IHL Division I
Anno sportivo 2021-2022

3° Turno - Sparkasse Arena Bolzano - Bolzano (BZ)

20153
05/03/2022
20:30
1 - 6
Ora d'inizio: 00:00
Ora di fine: 00:00
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Bolzano / Trento 01000 1
HC Feltreghiaccio 12300 6
  • Arbitri



  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP21088

    Data: 2022-03-10

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 06/03/2022 relativo all'incontro (20153) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Struttura Polifunzionale Palaonda (BZ) il 05/03/2022 tra HC Bolzano / Trento (763) e HC Feltreghiaccio (525).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 4 giornate inflitte al giocatore Andrea Gorza per Gorza : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 26:27 il predetto giocatore, a gioco fermo, colpiva con la punta del bastone all’ altezza dello stomaco un giocatore avversario. Veniva pertanto punito con una penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta (5+20) per il fallo di spearing, secondo la regola 62 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    In seguito alla penalità ricevuta, lo stesso protestava animatamente nei confronti dell’ arbitro, cercando il contatto diretto con esso, evitato per il pronto intervento dei linespersons. Inoltre il Gorza Andrea, mentre veniva accompagnato da entrambi i linesman verso l’ uscita, pronunciava all’ indirizzo degli Ufficiali di gara le seguenti parole: “Merde! Siete delle merde! Vergognatevi!”. Infine si rifiutava di uscire dalla pista ghiacciata e con sguardo minaccioso sbatteva violentemente e ripetutamente la stecca sul plexiglass. 
    Quando poi mancavano circa 2 (due) minuti al termine della partita, mentre la stessa era stata interrotta in zona di difesa della squadra ospite a causa di un piccolo alterco e l’ arbitro si trovava in procinto di eseguire l’ ingaggio per la ripresa del gioco, il Gorza Andrea apriva la porta sita a fondo campo, nella posizione d’ angolo, palesando l’ intenzione di fare ingresso sul campo per scopi certamente non pacifici, venendo peraltro trattenuto da un addetto della società. 
    Ciò premesso, il segnalato tesserato si è reso responsabile di reiterate condotte illecite meritevoli di severa sanzione.
    Dopo avere commesso un chiaro fallo di spearing, per il quale è prevista la sanzione disciplinare della squalifica non inferiore a due giornate, ha inscenato una prolungata protesta nei confronti degli Ufficiali di gara, sfociata anche in un tentativo di aggressione fisica nei loro confronti, proseguita con il pronunciamento di epiteti pesantemente ingiuriosi sempre indirizzati agli arbitri e conclusa con un gesto di carattere intimidatorio. L’ atteggiamento di protesta si è poi nuovamente manifestato verso il termine della gara, quando il Gorza Andrea – espulso ancora nei primi minuti del secondo periodo di gioco - ha tentato, con fare minaccioso, di fare ingresso sulla pista ghiacciata.
    A fronte delle descritte condotte illecite si ritiene di infliggere ulteriori 2 (due) giornate di squalifica, per una sanzione disciplinare complessivamente ammontante a 4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi nelle prossime partite di campionato , eventualmente anche nel corso della prossima stagione sportiva, anche in caso di cambiamento di categoria e/o squadra.
    per 0 giornate inflitte al giocatore Samuel Donini per Donini : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 60:00 il predetto giocatore applaudiva in maniera provocatoria in due frangenti successivi la terna arbitrale. Veniva pertanto punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) in base alla regola 39 del Regolamento Ufficiale di Gioco
    Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare dell’ ammonizione con diffida.
    per 1 giornate inflitte al giocatore Matteo Dall'agnol per Dall'agnol ; dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 60:00 il predetto giocatore provocava ripetutamente -nonostante fosse invitato dagli arbitri a smettere - gli avversari con gesti di scherno antisportivi e anche criticando l’operato arbitrale in maniera del tutto plateale. Veniva così punito con una penalià di partita di cattiva condotta per comportamento antisportivo, secondo la regola 75 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, il segnalato comportamento antisportivo assunto dal predetto tesserato nei confronti degli avversari, nonché l’ atteggiamento di protesta avverso l’ operato degli Ufficiali di gara, appare lesivo del principio di lealtà e probità sportiva, sancito dal l’art. 1 del Regolamento di Giustizia.
