Under 15 - Campionato
Anno sportivo 2021-2022

Andata - Stadio Olimpico del Ghiaccio Pinerolo - Pinerolo (TO)

20301
13/03/2022
13:30
3 - 9
Ora d'inizio: 13:31
Ora di fine: 15:35
Team T1T2T3OTSO Finale
Storm Pinerolo U15 02100 3
SG Cortina U15 33300 9
  • Arbitri


  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP21095

    Data: 2022-03-18

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 13/03/2022 relativo all'incontro (20301) di Campionato Nazionale Maschile Under 15 - Campionato disputatosi a Pinerolo (TO) il 13/03/2022 tra Storm Pinerolo U15 (540) e SG Cortina U15 (002).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 1 giornate inflitte al giocatore Lorenzo Ferretti per Ferretti : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 39,40 il predetto giocatore, dopo essere stato punito con una penalità minore per aver colpito violentemente con il bastone tenuto a due mani, la stecca di un avversario, anzichè raggiungere prontamente la panca dei puniti, iniziava a lamentarsi della penalità subita, pronunciando le seguenti parole: "GUARDA CHE GIOCHIAMO IN CASA!!! CHE PENALITA' E' QUESTA!!??". Detta frase è stata intesa dal direttore di gara come se al citato tesserato fosse dovuto qualcosa o a lui fosse permesso tutto, semplicemente perchè stava giocando in casa.
    Veniva perciò punito con un’ulteriore penalità minore per proteste. 
    Il FERRETTI Lorenzo, una volta accomodatosi nella panca delle penalità, proseguiva con le predette affermazioni e veniva perciò ulteriormente punito con una penalità maggiore (10 minuti) di Cattiva Condotta. 
    L arbitro fa infine presente che tutte le segnalate penalità sono state comminate al min.39.40 e non come erroneamente riportato sul foglio di gara ai minuti 39.40 , 41.40 e 43,40.
    Ciò premesso, la protesta inscenata dal giovane tesserato pare rispecchiare un diffuso, quanto antisportivo convincimento, ovvero che alla squadra di casa l’arbitro debba riservare un trattamento di favore. Si invita pertanto la società di appartenenza a spiegare con estrema chiarezza tanto al Ferretti Lorenzo, quanto agli altri giovani atleti, che affermazioni come quelle sopra riportate contrastano inequivocabilmente con i principi cardine dell’ordinamento sportivo, ovvero quelli che sanciscono il dovere di lealtà e probità sportiva.
    Nel contempo questo Giudice Sportivo non può esimersi dal comminare al segnalato tesserato la sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata di Campionato.
    Motivazione:
    Lorenzo Ferretti : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 39,40 il predetto giocatore, dopo essere stato punito con una penalità minore per aver colpito violentemente con il bastone tenuto a due mani, la stecca di un avversario, anzichè raggiungere prontamente la panca dei puniti, iniziava a lamentarsi della penalità subita, pronunciando le seguenti parole: "GUARDA CHE GIOCHIAMO IN CASA!!! CHE PENALITA' E' QUESTA!!??". Detta frase è stata intesa dal direttore di gara come se al citato tesserato fosse dovuto qualcosa o a lui fosse permesso tutto, semplicemente perchè stava giocando in casa.
    Veniva perciò punito con un’ulteriore penalità minore per proteste. 
    Il FERRETTI Lorenzo, una volta accomodatosi nella panca delle penalità, proseguiva con le predette affermazioni e veniva perciò ulteriormente punito con una penalità maggiore (10 minuti) di Cattiva Condotta. 
    L arbitro fa infine presente che tutte le segnalate penalità sono state comminate al min.39.40 e non come erroneamente riportato sul foglio di gara ai minuti 39.40 , 41.40 e 43,40.
    Ciò premesso, la protesta inscenata dal giovane tesserato pare rispecchiare un diffuso, quanto antisportivo convincimento, ovvero che alla squadra di casa l’arbitro debba riservare un trattamento di favore. Si invita pertanto la società di appartenenza a spiegare con estrema chiarezza tanto al Ferretti Lorenzo, quanto agli altri giovani atleti, che affermazioni come quelle sopra riportate contrastano inequivocabilmente con i principi cardine dell’ordinamento sportivo, ovvero quelli che sanciscono il dovere di lealtà e probità sportiva.
    Nel contempo questo Giudice Sportivo non può esimersi dal comminare al segnalato tesserato la sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata di Campionato.


    Spese di procedura addebitate:
    € 52.00 () alla squadra Storm Pinerolo U15.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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