto verso di loro e spintonando un linesmann che si era frapposto nel tentativo di impedirgli di entrare in contatto con gli altri arbitri.
    Anche dopo avere raggiunto il proprio spogliatoio, questi ultimi udivano distintamente frasi di disappunto pronunciate dal predetto tesserato ad alta voce.
    L’ arbitro fa altresì presente che intendendo procedere all’ identificazione del tesserato Oieni Fabio, chiedeva ripetutamente al presidente dell’ H.C. Merano Junior, anche in presenza di un tutore delle Forze dell’ ordine, che gli venissero consegnati i relativi tabulati, fatti recapitare soltanto alle ore 23,48. 

    Ciò premesso, molte delle considerazioni svolte a sostegno della sanzione inflitta all’ Ansoldi Massimo, valgono senz’ altro anche a supporto dell’ adottanda punizione disciplinare nei confronti dell’Oieni Fabio.
    In particolare può innanzitutto affermarsi che anche le condotte illecite addebitate a quest’ ultimo (atteggiamenti intimidatori, epiteti ingiuriosi, violenza fisica nei confronti del linesman), oltre ad assumere ciascuna un’ autonoma rilevanza disciplinare, se considerate nel loro insieme appaiano ledere gravemente, in quanto commesse pubblicamente e platealmente, dignità, decoro e prestigio del GAHG (Gruppo Arbitri Hockey Ghiaccio), da qualificarsi come organo federale (art.11 Regol. di Giust.).
    Nella loro valenza individuale, invece, gli epiteti ingiuriosi, nonché gli atteggiamenti e le frasi a contenuto intimidatorio, in quanto reiterati a partita ultimata, in un contesto dedicato alla premiazione, al doveroso scambio di saluti ed anche all’ onore da rendere alle due squadre che si erano lealmente contese la vittoria finale, rappresentano espressione di violenza verbale, connotata da particolare antisportività, come tale sanzionabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, n.2 e 19 del Regol. di Giustizia.
    Analogamente anche la spinta inferta all’ arbitro, seppure non intenzionalmente diretta a lederne l’ integrità fisica, ma evidenziando un’ assoluta mancanza di rispetto nei confronti del direttore di gara,  appare, ancor prima che un gesto violento, manifestazione di grave antisportività, sanzionabile pertanto anch’ essa ai sensi dell’ art.19 del Regol. di Giustizia, per violazione dell’ art.1, n.2 cit. regol.
    Particolarmente stigmatizzabile appare poi un ultimo episodio contestabile all’ Oieni GFabio: a partita conclusa, poco prima dell’ inizio della cerimonia di premiazione,  ovvero in un contesto nel quale è richiesto ai componenti della compagine uscita sconfitta di “deporre le armi” e di rendere onore agli avversari, questi ultimi si sono visti riservare dal predetto tesserato un contegno di assoluto disprezzo, avendo l’Oieni Fabio preso a calci i loro caschi, lasciati a terra in vista dell’ imminente premiazione.
    Trattasi di un comportamento indegno, espressione della peggiore antisportività, e di per sé già meritevole di esemplare punizione, a prescindere dalle altre deplorevoli condotte sopra  specificate.
    Ciò detto, ritenuti provati i fatti illeciti addebitati al sig. Oieni Fabio, valutata la loro rilevante gravità,  s’ impone, sotto il profilo sanzionatorio, la comminazione della sanzione disciplinare dell’ inibizione da ogni attività sportiva ed amministrativa connessa alla qualità di socio dell’ H.C. Merano Junior per la durata di mesi 9 (nove) a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione.


    Massimo Ansoldi Il ricorso è infondato. 
    Il rapporto arbitrale è esplicito nella rappresentazione delle infrazioni commesse. 
    Di contro a quanto asservato dagli arbitri in ordine alla condotta dell'allenatore, il ricorso offre un riflesso filmato privato che documenta un fatto che nulla consente di affermare sia il medesimo rispetto a quello censurato dagli arbitri.
    In tal senso affatto aiuta la parzialità visiva  e temporale della ripresa.
    Sul punto, è forse bene rammentare che la "prova televisiva", disciplinata dall'art. 64 R.G., è un mezzo di prova, essenzialmente riservato alla fase dinamica del gioco, che presuppone la capacità del filmato di fornire piena garanzia tecnica e documentale.
    Nel caso in esame, a partita conclusa, il frame offerto mostra l'azione di un atleta (sulla cui identità il reclamante peraltro sorvola) che pone in essere un comportamento oggettivamente analogo a quello deferito dagli arbitri.
    Tuttavia, la mera sensazione che possa trattarsi dello stesso episodio non è sufficiente a superare il referto arbitrale che si è invece espresso in termini di certezza, tali da impedire al giudicante di cancellarne l'eminente valore euristico.
    E' a tutti noto che il rapporto dell'arbitro costituisce prova piena dei fatti censurati, il cui superamento è possibile solo nei casi in cui venga offerta una prova indiscutibile del contrario.
    Tale livello probatorio non è garantito dal documento offerto.
    Ed infatti, nel caso che occupa niente consente di ipotizzare che gli arbitri abbiano percepito una realtà diversa ovvero che abbiano ingiustamente rivolte le loro accuse a tesserati incolpevoli, ipotesi che il reclamante nemmeno ventila.
    Sono analoghe le considerazioni che possono essere svolte per gli ulteriori profili di doglianza, incentrati sul superamento improponibile del referto arbitrale attraverso le testimonianze di soggetti la cui incapacità giuridica di smentire la decisione arbitrale  è a tutti nota.
    Anche sotto il profilo dosimetrico le sanzioni paiono adeguate alla graviotà dei fatti contestati, all'intollerabilità di comportamenti gravemente antisportivi, sinergicamente posti in essere da dirigenti tecnici e sociali, fisiologicamente passibili di atti di emulazione da parte di chiunque, giovani atleti compresi


    Spese di procedura addebitate:
    € 260.00 () alla squadra HC Merano Pircher.


    Il Giudice Sportivo
    Fausto
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