    Ne consegue la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata di campionato.
    Motivazione:
    Andrea Gorza : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 26:27 il predetto giocatore, a gioco fermo, colpiva con la punta del bastone all’ altezza dello stomaco un giocatore avversario. Veniva pertanto punito con una penalità maggiore più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta (5+20) per il fallo di spearing, secondo la regola 62 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    In seguito alla penalità ricevuta, lo stesso protestava animatamente nei confronti dell’ arbitro, cercando il contatto diretto con esso, evitato per il pronto intervento dei linespersons. Inoltre il Gorza Andrea, mentre veniva accompagnato da entrambi i linesman verso l’ uscita, pronunciava all’ indirizzo degli Ufficiali di gara le seguenti parole: “Merde! Siete delle merde! Vergognatevi!”. Infine si rifiutava di uscire dalla pista ghiacciata e con sguardo minaccioso sbatteva violentemente e ripetutamente la stecca sul plexiglass. 
    Quando poi mancavano circa 2 (due) minuti al termine della partita, mentre la stessa era stata interrotta in zona di difesa della squadra ospite a causa di un piccolo alterco e l’ arbitro si trovava in procinto di eseguire l’ ingaggio per la ripresa del gioco, il Gorza Andrea apriva la porta sita a fondo campo, nella posizione d’ angolo, palesando l’ intenzione di fare ingresso sul campo per scopi certamente non pacifici, venendo peraltro trattenuto da un addetto della società. 
    Ciò premesso, il segnalato tesserato si è reso responsabile di reiterate condotte illecite meritevoli di severa sanzione.
    Dopo avere commesso un chiaro fallo di spearing, per il quale è prevista la sanzione disciplinare della squalifica non inferiore a due giornate, ha inscenato una prolungata protesta nei confronti degli Ufficiali di gara, sfociata anche in un tentativo di aggressione fisica nei loro confronti, proseguita con il pronunciamento di epiteti pesantemente ingiuriosi sempre indirizzati agli arbitri e conclusa con un gesto di carattere intimidatorio. L’ atteggiamento di protesta si è poi nuovamente manifestato verso il termine della gara, quando il Gorza Andrea – espulso ancora nei primi minuti del secondo periodo di gioco - ha tentato, con fare minaccioso, di fare ingresso sulla pista ghiacciata.
    A fronte delle descritte condotte illecite si ritiene di infliggere ulteriori 2 (due) giornate di squalifica, per una sanzione disciplinare complessivamente ammontante a 4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi nelle prossime partite di campionato , eventualmente anche nel corso della prossima stagione sportiva, anche in caso di cambiamento di categoria e/o squadra.
    Samuel Donini : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 60:00 il predetto giocatore applaudiva in maniera provocatoria in due frangenti successivi la terna arbitrale. Veniva pertanto punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) in base alla regola 39 del Regolamento Ufficiale di Gioco
    Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare dell’ ammonizione con diffida.
    Matteo Dall'agnol ; dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 60:00 il predetto giocatore provocava ripetutamente -nonostante fosse invitato dagli arbitri a smettere - gli avversari con gesti di scherno antisportivi e anche criticando l’operato arbitrale in maniera del tutto plateale. Veniva così punito con una penalià di partita di cattiva condotta per comportamento antisportivo, secondo la regola 75 del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Ciò premesso, il segnalato comportamento antisportivo assunto dal predetto tesserato nei confronti degli avversari, nonché l’ atteggiamento di protesta avverso l’ operato degli Ufficiali di gara, appare lesivo del principio di lealtà e probità sportiva, sancito dal l’art. 1 del Regolamento di Giustizia.
    Ne consegue la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata di campionato.


    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra HC Bolzano / Trento.
    € 200.00 () alla squadra HC Feltreghiaccio.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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