IHL
Anno sportivo 2021-2022

5° Turno - Würth Arena - Egna (BZ)

20401
12/04/2022
20:30
5 - 1
Ora d'inizio: 20:30
Ora di fine: 22:54
Team T1T2T3OTSO Finale
Hockey Unterland Cavaliers 01400 5
Valdifiemme HC 10000 1
  • Arbitri




  • Provvedimenti

    Decisione n.GSP21099

    Data: 2022-04-13

    Documenti su cui si basa la decisione:
    Rapporto Arbitrale del 13/04/2022 relativo all'incontro (20401) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Würth Arena (BZ) il 12/04/2022 tra Hockey Unterland Cavaliers (774) e Valdifiemme HC (418).
    Precedenti:
    Sanzione inflitta:
    per 2 giornate inflitte al giocatore Rudy Locatin per Locatin : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 58:19 il predetto tesserato, a gioco interrotto, si avvicinava in maniera intimidatoria al capo arbitro, pronunciando al suo indirizzo la seguente frase offensiva: “SEI UN CO.....E!!”. 
    Veniva così punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10’) ai sensi della regola 39.4 I del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Successivamente, mentre si recava verso la panca dei puniti, il Locatin si rivolgeva al linesman, che lo stava accompagnando, con le seguenti parole offensive: “LEVATI DEL CAZZO CO.....E!!!!” 
    Ciò premesso, il comportamento complessivamente assunto dal segnalato giocatore appare grave, in quanto all’indubbio carattere ingiurioso degli epiteti pronunciati, si aggiunge, quale circostanza aggravante, il fatto che le offese siano state indirizzate, in momenti diversi, a due distinti direttori di gara.
    Ne consegue la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato, da scontarsi, eventualmente, per la parte residua, nel corso della prossima stagione sportiva ed anche in caso di cambiamento di squadra e/o categoria.
    per 0 giornate inflitte al giocatore Dietmar Kaneppele per Kaneppele : dal rapporto arbitrale emerge che, durante il terzo periodo di gioco, il predetto tesserato, nella sua qualità di vice-presidente della società ospitante, colpiva violentemente e continuamente il vetro protettivo della pista ghiacciata, indirizzando palesemente gesti offensivi e minacciosi in direzione dei giocatori avversari, nonché della quaterna arbitrale.
    Veniva così disposto il suo allontanamento, anche considerato che il suo illecito comportamento era stato percepito dal pubblico presente sugli spalti.
    Ciò premesso, il comportamento addebitato al dirigente sopra indicato appare lesivo del principio di lealtà e probità sportiva ed aggravato dalla violazione dei doveri derivanti dalle funzioni di responsabilità ricoperte dall’ incolpato, nella sua veste di vice presidente. 
    Ne consegue la comminazione della sanzione disciplinare dell’inibizione dallo svolgimento di qualunque attività sportiva collegata al ruolo di vice presidente societario per la durata di giorni 15 (quindici).
    per 0 giornate inflitte al giocatore Andrea Massimo Martini per Martini : dal rapporto arbitrale emerge che, terminato l’incontro, quando tutti i giocatori si trovavano ancora sulla pista ghiacciata, il predetto dirigente si introduceva senza alcun permesso e con assoluta arroganza nella panca dei puniti della squadra ospite ed afferrata una bottiglia di plastica, la lanciava volontariamente in direzione della quaterna arbitrale con l’intento di colpire qualcuno all’altezza della testa. 
    Ciò premesso, il comportamento addebitato al dirigente sopra indicato appare lesivo del principio di lealtà e probità sportiva ed aggravato dalla violazione dei doveri derivanti dalle funzioni di responsabilità ricoperte dal colpevole, nella sua veste di dirigente societario. 
    Ne consegue la comminazione della sanzione disciplinare dell’inibizione dallo svolgimento di qualunque attività sportiva collegata al ruolo di dirigente societario per la durata di giorni 20 (venti).
    Motivazione:
    Rudy Locatin : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 58:19 il predetto tesserato, a gioco interrotto, si avvicinava in maniera intimidatoria al capo arbitro, pronunciando al suo indirizzo la seguente frase offensiva: “SEI UN CO.....E!!”. 
    Veniva così punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10’) ai sensi della regola 39.4 I del Regolamento Ufficiale di Gioco.
    Successivamente, mentre si recava verso la panca dei puniti, il Locatin si rivolgeva al linesman, che lo stava accompagnando, con le seguenti parole offensive: “LEVATI DEL CAZZO CO.....E!!!!” 
    Ciò premesso, il comportamento complessivamente assunto dal segnalato giocatore appare grave, in quanto all’indubbio carattere ingiurioso degli epiteti pronunciati, si aggiunge, quale circostanza aggravante, il fatto che le offese siano state indirizzate, in momenti diversi, a due distinti direttori di gara.
    Ne consegue la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato, da scontarsi, eventualmente, per la parte residua, nel corso della prossima stagione sportiva ed anche in caso di cambiamento di squadra e/o categoria.
    Dietmar Kaneppele : dal rapporto arbitrale emerge che, durante il terzo periodo di gioco, il predetto tesserato, nella sua qualità di vice-presidente della società ospitante, colpiva violentemente e continuamente il vetro protettivo della pista ghiacciata, indirizzando palesemente gesti offensivi e minacciosi in direzione dei giocatori avversari, nonché della quaterna arbitrale.
    Veniva così disposto il suo allontanamento, anche considerato che il suo illecito comportamento era stato percepito dal pubblico presente sugli spalti.
    Ciò premesso, il comportamento addebitato al dirigente sopra indicato appare lesivo del principio di lealtà e probità sportiva ed aggravato dalla violazione dei doveri derivanti dalle funzioni di responsabilità ricoperte dall’ incolpato, nella sua veste di vice presidente. 
    Ne consegue la comminazione della sanzione disciplinare dell’inibizione dallo svolgimento di qualunque attività sportiva collegata al ruolo di vice presidente societario per la durata di giorni 15 (quindici).
    Andrea Massimo Martini : dal rapporto arbitrale emerge che, terminato l’incontro, quando tutti i giocatori si trovavano ancora sulla pista ghiacciata, il predetto dirigente si introduceva senza alcun permesso e con assoluta arroganza nella panca dei puniti della squadra ospite ed afferrata una bottiglia di plastica, la lanciava volontariamente in direzione della quaterna arbitrale con l’intento di colpire qualcuno all’altezza della testa. 
    Ciò premesso, il comportamento addebitato al dirigente sopra indicato appare lesivo del principio di lealtà e probità sportiva ed aggravato dalla violazione dei doveri derivanti dalle funzioni di responsabilità ricoperte dal colpevole, nella sua veste di dirigente societario. 
    Ne consegue la comminazione della sanzione disciplinare dell’inibizione dallo svolgimento di qualunque attività sportiva collegata al ruolo di dirigente societario per la durata di giorni 20 (venti).


    Spese di procedura addebitate:
    € 200.00 () alla squadra Hockey Unterland Cavaliers.
    € 200.00 () alla squadra Valdifiemme HC.


    Il Giudice Sportivo
    Franco
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