IHL Division I
Anno sportivo 2021-2022

2° Turno - Palagorà - Milano (MI)

20158
26/02/2022
20:30
1 - 11
Ora d'inizio: 20:30
Ora di fine: 22:55
Team T1T2T3OTSO Finale
HC Milano Bears 01000 1
HC Piné 45200 11
  • Arbitri



  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP21080

    Data: 2022-03-03

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 27/02/2022 relativo all'incontro (20158) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Palagorà (MI) il 26/02/2022 tra HC Milano Bears (773) e HC Pinè (188).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 2 giornate inflitte al giocatore Gabriele Asinelli per Asinelli : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 46:10, dopo essere stato sanzionato con una penalità minore, continuava a protestare platealmente avverso la decisione arbitrale, trovandosi già all’ interno della panca assegnata ai puniti, pronunciando frasi del seguente tenore: “Ti devi vergognare, non capisci un c...o , ecc.” e, pertanto, gli venivano inflitti 10 minuti di penalità di cattiva condotta.
    Successivamente al minuto 48,25, mentre il direttore di gara stava segnalando una penalità minore ad un suo compa= gno di squadra, dalla panca puniti "ri-iniziava" a protestare, sempre animatamente con frasi irriguardose verso il capo arbitro.
    Veniva cosi sanzionato con altri 10 minuti di penalità di cattiva condotta cui conseguiva automaticamente la commina= zione di una penalità di partita di cattiva condotta con allontanamemto definitivo dal campo di gioco.
    Ciò premesso, considerata la persistenza nell’ atteggiamento di protesta, si ritiene doverosa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate da scontarsi in campionato, eventualmente anche nel corso della prossima stagione sportiva ed anche in caso di cambiamento di squadra e/o categoria da parte dell' atleta punito.
    Motivazione:
    Gabriele Asinelli : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 46:10, dopo essere stato sanzionato con una penalità minore, continuava a protestare platealmente avverso la decisione arbitrale, trovandosi già all’ interno della panca assegnata ai puniti, pronunciando frasi del seguente tenore: “Ti devi vergognare, non capisci un c...o , ecc.” e, pertanto, gli venivano inflitti 10 minuti di penalità di cattiva condotta.
    Successivamente al minuto 48,25, mentre il direttore di gara stava segnalando una penalità minore ad un suo compa= gno di squadra, dalla panca puniti "ri-iniziava" a protestare, sempre animatamente con frasi irriguardose verso il capo arbitro.
    Veniva cosi sanzionato con altri 10 minuti di penalità di cattiva condotta cui conseguiva automaticamente la commina= zione di una penalità di partita di cattiva condotta con allontanamemto definitivo dal campo di gioco.
    Ciò premesso, considerata la persistenza nell’ atteggiamento di protesta, si ritiene doverosa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate da scontarsi in campionato, eventualmente anche nel corso della prossima stagione sportiva ed anche in caso di cambiamento di squadra e/o categoria da parte dell' atleta punito.


    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra HC Milano Bears.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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