Decisione n.GSP21008
Data: 2021-10-08
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 04/10/2021 relativo all'incontro (18592) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Aosta (AO) il 03/10/2021 tra HC Aosta Gladiators U19 (612) e HC Cadore U19 (029).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore
Alessandro Gastone Birtig per Birtig : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 55,46, nei pressi della panca dei giocatori della squadra di casa, si veniva a creare un principio di rissa tra i giocatori delle due compagini che iniziavano a spingersi e strattonarsi. A quel punto il predetto giocatore, trovandosi all’ interno della propria panca, iniziava a colpire con ripetuti e violenti pugni qualsiasi giocatore della squadra avversaria che si trovasse nelle vicinanze.
Veniva quindi punito con una penalità di partita.
L’ arbitro fa presente che, a seguito di ripetuti richiami intesi a ristabilire un clima più sereno, la situazione ritornava sotto controllo e la partita poteva proseguire senza ulteriori intoppi.
Ciò premesso, attesa l’assenza di precedenti specifici contestabili, ritiene questo GUS di contenere nel minimo edittale previsto pari ad 1 (una) giornata l’ infliggenda sanzione disciplinare della squalifica.
per 1 giornate inflitte al giocatore
Nicolò Fanelli per Fanelli : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 55,46, nei pressi della panca dei giocatori della squadra di casa, si veniva a creare un principio di rissa tra i giocatori delle due compagini che iniziavano a spingersi e strattonarsi. A quel punto il predetto giocatore, trovandosi all’ interno della propria panca, iniziava a colpire con ripetuti e violenti pugni qualsiasi giocatore della squadra avversaria che si trovasse nelle vicinanze.
Veniva quindi punito con una penalità di partita.
L’ arbitro fa presente che, a seguito di ripetuti richiami intesi a ristabilire un clima più sereno, la situazione ritornava sotto controllo e la partita poteva proseguire senza ulteriori intoppi.
Ciò premesso, attesa l’assenza di precedenti specifici contestabili, ritiene questo GUS di contenere nel minimo edittale previsto pari ad 1 (una) giornata l’ infliggenda sanzione disciplinare della squalifica.
per 1 giornate inflitte al giocatore
Riccardo Salvetti per Salvetti Dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 55,46, nei pressi della panca dei giocatori della squadra di casa, si veniva a creare un principio di rissa tra i giocatori delle due compagini che iniziavano a spingersi e strattonarsi. A quel punto il predetto giocatore, trovandosi nei pressi della panca della squadra ospitante, iniziava a colpire con ripetuti e violenti pugni qualsiasi giocatore della squadra avversaria che si trovasse nelle vicinanze.
Veniva quindi punito con una penalità di partita.
L’ arbitro fa presente che, a seguito di ripetuti richiami intesi a ristabilire un clima più sereno, la situazione ritornava sotto controllo e la partita poteva proseguire senza ulteriori intoppi.
Ciò premesso, attesa l’ assenza di precedenti specifici contestabili, ritiene questo GUS di contenere nel minimo edittale previsto pari ad 1 (una) giornata l’ infliggenda sanzione disciplinare della squalifica.
Motivazione:
Alessandro Gastone Birtig : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 55,46, nei pressi della panca dei giocatori della squadra di casa, si veniva a creare un principio di rissa tra i giocatori delle due compagini che iniziavano a spingersi e strattonarsi. A quel punto il predetto giocatore, trovandosi all’ interno della propria panca, iniziava a colpire con ripetuti e violenti pugni qualsiasi giocatore della squadra avversaria che si trovasse nelle vicinanze.
Veniva quindi punito con una penalità di partita.
L’ arbitro fa presente che, a seguito di ripetuti richiami intesi a ristabilire un clima più sereno, la situazione ritornava sotto controllo e la partita poteva proseguire senza ulteriori intoppi.
Ciò premesso, attesa l’assenza di precedenti specifici contestabili, ritiene questo GUS di contenere nel minimo edittale previsto pari ad 1 (una) giornata l’ infliggenda sanzione disciplinare della squalifica.
Nicolò Fanelli : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 55,46, nei pressi della panca dei giocatori della squadra di casa, si veniva a creare un principio di rissa tra i giocatori delle due compagini che iniziavano a spingersi e strattonarsi. A quel punto il predetto giocatore, trovandosi all’ interno della propria panca, iniziava a colpire con ripetuti e violenti pugni qualsiasi giocatore della squadra avversaria che si trovasse nelle vicinanze.
Veniva quindi punito con una penalità di partita.
L’ arbitro fa presente che, a seguito di ripetuti richiami intesi a ristabilire un clima più sereno, la situazione ritornava sotto controllo e la partita poteva proseguire senza ulteriori intoppi.
Ciò premesso, attesa l’assenza di precedenti specifici contestabili, ritiene questo GUS di contenere nel minimo edittale previsto pari ad 1 (una) giornata l’ infliggenda sanzione disciplinare della squalifica.
Riccardo Salvetti Dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 55,46, nei pressi della panca dei giocatori della squadra di casa, si veniva a creare un principio di rissa tra i giocatori delle due compagini che iniziavano a spingersi e strattonarsi. A quel punto il predetto giocatore, trovandosi nei pressi della panca della squadra ospitante, iniziava a colpire con ripetuti e violenti pugni qualsiasi giocatore della squadra avversaria che si trovasse nelle vicinanze.
Veniva quindi punito con una penalità di partita.
L’ arbitro fa presente che, a seguito di ripetuti richiami intesi a ristabilire un clima più sereno, la situazione ritornava sotto controllo e la partita poteva proseguire senza ulteriori intoppi.
Ciò premesso, attesa l’ assenza di precedenti specifici contestabili, ritiene questo GUS di contenere nel minimo edittale previsto pari ad 1 (una) giornata l’ infliggenda sanzione disciplinare della squalifica.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra HC Aosta Gladiators U19.
€ 52.00 () alla squadra HC Cadore U19.
Il Giudice Sportivo
Franco
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