Decisione n.GSP21084
Data: 2022-03-08
Documenti su cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 01/03/2022 relativo all'incontro (20147) di Campionato Nazionale Maschile Under 17 disputatosi a Trento (TN) il 26/02/2022 tra HC Trento Silvelox U17 (223) e Asiago Junior 1935 U17 (706).
Precedenti:
Sanzione inflitta:
per 1 giornate inflitte al giocatore
Andrea Marini per Marini : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 43.25 il predetto giocatore caricava un avversario, proiettandolo violentemente contro la balaustra. Il giocatore che subiva il fallo rimaneva sulla pista ghiacciata tramortito, dando parvenza di perdita di sensi per qualche minuto, per poi rialzarsi ed essere accompagnato fuori dal ghiaccio dallo staff.
Si fa comunque presente che il suddetto giocatore dopo aver saltato qualche cambio era in grado di proseguire la partita.
Il Marini Andrea veniva così punito con penalità Maggiore più automatica Penalità Partita di Cattiva Condotta ( 5+20) come da regola 41.5 del Regolamento Ufficiale di gioco.
L' arbitro fa presente che il giocatore penalizzato non ha effettuato la carica con l' intento di ferire l' avversario, né con cattiveria e successivamente si è accertato delle condizioni del giocatore caricato, per poi recarsi fuori dal ghiaccio senza discussioni e proteste.
Ciò premesso, va osservato che la condotta fallosa, inizialmente apparsa produttiva di rilevanti conseguenze lesive, si è poi fortunatamente rivelata molto meno grave, tant’è che il giocatore colpito si dimostrava in grado di riprendere quasi subito il gioco. Inoltre lo stesso direttore di gara rilevava l’ assenza di intento lesivo, nonché di “cattiveria” da parte del tesserato punito.
Ne consegue che la comminanda sanzione disciplinare della squalifica possa essere contenuta in 1 (una) giornata di campionato.
Motivazione:
Andrea Marini : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 43.25 il predetto giocatore caricava un avversario, proiettandolo violentemente contro la balaustra. Il giocatore che subiva il fallo rimaneva sulla pista ghiacciata tramortito, dando parvenza di perdita di sensi per qualche minuto, per poi rialzarsi ed essere accompagnato fuori dal ghiaccio dallo staff.
Si fa comunque presente che il suddetto giocatore dopo aver saltato qualche cambio era in grado di proseguire la partita.
Il Marini Andrea veniva così punito con penalità Maggiore più automatica Penalità Partita di Cattiva Condotta ( 5+20) come da regola 41.5 del Regolamento Ufficiale di gioco.
L' arbitro fa presente che il giocatore penalizzato non ha effettuato la carica con l' intento di ferire l' avversario, né con cattiveria e successivamente si è accertato delle condizioni del giocatore caricato, per poi recarsi fuori dal ghiaccio senza discussioni e proteste.
Ciò premesso, va osservato che la condotta fallosa, inizialmente apparsa produttiva di rilevanti conseguenze lesive, si è poi fortunatamente rivelata molto meno grave, tant’è che il giocatore colpito si dimostrava in grado di riprendere quasi subito il gioco. Inoltre lo stesso direttore di gara rilevava l’ assenza di intento lesivo, nonché di “cattiveria” da parte del tesserato punito.
Ne consegue che la comminanda sanzione disciplinare della squalifica possa essere contenuta in 1 (una) giornata di campionato.
Spese di procedura addebitate:
€ 52.00 () alla squadra Asiago Junior 1935 U17.
Il Giudice Sportivo
Franco
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