Decisione n.GSP19128
Data: 2020-01-16
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 12/01/2020 relativo all'incontro (16238) di Campionato Nazionale Maschile Italian HL disputatosi a Cotta Morandini (TO) il 11/01/2020 tra HC ValpEagle (758) e HC Merano Pircher (522).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 3 giornate inflitte al giocatore
Luca Ansoldi per Ansoldi : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 57,46 il predetto giocatore, dopo che gli era stata inflitta una penalità minore, protestava minacciosamente avverso detta decisione arbitrale, pronunciando le seguenti farsi offensive: “
Sei una testa di ca..o, sei un figlio di pu....a ! Sei una testa di ca..o, un figlio di pu....a !”. Per tale motivo gli veniva inflitta una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti), ai sensi della regola 116, vi del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Lo stesso giocatore, nel recarsi verso la panca dei puniti,
continuava ad inveire platealmente contro gli ufficiali di gara ed avvicinandosi
sbatteva violentemente la porta di accesso alla panca nonché
la stecca una volta entrato all’interno dell’area assegnata ai giocatori sanzionati.
Gli veniva così comminata un’ulteriore penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) e quindi automaticamen= te
penalità di partita di cattiva condotta.
L’arbitro fa presente che, data la gravità della condotta tenuta dal giocatore meranese, alcuni dirigenti della squadra ospite, nonché lo stesso tesserato punito si recavano nello spogliatoio assegnato agli ufficiali di gara per
scusarsi dell’ accaduto.
Ciò premesso, le illecite condotte segnalate, nella loro chiarissima dinamica, appaiono di indiscutibile gravità, in ragione degli
epiteti pesantemente offensivi pronunciati dall’Ansoldi Luca all’indirizzo del direttore di gara, nonché per via della loro
reiterazione.
La persistenza nell’atteggiamento di palese insubordinazione anche successivamente all’inflizione della prima penalità maggiore di cattiva condotta ed il ruolo di capitano rivestito dall’autore delle sanzionate condotte, valgono quali
circostanze aggravanti idonee a giustificare un aumento dell’infliggenda sanzione disciplinare della
squalifica che pertanto, pur tenendo conto delle successive scuse formalizzate dalla società ospite e dallo stesso Ansoldi Luca, si stima equo quantificare in misura non inferiore a
3 (tre) giornate di campionato.
Motivazione:
Luca Ansoldi : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 57,46 il predetto giocatore, dopo che gli era stata inflitta una penalità minore, protestava minacciosamente avverso detta decisione arbitrale, pronunciando le seguenti farsi offensive: “
Sei una testa di ca..o, sei un figlio di pu....a ! Sei una testa di ca..o, un figlio di pu....a !”. Per tale motivo gli veniva inflitta una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti), ai sensi della regola 116, vi del Regolamento Ufficiale di Gioco.
Lo stesso giocatore, nel recarsi verso la panca dei puniti,
continuava ad inveire platealmente contro gli ufficiali di gara ed avvicinandosi
sbatteva violentemente la porta di accesso alla panca nonché
la stecca una volta entrato all’interno dell’area assegnata ai giocatori sanzionati.
Gli veniva così comminata un’ulteriore penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) e quindi automaticamen= te
penalità di partita di cattiva condotta.
L’arbitro fa presente che, data la gravità della condotta tenuta dal giocatore meranese, alcuni dirigenti della squadra ospite, nonché lo stesso tesserato punito si recavano nello spogliatoio assegnato agli ufficiali di gara per
scusarsi dell’ accaduto.
Ciò premesso, le illecite condotte segnalate, nella loro chiarissima dinamica, appaiono di indiscutibile gravità, in ragione degli
epiteti pesantemente offensivi pronunciati dall’Ansoldi Luca all’indirizzo del direttore di gara, nonché per via della loro
reiterazione.
La persistenza nell’atteggiamento di palese insubordinazione anche successivamente all’inflizione della prima penalità maggiore di cattiva condotta ed il ruolo di capitano rivestito dall’autore delle sanzionate condotte, valgono quali
circostanze aggravanti idonee a giustificare un aumento dell’infliggenda sanzione disciplinare della
squalifica che pertanto, pur tenendo conto delle successive scuse formalizzate dalla società ospite e dallo stesso Ansoldi Luca, si stima equo quantificare in misura non inferiore a
3 (tre) giornate di campionato.
Spese di procedura addebitate:
€ 200.00 () alla squadra HC Merano Pircher.
Il Giudice Sportivo
Franco
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